Autore Topic: a caccia della Beta  (Letto 25135 volte)

Offline Frosty the snowman

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Re: a caccia della Beta
« Risposta #30 il: 27 Agosto 2008, 15:31:18 »
Ho un amico a cui hanno sequestrato il libretto per non aver fatto la revisione annuale. Purtroppo la legge parla chiaro. I veicoli storici (e sono definiti tali quelli iscritti agli appositi registri) sono accomunati ai veicoli atipici, e come tali fanno la revisione annualmente. Io non rischio, per 70 euro l'anno.
l'automobile non è un mezzo di trasporto, ma una compagna di viaggio

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Re: a caccia della Beta
« Risposta #30 il: 27 Agosto 2008, 15:31:18 »

furbo

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Re: a caccia della Beta
« Risposta #31 il: 27 Agosto 2008, 16:37:37 »
Si,ma se leggi il regolamento Asi lo impone ogni anno e per es.Alfetta per non sbagliarsi lo fa come lo fanno tutti gli iscritti Asi.

...si mà e l'ACI che conta..non l'ASI...
Io non ho mai avuto problemi con le forze dell'ordine..in più mi sono informato..come ha fatto anche GTI79..quindi ritengo sia ogni due anni..
Per quanto riguarda la revisione ogni anno è una proposta che in Italia non è stata ancora approvata...

furbo

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Re: a caccia della Beta
« Risposta #32 il: 27 Agosto 2008, 16:38:44 »
Ho un amico a cui hanno sequestrato il libretto per non aver fatto la revisione annuale. Purtroppo la legge parla chiaro. I veicoli storici (e sono definiti tali quelli iscritti agli appositi registri) sono accomunati ai veicoli atipici, e come tali fanno la revisione annualmente. Io non rischio, per 70 euro l'anno.

..mà che dire..cercherò di informarmi ulteriormente..

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Re: a caccia della Beta
« Risposta #32 il: 27 Agosto 2008, 16:38:44 »

Offline cekk500

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Re: a caccia della Beta
« Risposta #33 il: 27 Agosto 2008, 16:46:43 »
A quanto pare regna ancora il caos he? ;D ;D
soliti problemi di foto

Offline Frosty the snowman

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Re: a caccia della Beta
« Risposta #34 il: 27 Agosto 2008, 17:06:24 »
Art. 60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di intresse storico e collezionistico

Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonche' i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal PRA perche' destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C.

I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

la loro circolazione puo' essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della localita' e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione e' compresa la localita' sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validita' della stessa, i percorsi stabiliti e la velocita' massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

il trasferimento di proprieta' degli stessi deve essere comunicato alla Direzione generale della M.C.T.C., per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purche' posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli determinati dal regolamento.

Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 se si tratta di autoveicoli, o da euro 36 a euro 148 se si tratta di motoveicoli.


Art. 80 - Revisioni

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente.

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione singola.

8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.

10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro.

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

12. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti e della navigazione, trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.

14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione.

16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Questi sono gli articoli del CDS interessati. Tutte le opinioni (ACI, ASI, Agenzie, esperti...) sono soltanto opinioni.

 
 
« Ultima modifica: 27 Agosto 2008, 17:08:40 da Frosty the snowman »
l'automobile non è un mezzo di trasporto, ma una compagna di viaggio

Offline ciaomarziano

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Re: a caccia della Beta
« Risposta #35 il: 27 Agosto 2008, 21:15:14 »
...mi sembra di capire che il succo della storia e': "spendiamo 70 Euro in piu' all'anno e giriamo tranquilli ?! "  :D

domani provo a risentire il proprietario (che ha un'officina meccanica: improvvisamente quei 56.000 chilometri dichiarati mi sembrano troppo pochi, non so se mi spiego... ;)  ) per capire se e' disposto, nel caso in cui gliela compri, ad iscriverla all'ASI e tenermela in custodia fino all'avvenuta iscrizione.

Pensavo (se nessun altro si piomba la' prima al posto mio) di utilizzare il servizio che qualcuno nel forum aveva suggerito: motorbokers. Per uno come me che non ne mastica molto avere una perizia esterna e' utilissimo... Dopodiche' passo all'attacco.

Qualcuno di Milano sa se il blocco della circolazione invernale per le auto Euro 0 e' in qualche maniera aggirabile? Vorrei davvero evitare di dovere pensare a... mettere il GPL!  :(


Offline ciaomarziano

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Re: a caccia della Beta
« Risposta #36 il: 27 Agosto 2008, 21:23:21 »
tra l'altro: ho chiesto il numero di targa (che nelle foto e' coperto) per raccogliere qualche informazione sull'auto e il proprietario ha esordito con "non si potrebbe, ma glielo do lo stesso...".

...Ha fatto solo il prezioso oppure non si puo' davvero?

furbo

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Re: a caccia della Beta
« Risposta #37 il: 27 Agosto 2008, 21:31:58 »
tra l'altro: ho chiesto il numero di targa (che nelle foto e' coperto) per raccogliere qualche informazione sull'auto e il proprietario ha esordito con "non si potrebbe, ma glielo do lo stesso...".

...Ha fatto solo il prezioso oppure non si puo' davvero?

...sei stato anche fortunato..a mè chi mi ha venduto la Renault 5 Alpine Turbo Argento non mi diede il numero di targa..infatti preferì farmi la visura lui stesso per conto mio e mi mandò il fax all'agenzia però con la targa oscurata...
Mi mandò anche le foto via internet con la targa oscurata..aveva paura che la clonassi...mà..
Praticamente sono venuto in ''possesso'' della targa soltanto quando lo vista dal vivo..,era un tipo abbastanza premuroso..,comunque brava persona..e simpatica.

Offline ciaomarziano

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Re: a caccia della Beta
« Risposta #38 il: 27 Agosto 2008, 22:08:19 »
il tipo di questa Beta sembra invece piu' interessato a far girare vecchie auto rimesse a posto piuttosto che un vero appassionato.
Quando gli ho chiesto se era iscritta ASI mi ha risposto che non lo fa perche' "e' roba da pignoli !" 

Offline deltahf84

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Re: a caccia della Beta
« Risposta #39 il: 27 Agosto 2008, 23:22:13 »
Non divulgare il numero di targa è un atteggiamento che può essere capito...Privacy,clonazione,ecc...

Aggirare il blocco al traffico,specie a Milano...La vedo dura,molto dura....

Per quanto riguarda la revisione annuale...
Io la faccio ogni due anni.Sono stato controllato e non mi hanno mai detto nulla...Devo informarmi bene.I meccanici da cui vado hanno le idee confuse pure loro...Ma so a chi chiedere per avere la sicurezza assoluta... ;)

Offline ciaomarziano

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Re: a caccia della Beta
« Risposta #40 il: 28 Agosto 2008, 00:05:37 »
direi che in questo momento la cosa che mi preme di piu' e' vedere come posso portarmi a casa la spiderina con tutte le agevolazioni possibili per stare il piu' possibile entro i quattro soldi che ho...

il blocco del traffico puo' essere un bel problema. Cosi' come un problema e' che piu' mi guardo per 'ste Beta piu' mi intrigano...  ;)

Offline deltahf84

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Re: a caccia della Beta
« Risposta #41 il: 28 Agosto 2008, 00:09:04 »
Cosi' come un problema e' che piu' mi guardo per 'ste Beta piu' mi intrigano...  ;)

Averne spesso di problemi del genere ;) ;)

Offline ciaomarziano

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Re: a caccia della Beta
« Risposta #42 il: 28 Agosto 2008, 00:13:25 »
si' eh?...  :D a domani!

Offline ciaomarziano

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Re: a caccia della Beta
« Risposta #43 il: 28 Agosto 2008, 00:22:18 »
domanda veloce della notte: il cruscotto del tipo qui sotto e' stato prodotto fino a quale serie delle Beta? Approssimativamente fino a che anno?

Offline skizzo2

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Re: a caccia della Beta
« Risposta #44 il: 28 Agosto 2008, 09:53:33 »
domanda veloce della notte: il cruscotto del tipo qui sotto e' stato prodotto fino a quale serie delle Beta? Approssimativamente fino a che anno?


E' cambiato sostanzialmente (in peggio) nel 1981 con quella che viene definita la quarta serie.
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