Autore Topic: art. 60 cds - dubbi  (Letto 18759 volte)

Offline valetri75

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art. 60 cds - dubbi
« il: 04 Novembre 2013, 10:30:29 »
Su input di un amico, anch'egli appassionato di auto d'epoca, ho letto l'art. 60 Cds e 215 del regolamento di attuazione e quelle che sino ad ora per me erano certezze, si sono trasformate in dubbi, pertanto vi espongo qui di seguito i passaggi dei citati articoli che mi hanno generato perplessità:

Art. 60 CdS:
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

Art. 215 regolamento di attuazione. - Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico (art. 60 C.s.):
1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche. 2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.
7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del codice."

Orbene io ero convinto che, oltre ai veicoli d'epoca, vi fosse una distinzione (che poi è quella che riguarda la maggior parte dei nostri mezzi) in veicoli di interesse storico e collezionistico, ovvero mezzi almeno trentennali e per il cui riconoscimento non è necessaria alcuna iscrizione a registri ed albi di sorta, e veicoli di potenziale interesse storico e collezionistico, ovvero mezzi almeno ventennali per il cui riconoscimento è necessaria l'iscrizione asi - fmi - registro storico Lancia/Fiat/Alfa Romeo. Leggendo i due articoli di cui sopra, invece, si evince che tale distinzione non c'è, raggruppando tutti i mezzi sotto la voce "di interesse storico e collezionistico" e rendendo imprescindibile, oltre il requisito anagrafico, anche quello dell'iscrizione ad uno dei citati registri. Quindi la mia Lancia Beta, pur essendo ultratrentennale ed iscritta AAVS (ovvero FIVA), non è considerata di interesse storico e quindi non può godere delle agevolazioni fiscali connesse?
Altro dubbio è quello generato dal comma 7 dell'art. 215 del regolamento di attuazione: se io non iscrivo i miei mezzi ai registri suddetti e poi non rinnovo annualmente l'iscrizione rischio di vederli radiati d'ufficio dal pra o comunque di non poter circolare?

Offline Frosty the snowman

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Re: art. 60 cds - dubbi
« Risposta #1 il: 04 Novembre 2013, 11:22:11 »
Un conto è il CDS, un conto la legge 342 del 2000.

Per il CDS i veicoli sono considerati di interesse storico e collezionistico se iscritti ad uno dei citati registri.
La legge 342, art. 63, sancisce che gli autoveicoli con più di trent'anni di età, anche se non considerati di interesse storico e collezionistico, sono esentati dalla tassa di possesso.
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Offline valetri75

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Re: art. 60 cds - dubbi
« Risposta #2 il: 04 Novembre 2013, 12:41:04 »
e per quanto riguarda il comma 7 dell'art. 215 del regolamento di attuazione?

Offline nigel68

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Re: art. 60 cds - dubbi
« Risposta #3 il: 04 Novembre 2013, 13:19:32 »
e per quanto riguarda il comma 7 dell'art. 215 del regolamento di attuazione?

Mai avuto notizia di una vettura cancellata da un registro per non rinnovo di una tessera. Se non sbaglio c'è anche una circolare di chiarimento che specifica la non necessità di rinnovare alcuna iscrizione personale una volta che un veicolo è iscritto al registro.
Esempio: la mia Vespa 125 ET3 è iscritta FMI e nonostante io non sia più socio, il veicolo risulta correttamente iscritto. Tra l'altro il registro FMI è pubblico e consultabile.
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Offline valetri75

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Re: art. 60 cds - dubbi
« Risposta #4 il: 04 Novembre 2013, 13:57:43 »
E se invece il mezzo non è mai stato iscritto?

Offline nigel68

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Re: art. 60 cds - dubbi
« Risposta #5 il: 04 Novembre 2013, 15:07:35 »
E se invece il mezzo non è mai stato iscritto?

Se non è mai stato iscritto, non è iscritto e stop ;) . Non gode di determinate agevolazioni tipo quella dei fari accesi di giorno o della libera circolazione in Lombardia durante i periodi invernali di blocco...
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Offline valetri75

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Re: art. 60 cds - dubbi
« Risposta #6 il: 04 Novembre 2013, 16:05:46 »
Se non è mai stato iscritto, non è iscritto e stop ;) . Non gode di determinate agevolazioni tipo quella dei fari accesi di giorno o della libera circolazione in Lombardia durante i periodi invernali di blocco...

Ne sei sicuro? Il comma 7 sembra abbastanza esplicito in quanto recita: "La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso".
Comunque cosa mi consigli, di iscrivere la Lancia all'ASI comunque, a scanso di equivoci o secondo te non ne vale la pena?

Offline nigel68

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Re: art. 60 cds - dubbi
« Risposta #7 il: 04 Novembre 2013, 16:34:13 »
Il riferimento del comma 7 è a quei veicoli che appunto per il fatto di essere stati iscritti nei Registri, godono di particolari agevolazioni per quanto riguarda dispositivi di segnalazione o altri. Ne consegue che non avendo più la caratteristica di "storico" non potrebbero più circolare.
Ma nulla succede se un veicolo non è mai stato iscritto... semplicemente avrà dovuto nel corso degli anni, essere adattato alle norme.

Ti faccio un esempio: in teoria non potresti portare in revisione una Jaguar XK120 perchè non avrebbe sicuramente la marmitta marchiata DGM ad esempio. Ne consegue che potrebbe passare la revisione solo grazie all'iscrizione. Ma se tale XK 120 era stata importata all'epoca e dotata di fari Carello e marmitta con impresso il timbro DGM in teoria si poteva continuare a revisionare fino ai giorni nostri, oltretutto esisteva una scheda di omologazione in Motorizzazione, anche se datata anni '50.

Ma sono disquisizioni puramente teoriche, dal momento che non ho mai avuto notizia in 23 anni che frequento questo mondo, di vetture sospese dai registri o peggio dalla circolazione. Piuttosto circolano un sacco di 600 o di 500 mai iscritte ad alcun registro e regolarmente revisionate. Molto probabilmente il comma 7 ha la stessa importanza del comma che fa riferimento alla lista chiusa ASI. Cioè nessuna.
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Offline Frosty the snowman

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Re: art. 60 cds - dubbi
« Risposta #8 il: 04 Novembre 2013, 16:52:16 »
Molto probabilmente il comma 7 ha la stessa importanza del comma che fa riferimento alla lista chiusa ASI. Cioè nessuna.


Ma dai, anche tu?  >:(
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Offline valetri75

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Re: art. 60 cds - dubbi
« Risposta #9 il: 04 Novembre 2013, 16:57:17 »
Grazie Nigel, ora la situazione mi è più chiara, e soprattutto sono più tranquillo

Offline orso

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Re: art. 60 cds - dubbi
« Risposta #10 il: 04 Novembre 2013, 21:28:47 »
I miei dubbi vanno ben oltre l'Art. 60 del CdS.
L'Italia é fuori dall'Europa per i criteri di identificazione di veicolo storico:
tutto quel che ne consegue sarà per forza da ridefinire in ambito Comunitario.
In Italia esiste il parco auto col miglior livello medio di restauro:
dovremo guardare ben oltre l'attuale normativa per conservare questo status.

;)   :)

Offline nigel68

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Re: art. 60 cds - dubbi
« Risposta #11 il: 05 Novembre 2013, 08:07:03 »
Ma dai, anche tu?  >:(

Beh :D alla fine l'ha fatta solo l'FMI... se l'ASI ogni anno si "dimentica" di farla vuol dire che non ci crede fino in fondo... ;D ;D ;D
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Offline Frosty the snowman

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Re: art. 60 cds - dubbi
« Risposta #12 il: 05 Novembre 2013, 08:39:39 »
Che non ci crede e che non l'avrebbe fatta, l'ha dichiarato fin da subito. Anche perchè la legge non lo richiede assolutamente.
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Offline nigel68

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Re: art. 60 cds - dubbi
« Risposta #13 il: 05 Novembre 2013, 09:26:57 »
Mi riferivo all'art 63 della 342/2000:

Art. 63
Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli per i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli

Attenzione, si parla di lista a fini fiscali come richiesto dalla legge 342, altra cosa sono i requisiti di iscrizione ai registri ex Art.60. La FMI la lista la redige, cioè ogni anno viene pubblicata una lista di modelli che sono esentabili dalla tassa di possesso indipendentemente dalla loro iscrizione in registri... Poi che le Regioni disattendano la 342 inventandosi fantomatiche modalità è un altro cinema :D
« Ultima modifica: 05 Novembre 2013, 09:33:24 da nigel68 »
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Offline Sovrasterzo

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Re: art. 60 cds - dubbi
« Risposta #14 il: 05 Novembre 2013, 20:56:07 »
Orbene io ero convinto che, oltre ai veicoli d'epoca, vi fosse una distinzione (che poi è quella che riguarda la maggior parte dei nostri mezzi) in veicoli di interesse storico e collezionistico, ovvero mezzi almeno trentennali e per il cui riconoscimento non è necessaria alcuna iscrizione a registri ed albi di sorta, e veicoli di potenziale interesse storico e collezionistico, ovvero mezzi almeno ventennali per il cui riconoscimento è necessaria l'iscrizione asi - fmi - registro storico Lancia/Fiat/Alfa Romeo.
La distinzione tra veicoli d'epoca e veicoli di interesse storico o collezionistico è fatta, rispettivamente, dai commi 2 e 4 dell'Art. 60 del C.d.S.

Quello a cui fai riferimento invece è l'esenzione dal pagamento della tassa di proprietà (che diventa tassa di circolazione), la quale è automatica dopo 30 anni dalla costruzione del veicolo (in alternativa si fa riferimento alla data della prima immatricolazione) mentre per poterne usufruire dopo 20 anni serve l'iscrizione ad uno dei Registri previsti.

Dunque, avere l'esenzione dalla tassa di proprietà non significa avere necessariamente un veicolo di interesse storico o collezionistico, siccome potrebbe avere 30 anni ma non essere iscritto nei Registri previsti.

Citazione
Quindi la mia Lancia Beta, pur essendo ultratrentennale ed iscritta AAVS (ovvero FIVA), non è considerata di interesse storico e quindi non può godere delle agevolazioni fiscali connesse?
Sono due cose distinte, comunque, in merito alla tassa di proprietà, a livello nazionale, servono 30 anni di età del veicolo, o 20 anni più l'iscrizione del veicolo ad uno dei Registri previsti.

Però in alcune regioni bastano 20 anni anche senza iscrizione (credo in Lombardia, ma questo non te lo posso garantire).

Citazione
Altro dubbio è quello generato dal comma 7 dell'art. 215 del regolamento di attuazione: se io non iscrivo i miei mezzi ai registri suddetti e poi non rinnovo annualmente l'iscrizione rischio di vederli radiati d'ufficio dal pra o comunque di non poter circolare?
Riporto il testo del comma 7 per chiarezza:

"7 - La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del Codice."

La "cancellazione" dal Registro è prevista se il veicolo non rispetta più le condizioni per l'iscrizione al Registro stesso (modifiche dell'originalità, ecc.), ma non certo perchè non venga rinnovata l'iscrizione personale del proprietario (tessera Socio).

L'iscrizione del veicolo è una cosa (è unica), quella del proprietario è tutt'altra (è annuale). Da notare che l'iscrizione del proprietario è obbligatoria solo il primo anno, ovvero per poter iscrivere il veicolo.

Che non ci crede e che non l'avrebbe fatta, l'ha dichiarato fin da subito. Anche perchè la legge non lo richiede assolutamente.
Legge 342/2000, Art. 63/3.

 

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