Autore Topic: ASI/FMI, questo è il dilemma.  (Letto 6863 volte)

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ASI/FMI, questo è il dilemma.
« il: 17 Luglio 2011, 20:36:26 »
Apro questo nuovo tread per esporre, in maniera più schematica e completa possibile il reale funzionamento e le peculiarità dei Registri Storici delle due Strutture.

Premetto che il mondo FMI lo conosco abbastanza bene in quanto sono stato Esaminatore Nazionale per il Registro Storico per 4 anni.

La mia è stata una scelta dettata dalla passione, ma non per quella per le moto, in quanto anche le due ruote sono presenti anche in ASI.
Ma andiamo con ordine.

Tutto è incominciato con la famosa legge 342 del 2000. In essa il trattamento fiscale dei mezzi TRETENNALI era già più che chiaro sin dall'inizio e, tutto sommato, l'interpretazione immediata e pacifica.
Molto meno, invece, il trattamento per le "VENTENNI", tanto che ad oggi siamo ancora a discuterne.
Il "casino" è iniziato subito con la famosa "determinazione" da aggiornare annualmente. E qui la prima abissale differenza.
La FMI emise il famoso "elenco" . Eccolo, sin dal 2003: http://www.federmoto.it/home/moto-depoca/bolli-elenchi-moto-interesse-storico.aspx . I modelli in esso contemplati hanno diritto alle agevolazioni fiscali INDIPENDENTEMENTE dalle condizioni e dal fatto che le stesse  (o i proprietari) siano iscritti in qualsivoglia registro storico o associazione o club. Insomma, una cosa "a gratis", esattamente come prevede la legge, che non contempla obblighi di associazione e/o certificati di sorta.
L'ASI, invece, fece un pasticcio dopo l'altro.
Prima comunicò all'agenzia delle entrate... l'elenco della auto dei suoi soci iscritte nei suoi registri   :o!!!  Come se solo le vetture dei suoi soci fossero meritevoli di essere facilitate. Accortisi dell'errore fecero marcia indietro, ma a modo loro.... Si limitarono a togliere i nomi dei soci e le targhe delle auto. Ergo ne discesero anche situazioni tragicomiche. Ad esempio certe vetture uguali risultavano esentabili o no a seconda dell'anno di immatricolazione !! Per esempio l'Alfetta 1800 era esentabile se era del 1975, del 1976 del 1979 e del 1980, ma non del 1977: ma com'era possibile ? Semplice, non avevano nemmeno un'Alfetta 180 di quell'anno iscritta !!! La cosa era sempre più grave ma sempre meno seria >:( >:(
A questo punto occorreva una soluzione . Eccola trovata !!! "Non è possibile discriminare le vetture, sono tutte meritevoli di essere agevolate, purchè siano originali, in buone condizioni di conservazioni, con interni decorosi, parte meccanica tipo originale oppure restaurate correttamente. Prima obiezione: ma la legge 342 non pone condizioni del genere: parla di modelli di particolareinteresse storico perchè fatti per le corse, a scopo di ricerca o che abbiano rappresentato qualcosa di importante sotto l'aspetto del costume, dell'innovaizone tecnica o del design !!!
Vabbè, sorvoliamo... Ma poi sorge il secondo problema: ammesso e non concesso, come si fa a sapere se un veicolo ha quelle caratteristiche ? Risposta dell'ASI: per i miei soci lo posso "attestare" io, gli altri si arrangino !! Insomma, su questo comportamento ci sarebbe da ridire parecchio...
Tornando alla FMI , invece, oltre al famigerato elenco c'è sempre la possibilità di iscrivere la moto al Registro Storico anche se non non è presente nell'elenco stesso.  In soldoni vuol dire che i benefici fiscli li puoi beccare "a gratis" se il modello della moto è compreso nell'elenco oppure, se non è compresa, iscrivendola comuque nel R.S.
Per l'iscrizione al registro storico, poi, le prassi sono CONCETTUALMENTE molto differenti.
Pe l'ASI è necessario, prima di tutto, cercarsi e tesserarsi con un club federato. Vi ricordo che, saldo rarissime eccezioni, può essere presente al massimo un solo club per città ( W la concorrenza e la pluralità !!). Tenete presente che questo club potrebbe anche non accettarvi come socio !! Poi, fatta questa tessera, dovete farvi anche quella ASI ( ergo pagare 2 tessere).

Per la FMI è tutto più semplice: si può fare presso un motoclub oppure "online" : http://sistema2.federmoto.it/young/fmi_ecommerce_carrello.asp !!

Poi scaricate tutte le istruzioni e la modulistica sempre online: http://www.federmoto.it/home/moto-depoca/registro-storico.aspx
Scegliete l'Esaminatore a cui inviare la pratica: http://www.federmoto.it/linkclick.aspx?fileticket=ZKh7JTWvbZ8%3d&tabid=681&mid=1484: possono operare in tutto il territorio nazionale, per cui se quello "del posto" vi dovesse stare sugli zebedei potete rivolgervi ad un altro qualunque...
Se poi avete qualche difficoltà ad allestire la pratica e vi serve aiuto ci sono degli "esperti" il cui compito è proprio quello di aiutarvi: http://www.federmoto.it/linkclick.aspx?fileticket=w9MXRP1rPmA%3d&tabid=681&mid=1484 .
Poi, per tenervi informati sullo stato della vostra pratica potete farlo anche quello online: http://www.federmoto.it/home/fmi-servizi/consultazione-registro-storico-moto-depoca.aspx
Il certificato di iscrizione della moto, poi, arriva direttamentea casa del richiedente ( non al motoclub..).
Insomma, tutto abbastanza chiaro e trasparente. In pratica si instaura in filo diretto tra il socio ed il registo storico, senza "filtri" o "interferenze" di sorta...
Per l'ASI la procedura è un po' diversa perchè il mezzo deve essere visto dal commissario tecnico del club e poi la pratica deve essere inviata a Torino a cura del club stesso. Per saperne l'andamento è un po' un problema, perchè occorre ricorrere al caro me vecchio telefono..Il tesserino arriva infine poi al club che lo consegna al socio.

Infine sfatiamo alcune leggende metropolitane:
- una volta che la moto è iscritta nel registro storico FMI vi rimane per sempre, indipendentemente dal fatto se il proprietario rinnova o meno la sua iscrizione; per l'ASI lo Statuto prevedeva che il mezzo fosse cancellato dai registri se il socio non rinnovava la tessera. Non so le lo abbiamo mai fatto o se la norma sia cambiata, ma il fatto la dice lunga sulla "spontaneità" degli associati..

- TUTTE le motociclette ed i ciclomotori ventennali sono iscrivibili nel Registro Storico FMI, anche se non compresi nell'elenco.

Se poi volete vedere che fine fa il preteso monopolio dell'ASI su facilitazioni fiscli di bolli ecc. quando si inco ntra gente "cazzuta" date un'occhiata qui: http://www.dottorini.com/auto-e-moto-storiche/

Domande ?

P.S. sono pronto a scommettere che gran parte delle domande (se ci saranno...) saranno lo specchio di retaggi e "superstizioni" sorpassate o di leggende metropolitane nate chissàcomeèstatoche..
« Ultima modifica: 17 Luglio 2011, 21:23:08 da alfaemme »

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ASI/FMI, questo è il dilemma.
« il: 17 Luglio 2011, 20:36:26 »

Offline glm2006italy

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Re: ASI/FMI, questo è il dilemma.
« Risposta #1 il: 23 Luglio 2011, 12:13:23 »
Ciao Alfa emme..... anch'io ci ho provato con il PRA di Vercelli ma come puoi vedere nel mio post "col cavolo" ti danno la riduzione IPT....  :'(

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Offline alfaemme

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Re: ASI/FMI, questo è il dilemma.
« Risposta #2 il: 24 Luglio 2011, 08:06:53 »
Ciao.
Credo che il PRA abbia ragione.
Esso infatti riscuote un'imposta provinciale, per cui deve attenersi alle disposizioni dell'Ente beneficiario dell'imposta stessa oppure a norme emesse da un altro Ente "sovraordinato" ( lo Stato n.d.a.).
La Regione, per contro, può mettere le mani solo su tributi propri (il "bollo"), non quelli di altri Enti, se non subordinati. Infatti la Regione, per esempio, non può mettere mano all'ICI ...
Credo che la Provincia , ancorchè meno importante e con meno competenze della Regione, non sia subordinata alla Regione...

Approfitto del fatto per dire, poi, che il "bollo" è sempre un tributo statale, di cui il ricavato va alle Regioni. Ma è sempre un tributo statale, per cui solo lo Stato nè può normare il funzionamento.

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Re: ASI/FMI, questo è il dilemma.
« Risposta #2 il: 24 Luglio 2011, 08:06:53 »

Offline glm2006italy

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Re: ASI/FMI, questo è il dilemma.
« Risposta #3 il: 24 Luglio 2011, 09:35:05 »
Ciao alfaemme.

Ma è proprio la provincia ad avere messo nel suo regolamento che le auto da cui all'art. 63 della 342/2000 (che  è la "solita" legge che "parla" del bollo di cui io sono esente) hanno diritto anche alla riduzione ipt!

e sempre nel regolamento provinciale parlano dell' utilizzo delle "autocertificazioni"....
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Offline alfaemme

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Re: ASI/FMI, questo è il dilemma.
« Risposta #4 il: 24 Luglio 2011, 15:42:15 »
Ho dato una scorsa al regolamento della Provincia di Vercelli.
Le  esenzioni e le riduzioni sono normate dall'articolo 4 ed i vari commi prevedono le fattispecie.
Gli ultimi 2 ( il comma 5 ed il comma 6) sono di carattere generale.
Il 5° prevede che la documentazione attestante l'agevolazione (quale che essa sia) deve essere esibita al PRA o al soggetto che cura la riscossione in forza di convenzioni o deleghe.
Il 6°, quello che ci interessa, è anch'esso di natura generale e prevede che l'autocertificazione della essere redatta su una modulistica standard predisposta dal soggetto incaricato della gestione e/o riscossione dell'imposta.
Qui sta il punto !!!
Esso NON ISTITUISCE nessuna possibilità di autocertificazione, ma semplicemente detta le forme di redazione ed utilizzo della stessa. E' altrettanto chiaro, però, che essa deve essere già stata prevista
Se non è GIA' stato previsto l'utilizzo dell'autocertificazione per provare la "storicità", temo che il P.R.A. di Vercelli sia dalla parte della ragione... :-\ :-\
Mi sembra poi che in materia fiscale o di esenzioni non esista la possibilità di estendere "per similitudine" adempimenti o procedure ( esempio: se è previsto l'autocerficazione del reddito per l'ammissione agli asili comunali non è "automatico" estendere la prassi anche per altri servizi comunali basati sul reddito: deve essere previsto specificatamente caso per caso).
« Ultima modifica: 24 Luglio 2011, 15:45:19 da alfaemme »

Offline glm2006italy

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Re: ASI/FMI, questo è il dilemma.
« Risposta #5 il: 24 Luglio 2011, 15:49:20 »
Ho dato una scorsa al regolamento della Provincia di Vercelli.
Le  esenzioni e le riduzioni sono normate dall'articolo 4 ed i vari commi prevedono le fattispecie.
Gli ultimi 2 ( il comma 5 ed il comma 6) sono di carattere generale.
Il 5° prevede che la documentazione attestante l'agevolazione (quale che essa sia) deve essere esibita al PRA o al soggetto che cura la riscossione in forza di convenzioni o deleghe.
Il 6°, quello che ci interessa, è anch'esso di natura generale e prevede che l'autocertificazione della essere redatta su una modulistica standard predisposta dal soggetto incaricato della gestione e/o riscossione dell'imposta.
Qui sta il punto !!!
Esso NON ISTITUISCE nessuna possibilità di autocertificazione, ma semplicemente detta le forme di redazione ed utilizzo della stessa. E' altrettanto chiaro, però, che essa deve essere già stata prevista
Se non è GIA' stato previsto l'utilizzo dell'autocertificazione per provare la "storicità", temo che il P.R.A. di Vercelli sia dalla parte della ragione... :-\ :-\
Mi sembra poi che in materia fiscale o di esenzioni non esista la possibilità di estendere "per similitudine" adempimenti o procedure ( esempio: se è previsto l'autocerficazione del reddito per l'ammissione agli asili comunali non è "automatico" estendere la prassi anche per altri servizi comunali basati sul reddito: deve essere previsto specificatamente caso per caso).

L'art.49 del citato D.P.R.445/2000, elenca chiaramente i limiti di utilizzo delle misure di semplificazione, elencando cosa il cittadino non può sostituire con una Dichiarazione ex art.47.
Non possono essere sostituiti con Dichiarazione i seguenti certificati:
•   medici,
•   sanitari,
•   veterinari,
•   di origine,
•   di conformità CE,
•   di marchi o brevetti.
ovvero, gli stessi non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Infatti l'art.47 riporta chiaramente cosa sono le: Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.


Altrimenti manco quelli del sito di dottorini l'avrebbero "spuntata"  ;)

Inoltre il modulo "in forma libera" per le autocertificazioni è proprio previsto anche dall'ACI!

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Offline glm2006italy

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Re: ASI/FMI, questo è il dilemma.
« Risposta #6 il: 24 Luglio 2011, 15:58:17 »
Anche perchè se così non fosse non capire su cosa si basino tutte sti benedetti ricorsi in commissione tributaria  presenti nel sito linkato...
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Offline alfaemme

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Re: ASI/FMI, questo è il dilemma.
« Risposta #7 il: 24 Luglio 2011, 18:50:36 »
Allora cerco di essere più preciso.
Cominciamo col dire che bisogna precisare se si tratta di:
- "autocertificazioni" (l'articolo 46 del DPR 445/2000 le chiama esattamente "dichiarazioni sostitutive di certificazioni" )
oppure:
- "dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà" ( art. 47 dello stesso DPR).
Il regolamento della Provincia di Vercelli parla di "autocertificazioni" ex art. 46. Il DPR prevede cosa può essere "autocertificato". E' un elenco abbastanza lungo ma tutte le voci hanno un caratteristica comune: si tratta di dati che la pubblica amministrazione ha o conosce già. La ratio della legge è abbastanza chiara. Elimina la "vessazione" al cittadino di dover esibire certificati attestanti dati che l'Amministrazione pubblica già conosce. Infatti l'Amministrazione che acquisisce le "autocertificazioni" provvede, a campione, a controllarne la veridicità tramite collegamenti interni.
L'articolo 47, invece, serve a far dichiarare fatti o circostanze di cui il dichiarante è a conoscenza e che non consta da pubbliche risultanze o altre forme di pubblicità. Essa sostituisce il vecchio "atto notorio", ovvero una dichiarazione che si rendeva in Pretura con l'assistenza di 4 testimoni..... Per esempio si può attestare il possesso pacifico ed indisturbato di un bene immobile anche se intestato ad altri ecc.

Visto poi che lo chiami in causa, nota cosa sono le varie dichiarazioni riportate nel sito dell'On. Dottorini:
Le dichiarazioni (chiamate "autocertificazioni" impropriamente) a cui si fa riferimento nel sito dell'On. Dottorini sono "dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà", ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 !!!   
Ergo stiamo parlando di 2 cose diverse !!

Offline alfaemme

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Re: ASI/FMI, questo è il dilemma.
« Risposta #8 il: 25 Luglio 2011, 14:56:03 »
Eh si, stanotte ci ho pensato con calma.
In effetti è proprio come ho detto "di getto" ieri ( e facendo anche molti errori di ortografia...).
Il regolamento della Provincia di Vercelli parla solo di "dichiarazioni sostitutive di certificazioni" ( art. 46 del D.P.R. 445/2000), mentre le circostanze che a noi interessano sono da dichiarare con una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" ( art. 47 del D.P.R. 445/2000).

Credo che la soluzione del problema debba essere ricercata altrove.

 

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