In effetti ieri sono andato a ritirare un carrello da un costruttore e non mi hà rilasciato il cdp solo il libretto di circolazione, altra mia sorpresa le nuove immatricolazioni dei carrelli non prevedono targa ripetitice del trattore basta quella del carrello, sembra che qualcosa si stia realmente semplificando, salvo poi complicarla al momento della vendita dove necessita il cdp.
Non è correlato alla questione, il fatto è che un carrello appendice non è, così come non è mai stato, immatricolato, dunque non ha né targa propria, né carta di circolazione, né certificato di proprietà, bensì espone unicamente la targa ripetitrice di quella della motrice.
Attenzione però, tanti chiamano "carrello" un "rimorchio", quando per la normativa sono due cose completamente differenti, cosa che sicuramente è successa nel tuo caso, siccome se ti ha consegnato la carta di circolazione (detta desuetamente "libretto"), è per forza un rimorchio vero e proprio. Il fatto che non ti abbia consegnato il certificato d proprietà, invece, non è per la dematerializzazione del 5/10/2015, bensì perché i rimorchi con m.c.p.c. inferiore a 3,5 tonnellate non sono più iscritti al PRA dal 2003.
Riguardo invece alla questione della targa ripetitrice dei rimorchi, a prescindere dalla m.c.p.c, non hanno più l'obbligo di esporla quelli immatricolati dal 20/2/2013 in avanti, mentre per quelli precedenti l'obbligo è rimasto.
Si in effetti quella della ripetitrice era una anomalia italiana o di pochi altri paesi. Il rimorchio aveva già una sua targa, ora basta esporre quella. Casomai diventa un pelo più difficile elevare una sanzione al trattore qualora il semirimorchio o il rimorchio sia affidato ad un trazionista, se le FFOO prendono solo la targa dietro del rimorchio... ma normalmente fanno che fermare il mezzo che deve avere a bordo l'ordine di trasporto compilato!
Purtroppo molto spesso sono sanzionati solo con dispositivi elettronici, e grazie al 126-Bis/2 si può evitare di dichiarare chi fosse alla guida, "in cambio" di un'ulteriore sanzione pecuniaria (da un minimo di 286 ad un massimo di 1142 €).