Autore Topic: revisione  (Letto 6383 volte)

Offline fampanta

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Re: revisione
« Risposta #15 il: 01 Novembre 2008, 15:16:00 »
no la regione veneto nonè sul sito dell'aci gia guardato bisogna guardare il sito regione veneto

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Re: revisione
« Risposta #15 il: 01 Novembre 2008, 15:16:00 »

Offline fampanta

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Re: revisione
« Risposta #16 il: 01 Novembre 2008, 15:21:06 »
trovato vai sul sito regione veneto te lo allego
vedi sotto

2. Autoveicoli e motoveicoli tra i venti e i ventinove anni
Gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali siano trascorsi tra i 20 ed i 29 anni dalla data di costruzione possono essere esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche. Si considerano di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre ed i veicoli, pur non appartenenti alle categorie precedenti, i quali rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio in questo caso non spetta automaticamente, ma è necessario che:
a. il modello del motoveicolo sia compreso nelle liste FMI (Federazione motociclistica italiana www.federmoto.it) o sia fornito di attestato di storicità ASI (Automotoclub Storico Italiano www.asifed.it);
b. l’autoveicolo disponga di attestato di storicità ASI (per il rilascio degli attestati, maggiori informazioni possono essere acquisite presso l’ASI (tel. 011/306739 – sede di Torino).

Si ricorda che, in caso di utilizzazione su pubblica strada, sia i veicoli ultratrentennali che quelli ultraventennali sono assoggettati alla tassa di circolazione forfettaria annua, nella misura di 11,36 euro per i motoveicoli e 28,40 euro per gli autoveicoli. Tale tassa può essere pagata in qualunque momento dell’anno, purchè prima della messa in circolazione del mezzo su strada.

La disciplina soprariportata non si applica ai veicoli adibiti ad uso professionale, ai sensi dell’art. 2083 e dell’art. 2229 del Codice Civile, i quali, pertanto, pagano come di norma l’importo della tassa automobilistica.

Riferimenti normativi:

- art. 63 L. 21 novembre 2000, n. 342.

Offline bonfy10

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Re: revisione
« Risposta #17 il: 01 Novembre 2008, 18:10:35 »
SEI FORTE !!!! GRAZIE
DAS AUTO VW GOLF

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Re: revisione
« Risposta #17 il: 01 Novembre 2008, 18:10:35 »

Offline fampanta

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Re: revisione
« Risposta #18 il: 02 Novembre 2008, 22:48:30 »
grazie fammi sapere in bocca al lupo con la burocrazia..... ;D

 

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