Ciao Dario,
premetto che in genere si perdono i "pezzi" dei ragionamenti altrui, se davvero mi fossi perso "pezzi" del mio ragionamento dovrei trasferire la mia residenza nel più vicino istituto d'igiene mentale.
Ti seguo da tempo immemore nella tua meritoria guerra personale con la regione Umbria, anche attraverso i numerosi post che hai lasciato in giro sui forum in questi anni
, e ti faccio i complimenti per lo sbattimento e i risultati personali ottenuti.
Mi permetto di farti notare però che la tua attività non è sempre lucida, spesso fai fatica a trovare l'interlocutore giusto, ho notato che ti servi spesso dell'istanza presentata a "ventaglio" e fai ricorso con assiduità alla minaccia della denuncia penale che, se attuata, costituisce in questi casi solo una perdita di tempo, stante che mancano i presupposti di dolosità necessari affinchè possa ravvisarsi il reato penale.
La "pezza" di cui scrivi, valida in prima battuta fino al 31 Dicembre 2006, e rinnovata di anno in anno con le finanziare 2006-2007 e con il "milleproroghe" allegato alla finanziaria 2008, non sana alcunchè e men che meno rende legittime le norme tributarie regionali in tema di tasse automobilistiche.
Facendo appello alla mia memoria in tema di Diritto Costituzionale, ti ricordo che gli atti di natura giurisdizionale e non consultiva della Corte Costituzionale hanno effetto immediato (art. 136 Cost.) e non derogabile, neppure da successivi atti del legislatore. Caso tipico la dichiarata incostituzionalità di un D.L. del governo che viene ripresentato con gli stessi contenuti a distanza di qualche tempo che continua ad essere incostituzionale.
Il limite di questa forma di garanzia è che la CC può esprimersi sulla costituzionalità o meno di una norma anche nella sua generalità, ma gli effetti si riducono agli artt. e commi specifici su cui è stata chiamata a dare un giudizio.
Per cui, gli articoli e commi dichiarati incostituzionali dalle belle sentenze che hai sul tuo sito non hanno più validità alcuna e mai e poi mai possono essere "sanati" da altri atti del legislatore.
Il legislatore ha solo inteso attraverso i commi 22 et 23 art.2 della L.350/2004 imporre un limite temporale all'attuazione delle norme locali in tema di IRAP e tasse automobilistiche su cui nello specifico la CC non si era espressa, fatta salva l'impossibilità di ricondurre in alcun caso sul binario della costituzionalità norme legislative dichiarate esplicitamente incostituzionali.
Resta comunque valida in termini di indirizzo il concetto generale su cui si è espressa la CC che seppure non immeditamente attuabile generalmente su tutte le normative regionali, da la possibilità al cittadino di far valere le proprie ragioni in sede di giudizio breve presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, dove è possibile presentarsi in prima persona per vertenze fino a 2500 Eur perdendo mezza giornata di tempo.
Continuo quindi a sotenere che l'applicazione del regime di favore in tema di tasse automobilistiche è indipendente dalla regione di residenza.