Autore Topic: Legge Regionale della Regione Basilicata n.14/2015  (Letto 5915 volte)

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Legge Regionale della Regione Basilicata n.14/2015
« il: 30 Settembre 2015, 15:38:10 »
La Legge Regionale 4/2015 della Regione Basilicata, riguardante la tassa automobilistica per i veicoli "storici", è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri dinanzi alla Corte Costituzionale. Più precisamente, sono stati impugnati i commi 1, 2 e 4 dell'Art. 1 della L.R. 14/2015 della Regione Basilicata, i quali hanno modificato l'Art. 39 della 4/2015 la quale ci interessa.

Il ricorso è il seguente:

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 giugno 2015 N. 62

L'Art. 1/1,2 e 4 impugnato:

"Articolo 1 Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali

1. I commi 3, 4 e 5 dell’art. 39 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 sono abrogati.
2. I pagamenti integrativi della tassa automobilistica regionale rispetto a quelli già eventualmente effettuati per l’anno 2015, se dovuti, dovranno essere effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge senza sanzioni ed interessi.
3. Per i pagamenti effettuati oltre il termine di cui al comma 2 del presente articolo e per i mancati pagamenti saranno applicate le sanzioni e gli interessi di legge.
4. Dopo il comma 2 dell’art. 39 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 sono inseriti i seguenti commi 2 bis e 2 ter:

"2 bis. Sono esenti gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d’interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa romeo, Storico FMI, al 31 dicembre 2014.

2 ter. I veicoli di cui al comma precedente sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di Euro 25,82 per gli autoveicoli e di Euro 10,33 per i motoveicoli."


Nel ricorso si contesta l'incostituzionalità ai sensi degli Artt. 117/2-e, 119/2 della Costituzione:

Art. 117

"1. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

3. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

4. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

6. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

7. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

8. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

9. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato."

Art. 119

"1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

3. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

4. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

5. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

6. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

7. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti."


Attendiamo la sentenza in merito.

PS:

Ci sono altre numerose fonti normative citate nel ricorso, ma ora purtroppo non ho molto tempo, dunque ne scriveremo nei prossimi post!

NB:

Grazie a Francesco81 per la gentile segnalazione in merito al ricorso. :)
« Ultima modifica: 30 Settembre 2015, 15:45:31 da Sovrasterzo »

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Legge Regionale della Regione Basilicata n.14/2015
« il: 30 Settembre 2015, 15:38:10 »

Offline pugnali53

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Re: Legge Regionale della Regione Basilicata n.14/2015
« Risposta #1 il: 30 Settembre 2015, 16:46:17 »
Più regioni si oppongono e più speranze ci sono che il bomba di Rignano cambi idea, sono voti persi......

Offline Sovrasterzo

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Re: Legge Regionale della Regione Basilicata n.14/2015
« Risposta #2 il: 30 Settembre 2015, 16:55:46 »
Magari! :)

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Re: Legge Regionale della Regione Basilicata n.14/2015
« Risposta #2 il: 30 Settembre 2015, 16:55:46 »

Offline Francesco81

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Re: Legge Regionale della Regione Basilicata n.14/2015
« Risposta #3 il: 01 Ottobre 2015, 07:05:51 »
Magari! :)
Più regioni si oppongono e più speranze ci sono che il bomba di Rignano cambi idea, sono voti persi......

Purtroppo sono più le regioni che si inchinano al governo che quelle che si mettono di traverso rinunciando a propri introiti per tutelare i cittadini.

@sovrasterzo: lieto di essere stato d'aiuto in questo tuo sforzo di riepilogare la situazione

Offline Sovrasterzo

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Re: Legge Regionale della Regione Basilicata n.14/2015
« Risposta #4 il: 01 Ottobre 2015, 15:36:18 »
Purtroppo sono più le regioni che si inchinano al governo che quelle che si mettono di traverso rinunciando a propri introiti per tutelare i cittadini.
Verissimo.

Citazione
@sovrasterzo: lieto di essere stato d'aiuto in questo tuo sforzo di riepilogare la situazione
:)

Offline Francesco81

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Re: Legge Regionale della Regione Basilicata n.14/2015
« Risposta #5 il: 12 Aprile 2016, 13:44:58 »
ricorso che sarà discusso nella Udienza Pubblica del 21/06/2016 rel. LATTANZI probabilmente insieme a quello contro l'Umbria

 

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