La L.R. della Regione Umbria, in materia di esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli "storici", è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri di fronte alla Corte Costituzionale. Più precisamente è stato impugnato l'Art. 8 della
L.R. 8/2015, con il quale è stato sostituito il
Comma 7-ter dell'Art. 1 della L.R. 36/2007 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria):
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 giugno 2015 N. 61Nel dettaglio, l'art. 8 della 8/2015, oggetto del ricorso è il seguente:
" "Art. 8 (Modificazione ed integrazione alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36)
1. Il comma 7-ter dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria), è sostituito dal seguente:
"7-ter. A partire dal 1° gennaio 2016 gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, che avendo compiuto venti anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, della motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originale impianto costruttivo dello stesso veicolo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati con deliberazione della Giunta regionale sono assoggettati al pagamento di una tassa di possesso forfettaria, in sostituzione della tassa automobilistica ordinaria di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), nella misura riportata nella tabella che segue: - Autoveicoli
Tariffa in euro
fino a 35 kw (47cv) 50,00
da 36 kw (48 cv) fino a 60 kw (81 cv) 75.00
da 61 kw (82 cv) fino a 80 kw (109 cv) 100,00
da 81 kw (110 cv) fino a 100 kw (136 cv) 150,00
da 101 kw (137 cv) fino a 120 kw (163 cv) 200,00
da 121 kw (164 cv) fino a 150 kw (204 cv) 250,00
da 151 kw (205 cv) fino a 300 kw (408 cv) 350,00
oltre 300 kw (408 cv) 600,00
- Motoveicoli
Tariffa in euro
fino a 11 kw (14 cv) 15,00
da 12 kw (15 cv) a 25 kw (34 cv) 30,00
da 26 kw (35 cv) a 45 kw (61 cv) 45,00
da 46 kw (62 cv) a 70 kw (95 cv) 60,00
da 71 kw (96 cv) a 100 kw (136 cv) 80,00
oltre 100 kw (oltre 136 cv) 120,00
La Giunta regionale provvede con proprio regolamento a disciplinare le modalità di individuazione degli autoveicoli e motoveicoli di cui al presente comma e le procedure per il conseguimento delle agevolazioni in questione.
2. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 1 della l.r. 36/2007 , sono aggiunti i seguenti:
"7-quater. La tassa di possesso forfettaria di cui al comma 7-ter è corrisposta negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria sostituita. Ove la tassa risulti di importo superiore a quella sostituita, è facoltà del contribuente versare la tassa automobilista ordinaria.
7-quinquies. Per gli autoveicoli e i motoveicoli di età compresa tra i venti e i ventinove anni, che ai sensi dell' articolo 1, comma 666, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), per l'anno d'imposta 2015 devono corrispondere la tassa automobilistica di proprietà non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti tardivi effettuati entro il 31 maggio 2015. " "Nel ricorso si contesta l'incostituzionalità ai sensi degli Artt. 23, 117/2-e, 119/2 della Costituzione:
"Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge."Art. 117
"1. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
3. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
4. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
6. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
7. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
8. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
9. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato."
Art. 119
"1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
3. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
4. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
5. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
6. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
7. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti."Attendiamo la sentenza in merito.
PS:
Nel ricorso c'è un "refuso", ovvero al punto 1.1 viene citato l'art. 8 della "legge della Regione Umbria del 16 febbraio 2015, n. 17", in luogo di quella "del 30 marzo 2015, n. 8".
PPS:
Ci sono altre numerose fonti normative citate nel ricorso, ma ora purtroppo non ho molto tempo, dunque ne scriveremo nei prossimi post!
NB:Grazie a
Francesco81 per la gentile segnalazione in merito al ricorso.