L'art. 2 della
L.R. 6/2015 della Regione Veneto prescrive:
"Art. 2 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica
1. A decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione si applica l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ordinaria per:
a) i veicoli muniti di apposito certificato di interesse storico collezionistico recante gli estremi identificattivi del veicolo rilasciato da Automobilclub storico italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, previsti dall'art.60, comma 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 "Nuovo codice della Strada, e Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS)
b) i motoveicoli di interesse storico collezionistico muniti del certificato rilasciato da Automobilclub storico italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'art.60, comma 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 "Nuovo codice della Strada, e Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS)
2. Si definiscono veicoli ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall'anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in uno Stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trenta anni dall'anno di fabbricazione medesimo.
3. Non è ammessa l'autocertificazione per dimostrare il diritto al beneficio fiscale.
4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 28,40 per gli autoveicoli e di euro 11,36 per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale, utilizzati nell'esercizio dell'impresa o di arti e professioni. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica,di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni."Dunque, come ben sappiamo, con la L.R. in oggetto il Veneto "esenta" (o meglio applica una tassa di circolazione) i veicoli ultraventennali, anche se non ultratrentennali, dal pagamento della tassa automobilistica canonica, purché siano iscritti in uno dei Registri di cui all'Art. 60 del C.d.S., ovvero siano classificati di "interesse storico e collezionistico" ai sensi di esso.
Il Governo Renzi, con la nota modifica dell'Art. 63 della L. 342/2000, tramite la Legge di stabilità 2015, ha abrogato a livello nazionale l'esenzione per i veicoli ultraventennali ma non ultratrentennali, seppur come ben noto essa avrebbe dovuto riguardare i veicoli di "
particolare interesse storico e collezionistico" (ai sensi della 342/2000), definizione dunque estranea a quella del C.d.S. ("veicoli di interesse storico e collezionistico), seppur molto simile nella semantica, e per questo desuetamente equiparata per anni nella pratica.
Venendo al nocciolo della questione, il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, ha depositato presso la Cancelleria della Corte Costituzionale (in data 2/7/2015, pubblicata nella G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 38 del 23-9-2015), ricorso per questione di legittimità costituzionale riguardante, tra le varie, l'art. 2 della L.R. 6/2015 della Regione Veneto.
Di seguito il link alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 luglio 2015 N. 72Come potete leggere richiede l'abrogazione dell'Art. 2 (oltre ad altri, ma non riguardano la questione), per illegittimità costituzionale, esattamente in merito alla violazione degli
Artt. 117/2-e e
119/2 della Costituzione:
Art. 117"1. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
3. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
4. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
6. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
7. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
8. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
9. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato."
Art. 119"1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
3. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
4. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
5. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
6. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
7. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti."Inoltre fa riferimento alla Sentenza della Corte Costituzionale
n. 280 del 19/12/2012, della quale
già scrissi in merito alla L.R. 12/2015 della Regione Emilia Romagna (era ancora in vigore il vecchio Art. 63 della 342/2000, e la questione era tutt'altra), della quale la parte saliente è:
"Se ne desume che la Regione, con riferimento alla tassa automobilistica che, in tale contesto, si qualifica come tributo proprio derivato:
a) non può modificarne il presupposto ed i soggetti d'imposta (attivi e passivi);
b) può modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell’art. 24 del d.lgs. n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell’anno precedente);
c) può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale."Il punto "c" è a mio avviso fondamentale, siccome la Regione Veneto (così come le altre Regioni con le rispettive L.R.), non ha applicato la tassa automobilistica canonica a veicoli già esentati dalla Legge nazionale, bensì l'esatto contrario, ovvero ha esentato veicoli che non lo sono a livello nazionale, dunque ritengo che la sentenza citata dall'Avvocatura di Stato potrà ritorcerglisi contro, proprio per il motivo illustrato, ben inteso che in quella sentenza (nei confronti dell'Art. 10 della L.R. 28/2011 della Regione Marche) la question era tutt'altra: ovvero a mio avviso hanno preso un granchio.
Gli ulteriori riferimenti a:
- Art. 8/2 del
D.Lgs. 68/2011:
"2. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale."- Art. 23 del
D.Lgs. 54/1992:
"Art. 23 - Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario
1. A decorrere dal 1 gennaio 1993 alle regioni a statuto ordinario, già titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive modificazioni, con riferimento ai pagamenti effettuati dall'anzidetta data, sono attribuite:
a) l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni;
b) la soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 e successive modificazioni;
c) la tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano, istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362 e successive modificazioni.
2. I tributi di cui al comma 1 assumono rispettivamente la denominazione di tassa automobilistica regionale, soprattassa annuale regionale e tassa speciale regionale e si applicano ai veicoli ed agli autoscafi, soggetti nelle regioni a statuto speciale ai corrispondenti tributi erariali in esse vigenti, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle provincie di
ciascuna regione a statuto ordinario, come previsto dall'articolo 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983 n. 53 e successive modifiche. La tassa automobilistica regionale si applica altresì ai ciclomotori, agli autoscafi, diversi da quelli da diporto, non iscritti nei pubblici registri ed ai motori fuoribordo applicati agli stessi autoscafi, che appartengono a soggetti residenti nelle stesse regioni. Sono comprese nel suddetto tributo regionale anche le tasse fisse previste dalla legge 21 maggio 1955, n. 463 e successive modificazioni.
3. Dall'ambito di applicazione del presente decreto legislativo è esclusa la disciplina concernente la tassa automobilistica relativa ai veicoli ed autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che regolano la materia.
4. Continua ad essere acquisito al bilancio dello Stato il gettito derivante dalla addizionale del 5 per cento istituita con l'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e quello relativo alla tassa speciale erariale annuale istituita con l'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modifiche nella legge 12 luglio 1991, n. 202.
5. Sono a carico delle regioni i rimborsi relativi ai tributi regionali di cui al precedente comma 1. Le istanze vanno prodotte ai competenti uffici della regione che disporranno il rimborso, ferma restando la competenza delle Intendenze di Finanza per i tributi erariali."- Art. 17/10 della
L. 449/97:
" 10. A decorrere dal 1o gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43."Ragion per cui non perdiamo la speranza!
PS:
Al momento non mi risulta che sia stato fatto lo stesso nei confronti delle rispettive L.R. delle altre Regioni (Lombardia, Emilia Romagna, ecc.), ma non mi stupirò se troverò i rispettivi ricorsi in G.U. nelle prossime pubblicazioni.