Autore Topic: Legge Regionale della Regione Veneto n.6/2015  (Letto 11072 volte)

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Legge Regionale della Regione Veneto n.6/2015
« il: 27 Settembre 2015, 21:02:58 »
L'art. 2 della L.R. 6/2015 della Regione Veneto prescrive:

"Art. 2 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica

1. A decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione si applica l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ordinaria per:

a) i veicoli muniti di apposito certificato di interesse storico collezionistico recante gli estremi identificattivi del veicolo rilasciato da Automobilclub storico italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, previsti dall'art.60, comma 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 "Nuovo codice della Strada, e Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS)
b) i motoveicoli di interesse storico collezionistico muniti del certificato rilasciato da Automobilclub storico italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'art.60, comma 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 "Nuovo codice della Strada, e Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS)

2. Si definiscono veicoli ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall'anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in uno Stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trenta anni dall'anno di fabbricazione medesimo.

3. Non è ammessa l'autocertificazione per dimostrare il diritto al beneficio fiscale.

4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 28,40 per gli autoveicoli e di euro 11,36 per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale, utilizzati nell'esercizio dell'impresa o di arti e professioni. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica,di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni."


Dunque, come ben sappiamo, con la L.R. in oggetto il Veneto "esenta" (o meglio applica una tassa di circolazione) i veicoli ultraventennali, anche se non ultratrentennali, dal pagamento della tassa automobilistica canonica, purché siano iscritti in uno dei Registri di cui all'Art. 60 del C.d.S., ovvero siano classificati di "interesse storico e collezionistico" ai sensi di esso.

Il Governo Renzi, con la nota modifica dell'Art. 63 della L. 342/2000, tramite la Legge di stabilità 2015, ha abrogato a livello nazionale l'esenzione per i veicoli ultraventennali ma non ultratrentennali, seppur come ben noto essa avrebbe dovuto riguardare i veicoli di "particolare interesse storico e collezionistico" (ai sensi della 342/2000), definizione dunque estranea a quella del C.d.S. ("veicoli di interesse storico e collezionistico), seppur molto simile nella semantica, e per questo desuetamente equiparata per anni nella pratica.

Venendo al nocciolo della questione, il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, ha depositato presso la Cancelleria della Corte Costituzionale (in data 2/7/2015, pubblicata nella G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 38 del 23-9-2015), ricorso per questione di legittimità costituzionale riguardante, tra le varie, l'art. 2 della L.R. 6/2015 della Regione Veneto.

Di seguito il link alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 luglio 2015 N. 72

Come potete leggere richiede l'abrogazione dell'Art. 2 (oltre ad altri, ma non riguardano la questione), per illegittimità costituzionale, esattamente in merito alla violazione degli Artt. 117/2-e e 119/2 della Costituzione:

Art. 117

"1. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

3. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

4. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

6. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

7. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

8. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

9. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato."

Art. 119

"1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

3. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

4. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

5. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

6. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

7. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti."


Inoltre fa riferimento alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 19/12/2012, della quale già scrissi in merito alla L.R. 12/2015 della Regione Emilia Romagna (era ancora in vigore il vecchio Art. 63 della 342/2000, e la questione era tutt'altra), della quale la parte saliente è:

"Se ne desume che la Regione, con riferimento alla tassa automobilistica che, in tale contesto, si qualifica come tributo proprio derivato:

a) non può modificarne il presupposto ed i soggetti d'imposta (attivi e passivi);
b) può modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell’art. 24 del d.lgs. n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell’anno precedente);
c) può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale."


Il punto "c" è a mio avviso fondamentale, siccome la Regione Veneto (così come le altre Regioni con le rispettive L.R.), non ha applicato la tassa automobilistica canonica a veicoli già esentati dalla Legge nazionale, bensì l'esatto contrario, ovvero ha esentato veicoli che non lo sono a livello nazionale, dunque ritengo che la sentenza citata dall'Avvocatura di Stato potrà ritorcerglisi contro, proprio per il motivo illustrato, ben inteso che in quella sentenza (nei confronti dell'Art. 10 della L.R. 28/2011 della Regione Marche) la question era tutt'altra: ovvero a mio avviso hanno preso un granchio.

Gli ulteriori riferimenti a:

- Art. 8/2 del D.Lgs. 68/2011:

"2. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale."

- Art. 23 del D.Lgs. 54/1992:

"Art. 23 - Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario

1. A decorrere dal 1 gennaio 1993 alle regioni a statuto ordinario, già titolari di una parte  della tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come  sostituito dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive modificazioni, con riferimento ai pagamenti effettuati dall'anzidetta data, sono attribuite:

a) l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Presidente della  Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni;
b) la soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 e successive modificazioni;
c) la tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano, istituita dalla legge 21 luglio 1984,  n. 362 e successive modificazioni.

2. I tributi di cui al comma 1 assumono rispettivamente la denominazione di tassa automobilistica regionale, soprattassa annuale regionale e tassa speciale regionale e si applicano ai veicoli ed agli autoscafi, soggetti nelle regioni a statuto speciale ai corrispondenti tributi erariali in esse vigenti, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle provincie di
ciascuna regione a statuto ordinario, come previsto dall'articolo  5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983 n. 53 e successive modifiche. La tassa automobilistica regionale si applica altresì ai ciclomotori, agli  autoscafi, diversi da quelli da diporto, non iscritti nei pubblici registri ed ai motori fuoribordo applicati agli stessi autoscafi, che appartengono a soggetti residenti nelle stesse regioni. Sono comprese nel suddetto tributo regionale anche le  tasse fisse previste dalla legge 21 maggio 1955,  n. 463 e  successive modificazioni.
3. Dall'ambito di applicazione del presente decreto legislativo è esclusa la disciplina concernente la tassa  automobilistica relativa ai veicoli ed autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che regolano la materia.
4. Continua ad essere acquisito al bilancio dello Stato il  gettito derivante dalla addizionale del 5 per cento istituita con  l'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e quello relativo alla  tassa speciale erariale annuale istituita con  l'articolo  7  del  decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modifiche nella legge 12 luglio 1991, n. 202.
5. Sono a carico delle regioni i rimborsi relativi ai tributi regionali di cui al precedente comma 1. Le istanze vanno prodotte ai competenti uffici della regione che disporranno il rimborso, ferma restando la competenza delle Intendenze di Finanza per i tributi erariali."


- Art. 17/10 della L. 449/97:

" 10. A decorrere dal 1o gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43."

Ragion per cui non perdiamo la speranza!

PS:

Al momento non mi risulta che sia stato fatto lo stesso nei confronti delle rispettive L.R. delle altre Regioni (Lombardia, Emilia Romagna, ecc.), ma non mi stupirò se troverò i rispettivi ricorsi in G.U. nelle prossime pubblicazioni.
« Ultima modifica: 27 Settembre 2015, 22:07:25 da Sovrasterzo »

Offline Sovrasterzo

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Re: Legge Regionale della Regione Veneto n.6/2015
« Risposta #1 il: 27 Settembre 2015, 22:10:39 »
N.B.

Ci sono dei link che potrebbero essere non funzionanti, ma non posso correggerli per la nota impossibilità di modificare i post trascorso un determinato periodo di tempo, dunque o eliminate questo vincolo o mi fate moderatore, perché non posso stare a scocciare i moderatori in carica ogni volta che devo modificare un post! :)

Offline pugnali53

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Re: Legge Regionale della Regione Veneto n.6/2015
« Risposta #2 il: 27 Settembre 2015, 22:45:20 »
Devo ancora capire se in veneto x le 20-29enni con crs o iscritte ad altri registri riconosciuti possono pagare il bollo di circolazione agevolato o tassa di proprietà piena, perchè da quello che intuisco si và come al solito a interpretazioni, niente di chiaro, o sono io che non hò capito?

Offline Sovrasterzo

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Re: Legge Regionale della Regione Veneto n.6/2015
« Risposta #3 il: 27 Settembre 2015, 23:03:04 »
Devo ancora capire se in veneto x le 20-29enni con crs o iscritte ad altri registri riconosciuti possono pagare il bollo di circolazione agevolato o tassa di proprietà piena, perchè da quello che intuisco si và come al solito a interpretazioni, niente di chiaro, o sono io che non hò capito?
Ad oggi, pagano la tassa di circolazione agevolata (28.40 € per gli autoveicoli e 11.36 € per i motoveicoli), ai sensi dell'Art. 1 commi 1 e 4 della L.R. 6/2015 della Regione Veneto, oggetto del topic.

Il problema però sta nel fatto che il Presidente del Consiglio abbia adito la Corte Costituzionale nel tentativo di far decadere l'art. 2 in oggetto, per i motivi giurisprudenziali elencati sopra, ma a mio umile avviso l'esito non sarà necessariamente scontato, anzi, per di più stando proprio a quanto citato nelle motivazioni del ricorso dalla stessa Avvocatura dello Stato.

Spero che il mio contributo potrà essere utile alla difesa della Regione Veneto, seppur immagino che non ne abbiano bisogno, ma se così non fosse ne sarei infinitamente onorato.
« Ultima modifica: 27 Settembre 2015, 23:06:38 da Sovrasterzo »

Offline pugnali53

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Re: Legge Regionale della Regione Veneto n.6/2015
« Risposta #4 il: 27 Settembre 2015, 23:07:13 »
Grazie della risposta.

Offline Sovrasterzo

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Re: Legge Regionale della Regione Veneto n.6/2015
« Risposta #5 il: 27 Settembre 2015, 23:07:25 »
Figurati :)

Offline orso

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Re: Legge Regionale della Regione Veneto n.6/2015
« Risposta #6 il: 28 Settembre 2015, 06:20:40 »
... per la nota impossibilità di modificare i post trascorso un determinato periodo di tempo, dunque o eliminate questo vincolo ...
Credo sia la piattaforma ad esser così ed é giusto che lo sia;
diversamente sarebbe possibile modificare anche post di anni fa,
inserendo offese contro le Istituzioni o, peggio,
comunicazioni con fini criminali, senza che lo Staff si accorga di nulla !


...  o mi fate moderatore ...
Ho coordinato un forum per qualche anno :credimi é sconsigliabile ! ;)
Tra gli utenti si incontrano spesso "non saggi" dal settaggio mentale in linea con la firma di Nigel68
disponibili a condividere sulla rete solo la rabbia e il rancore che hanno nella vita vera.
Ti nominerei invece consulente (con remunerazione) dei clubs d'Italia o dell'associazione consumatori  :) 

Offline Sovrasterzo

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Re: Legge Regionale della Regione Veneto n.6/2015
« Risposta #7 il: 28 Settembre 2015, 13:27:22 »
Credo sia la piattaforma ad esser così ed é giusto che lo sia;
diversamente sarebbe possibile modificare anche post di anni fa,
inserendo offese contro le Istituzioni o, peggio,
comunicazioni con fini criminali, senza che lo Staff si accorga di nulla !
Ciao Orso :) Io personalmente sai bene che non sarei il tipo per fare una cosa del genere, ma se in giro ce ne sono, questa regola è più che giusta :D

Citazione
Ho coordinato un forum per qualche anno :credimi é sconsigliabile ! ;)
Tra gli utenti si incontrano spesso "non saggi" dal settaggio mentale in linea con la firma di Nigel68
disponibili a condividere sulla rete solo la rabbia e il rancore che hanno nella vita vera.
Capisco.

Citazione
Ti nominerei invece consulente (con remunerazione) dei clubs d'Italia o dell'associazione consumatori  :)
Ne sarei infinitamente onorato :) Sono convinto che giocandosela bene si potrebbe ottenere una nuova revisione della L. 342/2000, dunque a livello nazionale, senza il bisogno di dover districare il tutto a livello regionale (tralasciando il problema delle questioni gerarchiche note).

Offline Francesco81

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Re: Legge Regionale della Regione Veneto n.6/2015
« Risposta #8 il: 30 Settembre 2015, 12:55:00 »

Al momento non mi risulta che sia stato fatto lo stesso nei confronti delle rispettive L.R. delle altre Regioni (Lombardia, Emilia Romagna, ecc.), ma non mi stupirò se troverò i rispettivi ricorsi in G.U. nelle prossime pubblicazioni.

le leggi regionali di Lombardia ed Emilia Romagna non possono essere impugnate perchè sono vecchie, lo Stato ha tempo 60 gg dalla pubblicazione sulla G.U. per impugnare una legge regionale (e viceversa).
Nel frattempo però negli ultimi mesi sono state impugnate quelle della Basilicata e dell'Umbria (ricorsi n.62 e 61).
Secondo me la questione è questa:
le Regioni possono disporre esenzioni (come già fanno, vedi alcune esenzioni regionali su auto gpl-metano) ma devono essere esenzioni tout-court, cioè la legge deve limitarsi a dire "sono esenti dalla tassa automobilistica regionale i veicoli ecc. ecc..." (*)
Nel momento in cui stabiliscono invece che "alcune vetture sono soggette solo alla tassa automobilistica di circolazione" (come era previsto dalla ex 342/2000) non stanno disponendo solo un'esenzione ma stanno modificando il presupposto della tassa trasformandolo dalla proprietà del veicolo alla circolazione del veicolo.
E questo, stando all'attuale quadro normativo, non rientra nelle facoltà delle Regioni le quali non possono modificare i soggetti attivi e passivi nè il presupposto della tassa automobilistica.


(*) anche se, secondo la leccac... pardon, l'avvocatura di Stato, non potrebbero fare nemmeno quello
« Ultima modifica: 30 Settembre 2015, 12:57:35 da Francesco81 »

Offline Sovrasterzo

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Re: Legge Regionale della Regione Veneto n.6/2015
« Risposta #9 il: 30 Settembre 2015, 14:03:29 »
le leggi regionali di Lombardia ed Emilia Romagna non possono essere impugnate perchè sono vecchie, lo Stato ha tempo 60 gg dalla pubblicazione sulla G.U. per impugnare una legge regionale (e viceversa).
Certamente si, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, ma i miei volevano essere esempi tra Regioni nominate a caso (non conosco le varie L.R. una per una, e non so dunque né se, né quando siano state promulgate*), ma i due esempi presi di certo non erano idonei.

*Quella dell'Emilia Romagna però l'avevo trattata tempo fa in altro topic, quindi avrei dovuto ricordarmi la data!

Citazione
Nel frattempo però negli ultimi mesi sono state impugnate quelle della Basilicata e dell'Umbria (ricorsi n.62 e 61).
Grazie per l'info, aprirò a breve i topic dedicati.

Citazione
Secondo me la questione è questa:
le Regioni possono disporre esenzioni (come già fanno, vedi alcune esenzioni regionali su auto gpl-metano) ma devono essere esenzioni tout-court, cioè la legge deve limitarsi a dire "sono esenti dalla tassa automobilistica regionale i veicoli ecc. ecc..." (*)
Nel momento in cui stabiliscono invece che "alcune vetture sono soggette solo alla tassa automobilistica di circolazione" (come era previsto dalla ex 342/2000) non stanno disponendo solo un'esenzione ma stanno modificando il presupposto della tassa trasformandolo dalla proprietà del veicolo alla circolazione del veicolo.
E questo, stando all'attuale quadro normativo, non rientra nelle facoltà delle Regioni le quali non possono modificare i soggetti attivi e passivi nè il presupposto della tassa automobilistica.
Una sentenza del genere ci farebbe comodo, siccome obbligherebbe una rettifica dell'articolo in oggetto solo in merito al pagamento dei noti 28.40/11.36€ a prescindere dalla circolazione o meno, cosa che se ricordi io proposi ai tempi della proposta di modifica qui sul forum (tassa frivola per tutti).

Comunque l'Avvocatura di Stato sostiene che la Regione Veneto non potesse esentare quanto non esentato a livello statale, riferendosi ad una sentenza dove la questione è diversa, e dove la Consulta sostenne che non potesse venire derogata un'esenzione già presente, non il contrario!

Citazione
(*) anche se, secondo la leccac... pardon, l'avvocatura di Stato, non potrebbero fare nemmeno quello
Come ben sai ogni difesa fa tutto per il proprio assistito, ergo, tante volte sanno benissimo anche loro che quello che sostengono possa non essere corretto.
« Ultima modifica: 30 Settembre 2015, 14:23:31 da Sovrasterzo »

Offline Francesco81

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Re: Legge Regionale della Regione Veneto n.6/2015
« Risposta #10 il: 01 Ottobre 2015, 06:57:06 »
l'avvocatura di stato sostiene una tesi molto fantasiosa.
- cita la sentenza della corte costituzionale n.288 del 2012 dove si afferma che le regioni non possono escludere le esenzioni previste dalla legge statale (nel caso di specie la regione marche voleva negare l'esenzione per i veicoli sottoposti alle ganasce fiscali, sebbene prevista da legge statale), cosa effettivamente condivisibile altrimenti la legislazione regionale si porrebbe in contrasto con quella statale;
- ribalta il concetto dal punto di vista logico, prima citando il dato testuale che "le regioni possono solo disporre esenzioni, deduzioni e detrazioni" e immediatamente dopo negandolo, sostenendo che le regioni possono quindi disporre solo le esenzioni previste dalla legge statale.
Ora, anche un demente capirebbe che questa conclusione anzitutto è priva di un nesso logico (non si capisce perchè dall'assunto che "le regioni non possono escludere esenzioni previste dalla legge statale" si dovrebbe dedurre anche che "possono disporre solo quelle previste da legge statale") in secondo luogo svuoterebbe completamente di significato la previsione della legge sul federalismo fiscale che dice "le regioni con propria legge possono solo disporre esenzioni, deduzioni e detrazioni" perchè se così fosse non potrebbero disporre un bel niente ma solo limitarsi ad applicare quanto già disposto da legge statale (bella facoltà del piffero).
La facoltà per le regioni di disporre esenzioni in materia di bollo auto, concessa a partire dalla legge sul federalismo fiscale del 2009, viene ampiamente utilizzata e non è ovviamente mai stata contestata, basti ricordare le numerose esenzioni riguardanti le auto ecologiche (ibride, metano, gpl di prima immatricolazione) previste solo da alcune regioni.
Secondo la forzatissima tesi dell'avvocatura di stato, quindi, se un'esenzione prima prevista dalla legge statale è stata abrogata, le regioni non possono disporne una analoga: questo si dovrebbe basare sulla potestà legislativa esclusiva dello stato in materia di armonizzazione del sistema tributario.
Se in astratto il concetto potrebbe essere giusto, io non lo vedo realizzato dal dettato normativo: infatti il comma del demonio 666 della finanziaria 2015 si è limitato ad abrogare l'esenzione della 342/2000 che quindi, in base a quanto detto dalla predetta C.Cost. sent.288/2012, non è più obbligatorio per le regioni applicare.
Così facendo, a parere mio, si è creato un vuoto normativo in materia che lascia libero campo alle regioni di esplicare la propria potestà di esentare, come è garantito loro dalla stracitata legge sul federalismo fiscale.
Diverso sarebbe stato se il comma del demonio avesse riportato una frase dal tenore suppergiù simile a questo:
"Le esenzioni dalla tassa automobilistica di proprietà concesse sulla base dell'età dei veicoli sono esclusivamente quelle a partire dal 30° anno dalla data di costruzione ed è fatto divieto alle Regioni di disporre esenzioni ulteriori sulla base dell'età dei veicoli, neanche se collegate a particolari caratteristiche tecniche o di particolare interesse storico-collezionistico"

Stando al dato normativo, la tesi sostenuta dall'avvocatura di stato a me sembra forzatissima: ma sappiamo bene che dato il colore rosso della corte costituzionale la sentenza politica è dietro l'angolo e quindi non mi stupirei affatto che Ransie la strega, Sticchi-Damiani & co. vengano tranquillamente accontentati con la declaratoria di incostituzionalità delle leggi di esenzione regionali sulla base di balzane argomentazioni statocentriche.

Ribadisco però che secondo me la previsione della tassa di circolazione da parte delle regioni in luogo di quella di proprietà è incostituzionale: puoi disporre esenzioni ma non puoi cambiare il presupposto della tassa da proprietà in circolazione.
Facevano prima a stabilire solo la semplice esenzione, tanto per quei due spiccioli che prendono dalla tassa di circolazione...

P.s.: le argomentazioni dell'avvocatura di stato sono sempre le stesse su tutti i ricorsi anche contro le leggi di umbria e basilicata, e sono anche le stesse di quel famoso parere del mef del 1° aprile, quindi quanto ho sostenuto in questo topic può essere valido anche per gli altri.

Offline Sovrasterzo

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Re: Legge Regionale della Regione Veneto n.6/2015
« Risposta #11 il: 01 Ottobre 2015, 16:05:27 »
l'avvocatura di stato sostiene una tesi molto fantasiosa.
- cita la sentenza della corte costituzionale n.288 del 2012 dove si afferma che le regioni non possono escludere le esenzioni previste dalla legge statale (nel caso di specie la regione marche voleva negare l'esenzione per i veicoli sottoposti alle ganasce fiscali, sebbene prevista da legge statale), cosa effettivamente condivisibile altrimenti la legislazione regionale si porrebbe in contrasto con quella statale;
- ribalta il concetto dal punto di vista logico, prima citando il dato testuale che "le regioni possono solo disporre esenzioni, deduzioni e detrazioni" e immediatamente dopo negandolo, sostenendo che le regioni possono quindi disporre solo le esenzioni previste dalla legge statale.
Ora, anche un demente capirebbe che questa conclusione anzitutto è priva di un nesso logico (non si capisce perchè dall'assunto che "le regioni non possono escludere esenzioni previste dalla legge statale" si dovrebbe dedurre anche che "possono disporre solo quelle previste da legge statale") in secondo luogo svuoterebbe completamente di significato la previsione della legge sul federalismo fiscale che dice "le regioni con propria legge possono solo disporre esenzioni, deduzioni e detrazioni" perchè se così fosse non potrebbero disporre un bel niente ma solo limitarsi ad applicare quanto già disposto da legge statale (bella facoltà del piffero).
La facoltà per le regioni di disporre esenzioni in materia di bollo auto, concessa a partire dalla legge sul federalismo fiscale del 2009, viene ampiamente utilizzata e non è ovviamente mai stata contestata, basti ricordare le numerose esenzioni riguardanti le auto ecologiche (ibride, metano, gpl di prima immatricolazione) previste solo da alcune regioni.
Secondo la forzatissima tesi dell'avvocatura di stato, quindi, se un'esenzione prima prevista dalla legge statale è stata abrogata, le regioni non possono disporne una analoga: questo si dovrebbe basare sulla potestà legislativa esclusiva dello stato in materia di armonizzazione del sistema tributario.
Se in astratto il concetto potrebbe essere giusto, io non lo vedo realizzato dal dettato normativo: infatti il comma del demonio 666 della finanziaria 2015 si è limitato ad abrogare l'esenzione della 342/2000 che quindi, in base a quanto detto dalla predetta C.Cost. sent.288/2012, non è più obbligatorio per le regioni applicare.
Così facendo, a parere mio, si è creato un vuoto normativo in materia che lascia libero campo alle regioni di esplicare la propria potestà di esentare, come è garantito loro dalla stracitata legge sul federalismo fiscale.
Esatto, io penso lo stesso, dunque mi auguro che la difesa premerà su questo.

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Ribadisco però che secondo me la previsione della tassa di circolazione da parte delle regioni in luogo di quella di proprietà è incostituzionale: puoi disporre esenzioni ma non puoi cambiare il presupposto della tassa da proprietà in circolazione.
Facevano prima a stabilire solo la semplice esenzione, tanto per quei due spiccioli che prendono dalla tassa di circolazione...
Sicuramente, ma a mio avviso l'errore scaturì dal fatto che i più non fecero altro che "copiare" tutto  o in parte la vecchia formulazione dell'Art. 63 della 342/2000.

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P.s.: le argomentazioni dell'avvocatura di stato sono sempre le stesse su tutti i ricorsi anche contro le leggi di umbria e basilicata, e sono anche le stesse di quel famoso parere del mef del 1° aprile, quindi quanto ho sostenuto in questo topic può essere valido anche per gli altri.
Tranne però per il Molise, per la quale L.R. citano anche il 23 Cost., ed oltre al fatto che in essa non si tratta di tassa di "circolazione" ma di "possesso" (con tabella a mio avviso non poco opinabile allegata). Ma delle altre Regioni scriviamone nei rispettivi topic in modo da non disperdere le info :)

Offline Francesco81

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Re: Legge Regionale della Regione Veneto n.6/2015
« Risposta #12 il: 12 Aprile 2016, 12:56:41 »
Solo per aggiornare la vicenda informando che la prima Udienza Pubblica è stata fissata in data 04/10/2016 relatore LATTANZI.

Offline elytec71

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Re: Legge Regionale della Regione Veneto n.6/2015
« Risposta #13 il: 05 Gennaio 2017, 23:41:31 »
Hanno rimesso il bollo auto alle auto ultraventennali...la mia ne ha 26 quest'anno dovrò regalare allo Stato 894 euro/ anno x 4 anni...
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Offline ITRAEL

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Re: Legge Regionale della Regione Veneto n.6/2015
« Risposta #14 il: 06 Gennaio 2017, 08:08:11 »
 :-[ :'( :-\ >:(
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