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Il mondo delle auto d'epoca => Immatricolazioni, Bollo, ASI => Topic aperto da: dariodb - 05 Maggio 2013, 18:32:11

Titolo: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: dariodb - 05 Maggio 2013, 18:32:11
Ciao a tutti,
anche se con un po' di ritardo, ecco la Sentenza della Cassazione che stabilisce il NON OBBLIGO di ISCRIZIONE all'asi:
http://www.dottorini.com/2013/05/sentenza-cassazione-383713-del-15022013---dario-di-bello.html

Oltre questa Sentenza, ne ho pubblicato un'altra in merito all'Uso non professionale dei veicoli storici:
http://www.dottorini.com/2013/05/sentenza-ctp-milano-su-uso-non-professionale-dei-veicoli-storici---dario-di-bello.html

Ciao a tutti
dariodb
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: anadiplosi - 05 Maggio 2013, 21:50:42
Per chi non avesse voglia di leggere tutto e tanto per sintetizzare, il senso della sentenza e che avendo un'auto di 25 anni ( non di 30), con un'autocertificazione e senza bisogno di asi, club e varie, può' godere di tutte le agevolazioni fiscali? Ed in qualsiasi regione?

Grazie
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: il Manta - 05 Maggio 2013, 22:34:49
Io ho provato a leggere, ma il "timbro" messo per evitare copie lo rende illeggibile. Si può provvedere? Grazie
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: vox1.padova - 06 Maggio 2013, 12:56:52
Sono stato anticipato da Dariodb.....!  volevo inserire questa notizia  avendola letta nella rivista cui sono abbonato ma  poi me ne sono dimenticato .   Cerco di rimediare  (qui e' scritta in modo semplice)  e allego qui il link :http://www.epocauto.it/index.php?option=com_content&view=article&id=317:breve-commento-alla-sentenza-di-cassazione-38372013&catid=1:ultime&Itemid=83

Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: manuelita - 06 Maggio 2013, 18:44:08
Per chi non avesse voglia di leggere tutto e tanto per sintetizzare, il senso della sentenza e che avendo un'auto di 25 anni ( non di 30), con un'autocertificazione e senza bisogno di asi, club e varie, può' godere di tutte le agevolazioni fiscali? Ed in qualsiasi regione?

Grazie


Buonasera,
per vetture di particolare interesse storico artistico con più di 20 anni e non 25.
Ad ogni modo apro un topic apposito per chiarimenti
Grazie
Titolo: BOLLI AUTO: FINE DI UN MONOPOLIO
Inserito da: manuelita - 06 Maggio 2013, 18:56:07
Sono stati necessari 9 anni di lotta, a forza di carte bollate, ma finalmente la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini del diritto all’esenzione dalla tassa di possesso per i veicoli tra i 20 e i 30 anni, è illegittimo il comportamento delle Regioni che pretendono una certificazione sul singolo veicolo da parte dell’ASI. A determinare il diritto all’esenzione sono infatti solo le  delibere annuali emanate dall’ASI quali atti a contenuto generale e astratto, cioè valide per ogni veicolo, con le quali dal 2001 viene costantemente attribuito il diritto all’esenzione a tutti i veicoli costruiti da più di venti anni, in almeno discrete condizioni di carrozzeria, con un motore compatibile con quello montato in origine e con selleria in condizioni almeno decorose.

La sentenza 3837/2013 della Cassazione trae origine dalla caparbietà del Club Storico Faentino (non federato all’ASI) e di un contribuente suo associato, vittima delle illegittime pretese della Regione Emilia Romagna di una certificazione ASI sulla sua autovettura del 1983. Club e contribuente che sono stati costretti dall’ostruzionismo della Regione a percorrere tutti e tre i gradi di giudizio per potere definitivamente vedere annullata una cartella esattoriale notificata da Equitalia e relativa alla tassa di possesso 2004, quando l’autovettura, conservata in condizioni perfette, già godeva da un anno del pieno diritto all’esenzione. A margine valga considerare che l’importo della tassa di possesso richiesta, naturalmente, risulta irrisorio rispetto alle spese che è stato necessario sostenere per ottenere giustizia, in tutti questi anni e gradi di giudizio.

La Suprema Corte con tale storica sentenza ha stabilito che il criterio di identificazione dei veicoli storici è, appunto, generale ed astratto, e che il cittadino contribuente ha diritto di riconoscere autonomamente se la propria autovettura possieda le caratteristiche minime per accedere all’esenzione. Posto quindi tale diritto del cittadino, alla Regione è inibito di attivare una procedura di riscossione coattiva del credito (cioè di emettere una cartella esattoriale o un atto di accertamento). L’unico mezzo per la Regione di negare il diritto all’esenzione, è quello di svolgere un’indagine e provare l’eventuale assenza in capo al veicolo dei (peraltro non severi) requisiti minimi sopra ricordati.

La Cassazione sottolinea che questa è l’unica possibile applicazione della normativa di riferimento, a tutela del contribuente, fino a che le Regioni eventualmente non individuino e predispongano apposite procedure per l’individuazione pratica della sussistenza dei requisiti minimi per l’esenzione. A tale proposito valga d’esempio ricordare la lungimirante regolamentazione vigente da anni nella Regione Umbria, laddove il contribuente è tenuto a presentare all’Amministrazione una semplice attestazione scritta della sussistenza dei requisiti, redatta da un perito meccanico, da un ingegnere o da una qualsiasi associazione di amatori di veicoli storici, purché iscritta in un registro regionale.

La Cassazione sottolinea che interpretare in modo diverso la norma istitutiva dell’esenzione dal bollo di cui all’art. 63 L. 342/00 provoca un effetto perverso: la completa e sostanziale elusione a danno dei contribuenti dello stesso diritto all’esenzione! A tale tentativo di elusione del diritto, chiaramente perseguita dalla Regione Emilia Romagna con la sua richiesta di onerosa iscrizione di ogni singolo veicolo nei registri ASI, la Suprema Corte ha fatto conseguire la condanna della Regione medesima alle spese del procedimento. Peccato che tali spese non usciranno dalle tasche dei funzionari regionali responsabili dell’ingiustificato calvario di questo e di centinaia di altri proprietari di autovetture storiche, ma da quelle di tutti noi poveri contribuenti…


tratto da http://www.epocauto.it/

Ho contattato un club federato per iscrivere una vettura ereditata da poco ( ha da poco compiuto 20 anni dalla prima immatricolazione)al fine di ottenere il relativo certificato di attestazione datazione e storicità.
A prescindere dalla  poca serietà riscontrata nei due club federati interpellati , in quanto per l'iscrizione , quota ingresso e documentazioni mi richiedevano 190 euro, piuttosto che 170 sul fatto che mi avrebbero rilasciato due certificati ads + cds , sebbene necesito solo del primo per l'esenzione del bollo suto.

Ma veniamo al punto.
La sentenza sopra riportata escluderebbe la necessità dell'iscrizione ASI, a patto che la vettura sia presente nelle apposite delibere annuali emanate dall'ASI stessa.
Ho cercato ovunque, ma queste delbere non le trovo.
Mi aiutate gentilmente a reperirle ?
Ringrazio anticipatamente
Manuela




Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: kolpa - 06 Maggio 2013, 19:18:36
Buonasera,
per vetture di particolare interesse storico artistico con più di 20 anni e non 25.
Ad ogni modo apro un topic apposito per chiarimenti
Grazie

Ciao Manuelita, prima però dovresti presentarti nell'apposita sezione del forum.
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: DOPPIA GOBBA - 06 Maggio 2013, 19:58:01
Buonasera,
per vetture di particolare interesse storico artistico con più di 20 anni e non 25.
Ad ogni modo apro un topic apposito per chiarimenti
Grazie


Prima di postare bisogna presentarsi qui

http://forum.passioneauto.it/index.php?board=8.0
Titolo: Re: BOLLI AUTO: FINE DI UN MONOPOLIO
Inserito da: dariodb - 06 Maggio 2013, 21:24:29
Ma invece di aprire un nuovo post, perché non continuare in quello nel quale c'è la SENTENZA ?
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: Jagitalia - 06 Maggio 2013, 21:25:44
unito i due thread ;)
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: dariodb - 06 Maggio 2013, 21:26:15
Bravo !
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: manuelita - 06 Maggio 2013, 21:46:29
D'accord sur la nécessité
Thank You ;)
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: Sovrasterzo - 07 Maggio 2013, 11:37:58
Chiedo scusa in anticipo perchè non ho purtroppo attualmente il tempo materiale di leggere tutto, quindi se dovessi aver inteso male vi pregherei di correggermi immediatamente:

La legge stabilisce che gli sgravi fiscali siano automatici a partire dal trentesimo anno di età del veicolo, fatta salva l'ipotesi nella quale un veicolo con almeno venti anni venga iscritto ad un Club previsto dal C.d.S.

La Cassazione avrebbe stabilito che non sarebbe più necessario che il Club in oggetto sia federato con l'ASI? Se si, quali parametri dovrebbe rispettare? Oppure ha stabilito che non serva proprio più alcuna iscrizione?

Grazie a tutti.

PS: Inutile sottolineare che le assicurazioni NON accettano veicoli sprovvisti quanto meno di ADS (spesso anche CRS). E' molto casuale invece la necessità della tessera Socio ASI an nuale, ma questa è un'altra storia.
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: manuelita - 07 Maggio 2013, 17:08:05
Chiedo scusa in anticipo perchè non ho purtroppo attualmente il tempo materiale di leggere tutto, quindi se dovessi aver inteso male vi pregherei di correggermi immediatamente:

La legge stabilisce che gli sgravi fiscali siano automatici a partire dal trentesimo anno di età del veicolo, fatta salva l'ipotesi nella quale un veicolo con almeno venti anni venga iscritto ad un Club previsto dal C.d.S.

La Cassazione avrebbe stabilito che non sarebbe più necessario che il Club in oggetto sia federato con l'ASI? Se si, quali parametri dovrebbe rispettare? Oppure ha stabilito che non serva proprio più alcuna iscrizione?

Grazie a tutti.

PS: Inutile sottolineare che le assicurazioni NON accettano veicoli sprovvisti quanto meno di ADS (spesso anche CRS). E' molto casuale invece la necessità della tessera Socio ASI an nuale, ma questa è un'altra storia.

Riassumendo, la Cassazione ha stabilito che per richiedere l'esenzione del bollo auto, non sarebbe più necessaria l'iscrizione all'ASI, come attualmente richiedono le Regioni, ma la semplice autocertificazione da parte del richiedente che il veivolo appartiene  alle liste annualmente stilate dall'ASI.

Visto che queste delibere l'ASI non le pubblica e che dunque il richiedente non potrà mai autocertificare che la sua autovettura è di interesse storico artistico e appartiene alle liste ASI, sorge ugualmente la necessità - forzatura - di iscriversi al Club per farsi rilasciare il cd. ADS ai fini dell'esenzione.

Ovviamente , per quanto mi riguarda, non rinnoverò l'iscrizione.

Questo in sostanza è quanto avviene nel bel paese.




Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: Sovrasterzo - 07 Maggio 2013, 18:24:38
Riassumendo, la Cassazione ha stabilito che per richiedere l'esenzione del bollo auto, non sarebbe più necessaria l'iscrizione all'ASI, come attualmente richiedono le Regioni, ma la semplice autocertificazione da parte del richiedente che il veivolo appartiene  alle liste annualmente stilate dall'ASI.
Prima di tutto grazie per la risposta. Comunque l'ASI ha smesso di stilare liste da parecchi anni, tant'è che ogni anno ripete la stessa cosa con: "sono iscrivibili tutti i veicoli costruiti nell'anno 19XX". Ragion per cui, come sarebbe possibile fare l'autocertificazione?

PS: Oltre che della tassa di proprietà (che diventa poi di tassa circolazione) trattasi anche dell'IPT...? Gli sgravi fiscali hanno sempre riguardato entrambi.

Citazione
Visto che queste delibere l'ASI non le pubblica e che dunque il richiedente non potrà mai autocertificare che la sua autovettura è di interesse storico artistico e appartiene alle liste ASI, sorge ugualmente la necessità - forzatura - di iscriversi al Club per farsi rilasciare il cd. ADS ai fini dell'esenzione.
Quindi da ora come si dovrebbe fare?

Citazione
Ovviamente , per quanto mi riguarda, non rinnoverò l'iscrizione.
Con tutto che sarei ben felice di non dover pagare un Club (ci sono tanti miei messaggi in merito), resterebbe comunque il problema assicurazione: Tutte pretendono come minimo l'ADS.
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: Sovrasterzo - 07 Maggio 2013, 19:01:21
La Suprema Corte con tale storica sentenza ha stabilito che il criterio di identificazione dei veicoli storici è, appunto, generale ed astratto, e che il cittadino contribuente ha diritto di riconoscere autonomamente se la propria autovettura possieda le caratteristiche minime per accedere all’esenzione.
Temo che questa sarà la goccia che farà traboccare il vaso e l'ASI inasprirà davvero i requisiti dall'anno prossimo. Non staranno di certo a guardare e sinceramente fatico a dargli torto. Chiunque potrebbe autocertificare che l'auto è perfetta... Ma chi lo garantirebbe?

Citazione
L’unico mezzo per la Regione di negare il diritto all’esenzione, è quello di svolgere un’indagine e provare l’eventuale assenza in capo al veicolo dei (peraltro non severi) requisiti minimi sopra ricordati.
A dire il vero è necessaria la valutazione del Commissario e bisogna produrre 6 foto ben precise...

Citazione
Ho contattato un club federato per iscrivere una vettura ereditata da poco ( ha da poco compiuto 20 anni dalla prima immatricolazione)al fine di ottenere il relativo certificato di attestazione datazione e storicità.
Non sono necessari 20 anni dall'immatricolazione, ma 20 anni dalla costruzione (l'immatricolazione viene presa in considerazione solo in assenza dell'altro dato). Inoltre, l'ADS non viene più rilasciato singolarmente, ma è necessario anche il CRS, perchè altrimenti il veicolo non può essere iscritto (DM 17/12/2009).

Citazione
A prescindere dalla  poca serietà riscontrata nei due club federati interpellati , in quanto per l'iscrizione , quota ingresso e documentazioni mi richiedevano 190 euro, piuttosto che 170 sul fatto che mi avrebbero rilasciato due certificati ads + cds , sebbene necesito solo del primo per l'esenzione del bollo suto.
La normativa attuale prevede questo. Comunque sono d'accordo che diversi club brancolino spesso nel buio.

Citazione
La sentenza sopra riportata escluderebbe la necessità dell'iscrizione ASI, a patto che la vettura sia presente nelle apposite delibere annuali emanate dall'ASI stessa. Ho cercato ovunque, ma queste delbere non le trovo.
Ogni anno l'ASI comunica quello che ho scritto prima, ovvero che sono iscrivibili i veicoli del tal anno, ma attenzione, iscrivibili non iscritti, questo perchè deve essere prodotta della documentazione ed il Commissario deve dare parere positivo.
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: manuelita - 07 Maggio 2013, 19:09:14
La pronuncia di Suprema Corte è difatti inapplicabile.

Dopo giorni di continue ricerche, sono pervenuta alla conclusione che per quanto riguarda le autovetture bisogna ancora iscriversi all'ASI , per ottenere la documentazione ad probationem ( non altrimenti rinvenibile) della storicità del veicolo per ottenere l'esenzione.

La questione IPT è assorbita dalla prima risposta.

La sentenza riguarda l'esenzione, a maggior ragione in termini pratici non è percorribile se vogliamo usufruire di assicurazioni agevolate.

Diversamente per la FMI che pubblica annualmente l'elenco delle moto storiche, dunque è possibile procedere all'autocertificazione per l'esenzione.

In definitiva si potrebbe anche autocertificare l'istanza da inviare alla Regione , trovando (sempre se esiste!)qualche delibera dell'ASI dove asserisce che tutti i veicoli sono storici a parte dal ventisimo anno di età; verremmo sicuramente raggiunti da cartelle esattoriali e costretti a percorrere tre gradi di giudizio con la speranza che qualche Giudice ci dia ragione, conviene ?

Ciao!
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: Sovrasterzo - 07 Maggio 2013, 19:16:53
Citazione
Dopo giorni di continue ricerche, sono pervenuta alla conclusione che per quanto riguarda le autovetture bisogna ancora iscriversi all'ASI , per ottenere la documentazione ad probationem ( non altrimenti rinvenibile) della storicità del veicolo per ottenere l'esenzione.
:o

Citazione
In definitiva si potrebbe anche autocertificare l'istanza da inviare alla Regione , trovando (sempre se esiste!)qualche delibera dell'ASI dove asserisce che tutti i veicoli sono storici a parte dal ventisimo anno di età
Non esiste perchè è previsto proprio altro, ovvero l'età del veicolo (anno di costruzione) è uno dei requisiti necessari, ma non di certo l'unico.
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: manuelita - 07 Maggio 2013, 19:40:20
ma non di certo l'unico.

Convengo.
Infatti , leggendo questo passo : "determinare il diritto all’esenzione sono infatti solo le  delibere annuali emanate dall’ASI quali atti a contenuto generale e astratto, cioè valide per ogni veicolo, con le quali dal 2001 viene costantemente attribuito il diritto all’esenzione a tutti i veicoli costruiti da più di venti anni" ci porta a credere che dapprima c'erano queste delibere, poi con evidente lungimiranza, l' ASI, non le ha più previste , elidendo ogni possibile pregiudizio economico che queste avrebbero potuto comportare.

Sino a qualche anno addietro pensavo che un tesserato ASI  fosse orgoglioso della sua scelta e partecipasse attivamente alle attività della federazione; oggigiorno incredula non può negarsi che l'essere tesserato ASI è diventata una mera " forzatura" e vantaggio economico e gran parte di questi soci mai leggerà la rivista, e/o parteciperà alle manifestazioni che organizzano.
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: Sovrasterzo - 07 Maggio 2013, 19:43:20
Sino a qualche anno addietro pensavo che un tesserato ASI  fosse orgoglioso della sua scelta e partecipasse attivamente alle attività della federazione; oggigiorno incredula non può negarsi che l'essere tesserato ASI è diventata una mera " forzatura" e vantaggio economico e gran parte di questi soci mai leggerà la rivista, e/o parteciperà alle manifestazioni che organizzano.
Sono d'accordo, ma il problema è che fu il D.Lgs. 285/92 (C.d.S.) a dare questo potere all'ASI, quindi non è che se lo siano presi da soli. Ragion per cui è la normativa sbagliata alla base che da questo potere in modo, a mio avviso, errato.

Inoltre è necessario sottolineare che la maggior parte di chi vuole iscrivere un veicolo come "storico" lo fa quasi unicamente per ottenere un vantaggio economico, non di certo perchè appassionato e questo non fa altro che ledere i veri appassionati.

Sono certo che se questa cosa dell'autocertificazione andrà avanti, l'ASI farà dei grossi cambiamenti, e sinceramente fatico a non condividerli. Ultimamente già le stesse compagnie assicuratrici stanno tirando la cinghia, tant'è che i premi sono aumentati notevolmente e questo perchè molta gente usa auto "storiche" come normali utilitarie, ponendo dunque la compagnia a rischi ben maggiori di quelli previsti.
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: dariodb - 07 Maggio 2013, 20:12:49
Chiedo scusa in anticipo perchè non ho purtroppo attualmente il tempo materiale di leggere tutto, quindi se dovessi aver inteso male vi pregherei di correggermi immediatamente:

La legge stabilisce che gli sgravi fiscali siano automatici a partire dal trentesimo anno di età del veicolo, fatta salva l'ipotesi nella quale un veicolo con almeno venti anni venga iscritto ad un Club previsto dal C.d.S.

La Cassazione avrebbe stabilito che non sarebbe più necessario che il Club in oggetto sia federato con l'ASI? Se si, quali parametri dovrebbe rispettare? Oppure ha stabilito che non serva proprio più alcuna iscrizione?

Il codice della Strada non c'entra nulla !
La norma che si discute è FISCALE ed il Codice della Strada conta meno di zero.

Solo per il codice della strada e solo per esso, un veicolo è storico se è iscritto alla fmi, al registro lancia, fiat, alfa romeo e asi.
Quindi se sono residente in UMBRIA ed iscrivo il mio veicolo al registo Lancia o alfa romeo, è storico per il Codice della Strada, ma pagherò comunque il bollo PIENO !

Mentre se mi iscrivo all'AIAC www.aiac.eu (http://www.aiac.eu) ho il bollo ridotto e la IPT ridotta.

Ciao
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: dariodb - 07 Maggio 2013, 20:14:42
La pronuncia di Suprema Corte è difatti inapplicabile.

Dopo giorni di continue ricerche, sono pervenuta alla conclusione che per quanto riguarda le autovetture bisogna ancora iscriversi all'ASI , per ottenere la documentazione ad probationem ( non altrimenti rinvenibile) della storicità del veicolo per ottenere l'esenzione.

La questione IPT è assorbita dalla prima risposta.

La sentenza riguarda l'esenzione, a maggior ragione in termini pratici non è percorribile se vogliamo usufruire di assicurazioni agevolate.

Diversamente per la FMI che pubblica annualmente l'elenco delle moto storiche, dunque è possibile procedere all'autocertificazione per l'esenzione.

In definitiva si potrebbe anche autocertificare l'istanza da inviare alla Regione , trovando (sempre se esiste!)qualche delibera dell'ASI dove asserisce che tutti i veicoli sono storici a parte dal ventisimo anno di età; verremmo sicuramente raggiunti da cartelle esattoriali e costretti a percorrere tre gradi di giudizio con la speranza che qualche Giudice ci dia ragione, conviene ?

Ciao!

Ma chi lo ha detto ?
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: manuelita - 07 Maggio 2013, 20:27:37
Ma chi lo ha detto ?

Lo sostengo io con estrema fermezza e cognizione.
Hai qualcosa da smentire?
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: dariodb - 07 Maggio 2013, 20:47:55
Infatti,
questa 60ina di Sentenze le ho scritte io...
http://www.dottorini.com/sentenze-e-circolari.html (http://www.dottorini.com/sentenze-e-circolari.html)

Buona lettura e fammi sapere.
Ciao

Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: manuelita - 07 Maggio 2013, 21:02:05
Mi duole prendere atto che anche Lei non capisce o finge di non capire.

A maggior prova e ragione di ciò che sostengo , mi riporta abbondanti sentenze in merito alla non necessità dell'iscrizione ASI per ottenere i benefici fiscali; in  questo senso, proprio il fatto controverso, implica a ricorrere con questa frequenza a pronunce di commissioni tributarie provinciali, regionali , sino all'intervento degli Ermellini.

Avevo già pressupposto la possibilità all'amico sovrasterzo, ma conviene?


Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: Sovrasterzo - 07 Maggio 2013, 23:17:27
Il codice della Strada non c'entra nulla !
La norma che si discute è FISCALE ed il Codice della Strada conta meno di zero.
Ciao Dario. Prima di tutto grazie per la lotta che fai, non te l'avevo mai scritto, ma lo pensavo da tempo.

Venendo al punto, sono ben concorde che la sentenza sia inerente unicamente al lato fiscale, ma a pochissimi non interessa anche il lato inerente alla circolazione. Per intenderci, senza l'iscrizione al Club non si ottengono i documenti necessari per le agevolazioni assicurative. Solo il discorso della tessera socio ASI annuale varia di compagnia in compagnia, ma non è comunque inerente al veicolo.

Riprendendo il lato fiscale, secondo questa sentenza, basterebbe un'autocertificazione nella quale il proprietario del veicolo asserisse che esso rispetta i requisiti richiesti dall'ASI. Tralasciando il fatto che molti dichiarerebbero qualsiasi cosa per ottenere dei vantaggi, quale sarebbe la procedura? Vado all'ACI, piuttosto che all'Agenzia delle Entrate, con la sentenza stampata in mano, e gli dico che autocertifico che il mio veicolo è storico? Se si, Domani ci provo e poi ti faccio sapere, ma non ho dubbi che mi respingeranno di certo.

Fammi sapere se avessi inteso male.

Grazie ancora, ciao.
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: Sovrasterzo - 07 Maggio 2013, 23:19:00
Avevo già pressupposto la possibilità all'amico sovrasterzo, ma conviene?
Non capendo io niente come mio solito, ora non capisco neanche come possa io essere diventato improvvisamente amico, ma sicuramente me ne compiaccio.  ;D
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: manuelita - 08 Maggio 2013, 22:45:18
Non capendo io niente come mio solito, ora non capisco neanche come possa io essere diventato improvvisamente amico, ma sicuramente me ne compiaccio.  ;D

Premesso che dovresti essere onorato della mia amicizia, ma ovviamente se non è gradita la ritiro immediatamente.

Nei termini che seguono, la ragione non è di nessuno!

L'art.  63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, al comma 2 estende l'esenzione anche ai veicoli ventennali di particolare interesse storico e collezionistico.

Il comma 3 dell’articolo 63 dispone, inoltre, che “I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente”.

A tal riguardo, in sostanza il Supremo Organo della Magistratura , rinviene la NON espressa richiesta l'iscrizione dei predetti registri.

In sostanza l' iscrizione NON E' RICHIESTA, ma l'esenzione esplica la sua applicazione alle determinazioni dell'ente che certifica i requisiti previsti al comma 2, dell'art. 63.

Ovvero, possono beneficiare del regime agevolativo i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico , associati o meno all’ASI ,  se compresi nelle determinazioni annuali predisposte dall'ente.

Non potendo dimostrare l'esistenza del veicolo in tali determinazioni, a mio sommesso parere, vieno meno anche il potere autocertificativo.

Sarebbe sicuramente gradita  una politica diversa e trasparente , magari come quella adottata dalla FMI che pubblica i suoi elenchi  annualmente.
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: Sovrasterzo - 08 Maggio 2013, 23:19:12
Premesso che dovresti essere onorato della mia amicizia, ma ovviamente se non è gradita la ritiro immediatamente.
Come tu dovresti essere onorato della mia... Ma dai manuelita rilassati, stavo scherzando...  ;D

Citazione
Nei termini che seguono, la ragione non è di nessuno!
Nei termini che seguono è ulteriormente specificato che decide l'ASI. In sostanza se non si ottiene l'iscrizione non si fa nulla, questo perchè è l'ASI stessa che ha deciso così (per i motivi che abbiamo già spigato più volte).

Ma comunque la realtà l'abbiamo già specificata io e te tante volte, ovvero che ammesso e non concesso che si riuscisse ad autocertificare, nessuna assicurazione considererebbe storica un'auto sprovvista di ADS (pre 19/3/2010) ed ADS/CRS (post 19/3/2010), quindi l'autocertificazione non servirebbe a chi volesse circolare con l'auto, bensì solo a coloro a cui interessassero unicamente le agevolazioni fiscali.

Citazione
Sarebbe sicuramente gradita  una politica diversa e trasparente , magari come quella adottata dalla FMI che pubblica i suoi elenchi  annualmente.
L'ASI non cambierà mai la sua politica... Al massimo la inasprirà se questa cosa dell'autocertificazione dovesse davvero funzionare (ma ne dubito fortemente).
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: manuelita - 08 Maggio 2013, 23:31:22
Come tu dovresti essere onorato della mia... Ma dai manuelita rilassati, stavo scherzando...  

Certo che sono onorata della tua amicizia per questo l'ho richiesta.

Non c'è nulla da aggiungere, hai detto tutto anche se auspico un inasprimento dei toni contro questo Monopolio, ed in favore di un regime di Concorrenza e Libero Mercato come avvenuto in Umbria , Piemonte e Puglia.

Good night
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: Sovrasterzo - 08 Maggio 2013, 23:42:31
Certo che sono onorata della tua amicizia per questo l'ho richiesta.
Dopo quello che mi hai scritto nell'altro topic? Sinceramente ci sono rimasto molto male, perchè io volevo solo aiutarti con quello che avevo scoperto dopo mesi di fatiche, saltando da un club all'altro avendo sempre opinioni totalmente opposte (chiedere a Nigel, che mi ha aiutato molto, per credere). Non volevo di certo fare il professore o il pro ASI della situazione.
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: maury61 - 09 Maggio 2013, 07:54:09
E' bellissimo! Sembrate quasi marito e moglie !!!  ;D ;D ;D
Vedete la mia proposta nell'altro topic!  ;)
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: DOPPIA GOBBA - 09 Maggio 2013, 12:14:25
http://forum.passioneauto.it/index.php?topic=6515.new#new

 ;)
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: Sovrasterzo - 10 Maggio 2013, 22:11:42
Vedete la mia proposta nell'altro topic!  ;)
Maury ti ringrazio molto ma per me è troppo lontano. Comunque grazie lo stesso.  ;)
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: Sovrasterzo - 10 Maggio 2013, 22:55:52
Per Dario:

La Legge 342/2000, all'Art. 63, stabilisce:

" Art. 63. (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano,  in  quanto compatibili, le  disposizioni che  disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli."


Stabilito che:

L'elenco previsto al comma 1 servirebbe unicamente a dirimere il dubbio inerente al periodo di costruzione dei veicoli in oggetto, siccome non tutti potrebbero essere in grado di reperire la necessaria documentazione attestante l'anno di costruzione presso le rispettive case costruttrici dei propri veicoli, ovvero non potrebbero dimostrare i 30 anni di anzianità del proprio veicolo.

Inoltre:

In merito ai commi 2 e 3, tralasciando il fatto che l'ASI iscriva tutti gli autoveicoli con almeno 20 anni dalla costruzione che siano in "ottime" condizioni, ovvero la lettera c) del comma 2 non mi sembra sia mai stata assolutamente rispettata, trattasi comunque di determinazione di competenza dell'ASI stessa.

Quindi:

La Cassazione scrive in merito all'autocertificazione per i veicoli ultratrentennali o per gli ultraventennali? Ovvero in merito al comma 1 o al comma 2 e 3?

Te lo chiedo perchè non capisco assolutamente come un Cittadino possa autocertificare che il suo veicolo rientri tra i casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2, quando solo l'ASI stessa sia abilitata a farlo.

Grazie, ciao.
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: dariodb - 12 Maggio 2013, 09:36:55
Buongiorno,
atteso che sono un "dilettante" del DIRITTO, la semantica incriminata è quella relativa alla DETERMINAZIONE AGGIORNATA ANNUALMENTE cui al III comma.
Sorvolando sulla Vetustà (UNICO presupposto oggettivo), sono pertanto veicoli di "particolare" (particolare e non tutti come fa l'asi, da qui NASCONO i MILIONI di euro che ha fatto con GRAVI danni alle casse delle Regioni !) interesse storico e collezionistico quelli al II comma individuati con propria DETERMINAZIONE.
Se i furbastri dell'asi individuassero TUTTI quei veicoli la cui carrozzeria è CICLAMINO, io posso dire che la mia macchina è CICLAMINO (art.47 del DPR 445/2000), oppure se individuassero TUTTI quei veicoli la cui cilindrata è superiore a 1600 cc, io potrei autocertificare la stessa ed all'asi nessuno potrebbe dirle nulla.
La DETERMINAZIONE è sua !

Nel caso specifico di TUTTE le DETERMINAZIONI emesse dal 2001 ad oggi, l'asi richiama il proprio Regolamento Tecnico nel quale c'è scritto che l'Attestato di Datazione e Storicità viene rilasciato (ad probationem e non ad substantiam !) a TUTTI i veicoli 20ntennali purché abbiano (presupposti soggettivi):
1) Motore originale o compatibile;
2) Carrozzeria/telaistica in buono stato;
3) Interni/selleria in uno stato decoroso.

Ora non bisogna essere dell'asi (ma costoro che studi hanno fatto ? - Io che sono un Ingegnere devo prendere lezioni da qualcuno di loro o loro ne possono sapere più di me ? NON CREDO !) per poter affermare che:
1) il motore della mia macchina è il suo altrimenti mi boccerebbero la macchina in fase di revisione;
2) la carrozzeria è in buono stato, tant'è che se fosse un ammasso di ruggine la revisione non si passa;
3) gli interni sono decorosi laddove c'è comunque una normale usura dovuta all'utilizzo del bene che ha comunque 20 anni o più.

Ora il DPR 445/2000 con l'art.47 mi consente di DICHIARARE FATTI e STATI A MIA CONOSCENZA.
Sarà a mia conoscenza quanto segue, ovvero è Penale se dichiaro il falso e quindi:
1) Posso DICHIARARE che il motore della mia macchina è il suo ?
Sì !
2) Posso DICHIARARE che la carrozzeria è in buono stato ?
Sì !
3) Posso DICHIARARE che gli interni sono in uno stato decoroso ?
Sì !
Oppure ci vogliono gli "scienziati" dell'asi per sentirmi dire queste cose ?
Mah...

Da ultimo, l'asi è INADEMPIENTE nei confronti dello STATO dal 2001, poiché sei l I comma parla di elenchi, il secondo comma si aggancia al primo il cui termine della vetustà è ridotto a 20 !
E dove sono gli elenchi ?
Capisci dove c'è la furbata ?
La furbata c'è perché MAI NESSUNO l'ha messa in mora.

Buona domenica.
dario
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: Sovrasterzo - 12 Maggio 2013, 10:45:23
Ciao Dario, grazie per la gentile risposta.

Premesso che io sono assolutamente d'accordo con te, tant'è che cercai in tutti i modi (tempo fa) di evitare questa "tassa" dell'iscrizione all'ASI (in particolare in merito alla tessera Socio annuale, ma anche a tutto il resto), non riuscii purtroppo in alcun modo a ricavarne nulla, perchè ero totalmente sprovvisto di fonte normativa che giocasse a mio favore (come ben sai). Ora però non è più così, perchè grazie alla sentenza che hai postato, ovvero grazie al fatto che questa fa riferimento all'omissione da parte dell'ASI dell'individuazione dei veicoli ultraventennali nella propria determinazione, è quindi possibile omettere la richiesta dell'ADS. In particolare vorrei dunque porti alcune domande pratiche in merito:

1 - Come va fatta nello specifico l'autocertifcazione? Devono essere riportati particolari riferimenti normativi inerenti alla sentenza in oggetto? Se si, come esattamente? Esiste una specie di "prestampato" da poter compilare?
2 - L'autocertificazione va presentata all'ACI, all'Agenzia delle Entrate, oppure ad entrambi? Nel caso in cui facessero resistenze, richiamando in sostanza il solito iter, come ci si dovrebbe comportare?
3 - Dal momento che si fosse riusciti ad ottenere gli sgravi fiscali tramite l'autocertifcazione in oggetto, resterebbero comunque i problemi estranei al lato fiscale, ovvero quello delle assicurazioni (per avere le agevolazioni) e quello in merito alle deroghe (anabbaglianti accesi in extraurbano di giorno, "blocchi del traffico" e particolari casi inerenti i componenti del veicolo): Per questi non c'è comunque nulla da fare, a causa del DM 17/12/2009, e quindi serve a prescindere l'iscrizione nel Registro ASI (a questo punto con la sola richiesta del CRS e non più dell'ADS)?

Scusa le tante domande.

PS: Sono d'accordo anche sul discorso della assurdità inerente alla competenza "tecnica" dei Clubs stessi (con l'amico Quetzalcoatl, che ha riportato la sua esperienza, ne abbiamo trattato parecchio in altro topic).

Grazie ancora, ciao.
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: manuelita - 14 Maggio 2013, 00:05:28
Ciao Dario, grazie per la gentile risposta.

Premesso che io sono assolutamente d'accordo con te, tant'è che cercai in tutti i modi (tempo fa) di evitare questa "tassa" dell'iscrizione all'ASI (in particolare in merito alla tessera Socio annuale, ma anche a tutto il resto), non riuscii purtroppo in alcun modo a ricavarne nulla, perchè ero totalmente sprovvisto di fonte normativa che giocasse a mio favore (come ben sai). Ora però non è più così, perchè grazie alla sentenza che hai postato, ovvero grazie al fatto che questa fa riferimento all'omissione da parte dell'ASI dell'individuazione dei veicoli ultraventennali nella propria determinazione, è quindi possibile omettere la richiesta dell'ADS. In particolare vorrei dunque porti alcune domande pratiche in merito:

1 - Come va fatta nello specifico l'autocertifcazione? Devono essere riportati particolari riferimenti normativi inerenti alla sentenza in oggetto? Se si, come esattamente? Esiste una specie di "prestampato" da poter compilare?
2 - L'autocertificazione va presentata all'ACI, all'Agenzia delle Entrate, oppure ad entrambi? Nel caso in cui facessero resistenze, richiamando in sostanza il solito iter, come ci si dovrebbe comportare?
3 - Dal momento che si fosse riusciti ad ottenere gli sgravi fiscali tramite l'autocertifcazione in oggetto, resterebbero comunque i problemi estranei al lato fiscale, ovvero quello delle assicurazioni (per avere le agevolazioni) e quello in merito alle deroghe (anabbaglianti accesi in extraurbano di giorno, "blocchi del traffico" e particolari casi inerenti i componenti del veicolo): Per questi non c'è comunque nulla da fare, a causa del DM 17/12/2009, e quindi serve a prescindere l'iscrizione nel Registro ASI (a questo punto con la sola richiesta del CRS e non più dell'ADS)?

Scusa le tante domande.

PS: Sono d'accordo anche sul discorso della assurdità inerente alla competenza "tecnica" dei Clubs stessi (con l'amico Quetzalcoatl, che ha riportato la sua esperienza, ne abbiamo trattato parecchio in altro topic).

Grazie ancora, ciao.

Si premette, innanzitutto, che in assenza di pronunce a S.S.U.U. della Suprema Corte di Cassazione volta a dare interpretazioni univoca e definitiva alla giurisprudenza difforme come quella in esame, ci sono sempre dei margini di rischio nell’instaurare un contenzioso.

Quanto all’autocertificazione, peraltro, difficilmente  la P.A. potrebbe sottrarsi dalle implicazioni negative di  all’art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni , concernenti l'obbligo per l’amministrazione stessa di adozione di misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni.

Invero, l’art. 18 comma 3 ,dispone che sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare .

Peraltro, proprio la natura generale del provvedimento ASI, di carattere dichiarativo e non costituente prova legale assoluta , in quanto tale documento rientra di fatto tra quelli richiamati dall’art. 15 della l.183/2000, la quale dispone che “nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”, specificando ulteriormente che tale attestato “Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Il potere autocertificativo, peraltro, esplica la sua puntuale conferma nelle numerosissime pronunce che trovano il loro denominatore comune, nella parte motivazionale :  "fatta salva la possibilità per la Regione (comunque non dell'ASI priva di tale potere ispettivo) di riscontrare le dichiarazioni rese, elevando, ove necessario, le doverose contestazioni ”.

Non v’è dubbio, anche sotto il profilo del rispetto del principio di semplificazione dell’azione amministrativa che trova indubbia applicazione in concreto nell’istituto dell’autocertificazione, l’interpretazione della normativa in oggetto favorevole all’autocertificazione , e rispondente a logiche di diritto suggellate da prevalente giurisprudenza più volte richiamata.

In risposta ai tuoi quesiti, allo stato, è possibile presentare alla Regione  una cosiddetta Istanza di Interpello ai sensi dell’art. 11 della Legge nr. 212 del 2000, al quale seguirà accettazione o rigetto da parte della P.A. entro 120 gg., scaduti i quali la legge ritiene il silenzio assenso nella tesi prospettata dal contribuente; oppure agire con autocertificazione , alternativamente all’istanza di interpello o anche dopo (ovviamente se l’istanza di interpello dovesse essere rigettata anche le probabilità di autocertificare difatti si annullano).

In caso di respingimento, contro l’atto di accertamento , dovrai proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria (entro e non oltre 60 gg dal ricevimento dell’accertamento ); dunque notificare l’atto alla controparte secondo gli artt. 137 e segg. Codice proc. Civile , e costituirti in giudizio nei 30 gg successivi.

Per controversie sino a € 2.582, 28 non è necessaria l'assistenza da parte di un difensore abilitato (anche se in ogni caso altamente consigliato!).

Il modello di autocertificazione , per gentil concessione di Dario, lo trovi qui : http://www.dottorini.com/modello%203a%29%20Autocertificazione%20Bollo%20REGIONI%20Statuto%20Ordinario_2011.pdf

Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: Sovrasterzo - 14 Maggio 2013, 23:31:31
Grazie per la risposta.

Da quello che ho capito c'è la concreta possibilità, dopo tre anni, di potersi ritrovare davanti ad un giudice perchè in sostanza la regione potrebbe non aver accettato questa "documentazione" (istanza o autocertificazione). Quindi, nonostante l'ultima sentenza di cui tratta il topic, non sarebbe cambiato molto, ovvero, io speravo che una sentenza del genere fosse sufficiente per cambiare definitivamente le cose senza doversene più preoccupare (in sostanza che non fossimo più obbligati a richiedere l'ADS per i vantaggi fiscali senza dover temere nulla a distanza di tempo).

Premesso questo, mi chiedo sinceramente se valga la pena di rischiare un contenzioso del genere per risparmiare 20€ di ADS, o per lo meno per coloro che con il veicolo vogliono circolare. Questo perchè, purtroppo, le assicurazioni richiedono l'iscrizione del veicolo ad un Club, quindi una volta pagata l'iscrizione (per la "tessera Socio ASI + Club") di circa 150€ (totali in media) ed i 20 € per il CRS più le foto, non saranno i 20 € di ADS a cambiare molto le cose... Il problema vero è l'iscrizione all'ASI e tutto l'iter che c'è dietro per iscrivere il veicolo (foto, commissario, ecc), che è spesso lunghissimo (anche se recentemente è stato introdotto il famoso fac-simile che ha migliorato i tempi).

Quindi, almeno per chi voglia circolare con il veicolo, mi sembra forse più "ragionevole" (anche se così alla fine si fa il gioco dell'ASI...) spendere 20 € di ADS e non pensarci più, visti e considerati anche i costi delle eventuali spese processuali.

Discorso ben diverso per coloro ai quali interessassero solo i vantaggi fiscali (ad esempio per vendere unicamente l'auto risparmiando sul passaggio di proprietà, piuttosto che sul bollo) e che quindi sarebbero ben felici di poter utilizzare il vantaggio di questa/e sentenza/e, ovvero di risparmiarsi tutta la trafila dell'ASI.

PS: Come noto, le sentenze in merito sono state molte, tant'è che anche nell'autocertificazione postata è riportato il riferimento ad una sentenza diversa da quella in oggetto ("sentenza Corte Costituzionale 455/05").

Questo significa che la sentenza più recente non modifica sostanzialmente quello che già avveniva prima? Ovvero  il risultato è ancora "casuale" nonostante tutto e potremo ritrovarci in un contenzioso a distanza di tempo? Oppure l'autocertificazione è superata e dovrà esserne semplicemente preparata un'altra?

PPS: Nel "riquadro centrale" dell'autocertificazione c'è scritto, riassumendo, che i dati della dichiarazione devono essere trattati solo in merito al "bollo" ed all'assicurazione. Perchè? I vantaggi fiscali sono inerenti al "bollo" ed all'IPT, ovvero al passaggio di proprietà, perchè invece fa riferimento anche all'assicurazione, dal momento che nessuna normativa impone alle compagnie assicuratrici quali documenti richiedere in merito? Dunque la "documentazione" in oggetto potrebbe addirittura valere ai fini assicurativi?

Attendo anche una gentile ulteriore risposta di Dario.

Grazie a tutti, ciao.
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: Sovrasterzo - 21 Maggio 2013, 15:45:43
Ho chiesto un po' in giro e di queste possibilità di cui trattiamo nel topic non sa nulla nessuno: In pratica o si ottiene l'ADS o niente.

Se ci fossero novità fatemi sapere.

Grazie a tutti.
Titolo: Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
Inserito da: Sovrasterzo - 09 Luglio 2013, 11:19:03
A distanza di tempo gli enti preposti continuano a richiedere l'ADS per gli sgravi fiscali, dunque come si fa ad avvalersi delle sentenze nominate tempo fa? E' necessario arrivare al contenzioso in tribunale per forza? Spero proprio di no, altrimenti è palese che pagando i 20€ dell'ADS si risolverebbe in fretta.