Così come già riportato in passato da
dariodb, il quale colgo l'occasione di ringraziare nuovamente, la
sentenza n. 3837 della Corte di Cassazione rigettò il ricorso proposto dalla Regione Emilia Romagna nei confronti di un contribuente, in merito alla mancata presentazione della documentazione comprovante l'iscrizione del veicolo nei Registri previsti, per poter usufruire dell'agevolazione fiscale prevista dall'
Art. 63 della Legge 342/2000.
Nella sentenza venne specificato senza dubbio alcuno come non esistesse, esattamente come ad oggi, alcun obbligo di doversi iscrivere all'ASI per poter beneficiare dell'esenzione/riduzione dalla tassa di proprietà e dall'IPT, ovvero come non fosse/sia assolutamente necessario richiedere l'ADS, siccome la normativa prevede unicamente che i Registri incaricati debbano produrre una determinazione annuale, individuante i veicoli e le condizioni previste, alla quale ci si debba attenere.
Per di più questo è stato ribadito, facendo riferimento alla sentenza citata precedentemente, con la
sentenza n. 23624 della Corte di Cassazione, nella quale è stato chiaramente precisato che l'autocertificazione sia valida.
Dunque, alla luce di questo, un'autocertificazione della corrispondenza del veicolo a tale determinazione è ben sufficiente per poter beneficiare dell'esenzione/riduzione inerente al "bollo" ed all'IPT, rendendo l'ADS totalmente inutile.
La stessa Regione Emilia Romagna, però, ha tuttora in vigore la
Legge Regionale n. 15 del 21/12/2012, entrata in vigore il 22/12/2012, la quale, all'Art. 7, stabilisce:
"Art. 7 Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli
1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
2. Dal 1° gennaio 2013 gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d’interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dal relativo regolamento attuativo, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. Ai fini dell’esonero fiscale, la certificazione d’iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche è prodotta alla Regione.
3. Fino al 31 dicembre 2012 la determinazione dell’Automobilclub storico italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche della Federazione motociclistica italiana (FMI), con cui sono individuati i veicoli ed i motoveicoli di anzianità tra i venti e i trenta anni, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di particolare interesse storico e collezionistico, prevista dall’articolo 63, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è valida per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dalla data del suo rilascio. L’esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale, sorto in virtù di tale disciplina, permane anche negli anni successivi solo nei confronti dell’intestatario del veicolo che ha richiesto all’ASI o alla FMI il rilascio della determinazione stessa.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica regionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche). In caso di omesso pagamento è accertata la violazione del mancato pagamento della tassa di circolazione con contestuale applicazione della sanzione amministrativa nella misura di euro 300,00 per gli autoveicoli e nella misura di euro 150,00 per i motoveicoli, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)."Considerazioni:
1) In merito al comma 2, viene in pratica prescritto di presentare l'ADS, ovvero di iscrivere nei Registri il veicolo ottenendo tale documentazione, a prescindere dal fatto che la Legge 342/2000 preveda tutt'altro (Legge dell Stato).
2) In merito al comma 3, si prescrive il decadimento retroattivo di un diritto legato al veicolo facendo riferimento al cambiamento del proprietario di esso, per di più facendo riferimento ad una fantomatica "richiesta" di una "determinazione" da parte del singolo, quando la determinazione annuale è generale e non assolutamente richiesta dai singoli.
3) Mi sorge il dubbio, o meglio mi vuole sorgere, che con il termine improprio "determinazione" e "certificazione di iscrizione" volessero intendere rispettivamente l'ADS ed il CRS, ovvero, per "determinazione" un documento prettamente ai fini fiscali, mentre con "certificazione di iscrizione" un documento riportante anche le caratteristiche tecniche (il CRS previsto dal D.M. 17/12/2009). Parere prettamente personale, sottolineo.
Dunque:
Com'è possibile che una Legge Regionale scavalchi spudoratamente una Legge dello Stato? Per di più, come se non bastasse, in seguito a tali sentenze che addirittura riguardano proprio la Regione in questione?