Autore Topic: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012  (Letto 14795 volte)

Offline Contecassius

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Allora,
solo una Sentenza della CASSAZIONE a Sezioni unite obbliga il legislatore a cambiare una Legge.


Mi permetto di intervenire solo su questo punto, non è assolutamente vero che una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite obblighi il legislatore (che sia nazionale o regionale) a cambiare una legge, forse ti riferivi (in certi casi ovviamente) ad una sentenza della Corte Costituzionale

Offline Sovrasterzo

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Mi permetto di intervenire solo su questo punto, non è assolutamente vero che una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite obblighi il legislatore (che sia nazionale o regionale) a cambiare una legge, forse ti riferivi (in certi casi ovviamente) ad una sentenza della Corte Costituzionale
Dario è stato bannato diverso tempo fa, non potrà risponderti, purtroppo.

Offline Contecassius

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Dario è stato bannato diverso tempo fa, non potrà risponderti, purtroppo.

Ah non lo sapevo! In effetti era un intervento vecchiotto anche se riportato in vista recentemente

Offline Sovrasterzo

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Ah non lo sapevo! In effetti era un intervento vecchiotto anche se riportato in vista recentemente
Ufficialmente sarebbe "sospeso" più che bannato, dunque spero che possano riabilitarlo siccome sono trascorsi tanti mesi di "purgatorio", o quanto meno me lo auguro.

Offline Frosty the snowman

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accetto il suggerimento di Sovrasterzo e riprendo qui il discorso relativo a "lista chiusa" vs "propria determinazione", invitandolo a chiarirmi come le sentenze della Cassazione abbiano stabilito che l'ASI non ha adempiuto a quanto stabilito dall'art. 63 della legge 342/2000. Io ho trovato questo, ma mi sembra dica esattamente il contrario:

"Ed infatti non è in alcun modo condivisibile la tesi di parte controricorrente secondo cui le delibere che l'ASI ha emanato per assolvere al compito ad essa associazione demandato dall'art. 63, comma 3, dianzi trascritto annualmente reiterate con contenuto sostanzialmente pedissequo - sono contrarie alle norme di legge. Ed infatti dette delibere - siccome attuative della previsione di legge e del tutto conformi rispetto a quest'ultima - vincolano la Pubblica Amministrazione e costituiscono legittimo referente per il contribuente ai fini della verifica dei requisiti per avvalersi dell'esenzione prevista dalla più volte menzionata previsione di legge.
Ed infatti, a mente della precitata disposizione, è compito dell'ASI quello di predisporre un apposito elenco per la "individuazione" dei veicoli immatricolati da più di vent'anni e provvisti delle caratteristiche alla presenza delle quali la legge condiziona l'esenzione dal pagamento della tassa di possesso: per quanto qui rileva, il particolare interesse storico o collezionistico, in ragione del rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume dell'autoveicolo.
A questa "individuazione" l'ASI ha compiutamente adempiuto - nelle forme che la patte ricorrente ha debitamente delucidato, assolvendo al proprio onere di autosufficienza mediante la trascrizione in atto di ricorso e mediante produzione al fascicolo di primo grado come doc. 4 - con l'adozione delle delibere annuali nelle quali ha qualificato "di particolare interesse" tutti i veicoli prodotti da almeno vent'anni ed in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Tecnico Nazionale emesso dall'ASI medesima, di poi specificando che detta modalità di "identificazione", effettuata a mezzo di un criterio generale ed astratto anzicchè con la predisposizione di un elenco analitico di modelli e marche, è giustificata dalla necessità di evitare che - con l'applicazione di criteri non omogenei - alcuni contribuenti possano rimanere ingiustamente penalizzati."
ESTREMI
Autorità:  Cassazione civile  sez. VI
Data:  15 febbraio 2013
Numero:  n. 3837
« Ultima modifica: 08 Novembre 2014, 21:15:47 da Frosty the snowman »
l'automobile non è un mezzo di trasporto, ma una compagna di viaggio

Offline Sovrasterzo

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accetto il suggerimento di Sovrasterzo e riprendo qui il discorso relativo a "lista chiusa" vs "propria determinazione", invitandolo a chiarirmi come le sentenze della Cassazione abbiano stabilito che l'ASI non ha adempiuto a quanto stabilito dall'art. 63 della legge 342/2000.
Ciao Frosty, e grazie per aver scritto qui, così rimaniamo IT nell'altro topic.

Citazione
Io ho trovato questo, ma mi sembra dica esattamente il contrario:

"Ed infatti non è in alcun modo condivisibile la tesi di parte controricorrente secondo cui le delibere che l'ASI ha emanato per assolvere al compito ad essa associazione demandato dall'art. 63, comma 3, dianzi trascritto annualmente reiterate con contenuto sostanzialmente pedissequo - sono contrarie alle norme di legge. Ed infatti dette delibere - siccome attuative della previsione di legge e del tutto conformi rispetto a quest'ultima - vincolano la Pubblica Amministrazione e costituiscono legittimo referente per il contribuente ai fini della verifica dei requisiti per avvalersi dell'esenzione prevista dalla più volte menzionata previsione di legge.
Ed infatti, a mente della precitata disposizione, è compito dell'ASI quello di predisporre un apposito elenco per la "individuazione" dei veicoli immatricolati da più di vent'anni e provvisti delle caratteristiche alla presenza delle quali la legge condiziona l'esenzione dal pagamento della tassa di possesso: per quanto qui rileva, il particolare interesse storico o collezionistico, in ragione del rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume dell'autoveicolo.
A questa "individuazione" l'ASI ha compiutamente adempiuto - nelle forme che la patte ricorrente ha debitamente delucidato, assolvendo al proprio onere di autosufficienza mediante la trascrizione in atto di ricorso e mediante produzione al fascicolo di primo grado come doc. 4 - con l'adozione delle delibere annuali nelle quali ha qualificato "di particolare interesse" tutti i veicoli prodotti da almeno vent'anni ed in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Tecnico Nazionale emesso dall'ASI medesima, di poi specificando che detta modalità di "identificazione", effettuata a mezzo di un criterio generale ed astratto anzicchè con la predisposizione di un elenco analitico di modelli e marche, è giustificata dalla necessità di evitare che - con l'applicazione di criteri non omogenei - alcuni contribuenti possano rimanere ingiustamente penalizzati."
ESTREMI
Autorità:  Cassazione civile  sez. VI
Data:  15 febbraio 2013
Numero:  n. 3837
Dunque, con la sentenza n. 3837 della Corte di Cassazione, quest'ultima sentenziò che l'autocertificazione di un Cittadino fosse stata idonea per usufruire dell'agevolazione, siccome l'ASI indicò (come tutti gli anni) nella propria determinazione "sono di particolare interesse storico e collezionistico gli autoveicoli costruiti da almeno venti anni, purché iscritti nel Registri ASI, che abbiano conservato le caratteristiche... ecc...". Ecco, l'obbligo di iscrivere il veicolo non fu considerato lecito, mentre la parte inerente ai 20 anni si, ovvero, è come se la determinazione dell'ASI avesse recitato "sono di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli costruiti da almeno venti anni, che abbiano conservato le caratteristiche... ecc...".

Quindi, nella sentenza in oggetto la Cassazione sentenziò che la Regione Emilia Romagna non potesse assolutamente pretendere dal Cittadino alcuna iscrizione del veicolo nei Registri, dovendo invece necessariamente accettare l'autocertificazione, confermando dunque la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna n. 207/12/2008 (la quale accolse il ricorso del Cittadino che aveva autocertificato, e pagato la tassa forfettaria di circolazione, ma al quale fu notificata la cartella di pagamento per omesso pagamento della tassa a automobilistica), sentenza la quale fu ribaltata in appello dalla sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna n. 47/04/2010, dunque cassando quest'ultima, la quale aveva portato appunto fino alla Cassazione.

In sostanza:

- La Commissione tributaria provinciale (CTP) di Bologna da ragione al Cittadino, accogliendone il ricorso alla cartella notificatagli;
- La Commissione tributaria regionale (CTR) di Bologna, in appello, ribalta la sentenza dando ragione alla Regione Emilia Romagna;
- La Cassazione da, infine, nuovamente ragione al Cittadino, cassando la sentenza precedente.

Ove per "ragione al Cittadino" s'intende l'accettazione dell'autocertificazione, ovvero il non obbligo di iscriversi nei Registri dell'ASI, il quale abbia il diritto/dovere di stilare la lista dei veicoli ma non abbia il diritto/dovere di richiederne l'iscrizione, ai fini dell'esenzione dalla tassa di proprietà, e confermando la validità della determinazione dell'ASI, nella parte nella quale non richiama all'iscrizione.

Venendo alla tua domanda in senso stretto, in Cassazione il "ricorrente", ovvero il Cittadino (mentre il"controriccorrente" è la Regione Emilia Romagna), ricorse contro la tesi proposta ed accolta in sede d'appello dalla Regione E.R., ovvero che la L. 342/2000 obbligasse ad una valutazione singola dei veicoli, e che dunque non potesse bastare l'autocertificazione, al contrario di quanto proposto ed accolto dal Cittadino in primo grado, ovvero che bastasse questa autocertificazione (ai sensi dell'Art. 18 della Costituzione), per certificare l'appartenenza del veicolo alla determinazione dell'ASI, ovvero non fosse prevista una valutazione del singolo.
Questo perchè, secondo la Regione E.R., l'ASI ogni anno invia la lista dei veicoli iscritti alle singole Regioni, essendo dunque questa  la vera "determinazione", non quella con la quale vengono richiamati all'iscrizione gli autoveicoli con almeno 20 anni.

Per questo motivo hai trovato la parte da te citata sopra, ovvero la Regione E.R. sosteneva che la determinazione annuale, quella che conosciamo tutti, non fosse quella alla quale fare riferimento, siccome servirebbe una valutazione dei singoli veicoli da parte dell'ASI, e quindi una successiva "determinazione" contenente la lista dei veicoli effettivamente iscritti comunicata direttamente dall'ASI ogni anno ad ogni Regione.

Il Cittadino invece sostenne, con ragione, che la determinazione fosse meramente quella nota, e che ai sensi dell'Art. 18 della Costituzione l'autocertificazione fosse idonea per definire l'appartenenza ad una "generalità" di veicoli, da non valutare singolarmente, dunque non servisse una valutazione del singolo.

Per concludere, la Cassazione diede torto alla Regione E.R., dichiarando la determinazione dell'ASI così come fatta idonea per poter essere autocertificata dai Cittadini, ergo, sancì la non applicazione della parte nella quale vengono richiamati i veicoli all'iscrizione nel Registro, mentre fu considerata idonea la restante.

N.B.

Nonostante la sentenza, diverse Regioni hanno ancora in vigore Leggi Regionali le quali richiamano all'iscrizione del veicolo nei Registri, le quali coadiuvano la parte erronea della determinazione annuale dell'ASI, ovvero quella che richiama all'iscrizione.

Alla luce di tutto questo, lo Stato, vuole risolvere il problema alla radice con l'Art. 44/31 del D.d.L. Stabilità 2015.

Scusa se sono stato prolisso, ma per entrare nel dettaglio era necessario. Ciao.

Offline Frosty the snowman

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Grazie della spiegazione; alla fine però è come dicevo io: nessun obbligo di legge nei confronti dell'ASI a stilare una lista di modelli "meritevoli".
Semplicemente la Cassazione ha stabilito che è possibile, per il cittadino, autocertificare che il proprio veicolo è conforme alla "determinazione" dell'ASI.
Allora il significato dei termini in lingua italiana è valido anche nell'interpretazione legislativa: "lista chiusa" e "propria determinazione" NON sono sinonimi.
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Offline Sovrasterzo

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Grazie della spiegazione;
Figurati! :)

Citazione
alla fine però è come dicevo io: nessun obbligo di legge nei confronti dell'ASI a stilare una lista di modelli "meritevoli".
Assolutamente si, non è una lista "chiusa", come scrivevo nell'altro topic, bensì è una lista generale, anche per questo non può essere mai richiesta l'iscrizione nei Registri per l'agevolazione sulla tassa di proprietà. L'obbligo è di produrre una lista annuale, generica, non chiusa, e senza iscrizione.

Citazione
Semplicemente la Cassazione ha stabilito che è possibile, per il cittadino, autocertificare che il proprio veicolo è conforme alla "determinazione" dell'ASI.
Allora il significato dei termini in lingua italiana è valido anche nell'interpretazione legislativa: "lista chiusa" e "propria determinazione" NON sono sinonimi.
Certo! Come ti scrivevo nell'altro topic, sono sinonimi "determinazione annuale" e "lista annuale", non "lista chiusa".

PS:

Hai letto nella sentenza integrale la distinzione che viene fatta tra la normativa della tassa e non? O meglio la differenziazione tra le classificazioni "di interesse storico e collezionistico" e "di particolare interesse storico e collezionistico"? Ecco, a leggere menzionato l'Art. 215 del Reg. di Att. ci sentiamo meno soli!!!  ;D
« Ultima modifica: 08 Novembre 2014, 23:42:22 da Sovrasterzo »

Offline Massi911

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Ciao a tutti, mi chiamo Massimo, scrivo dalla provincia di Bologna. Riprendo questo topic a causa di un avviso da parte dell'aci E.R. pervenutomi i primi di Aprile dove mi viene contestato un pagamento insufficiente e tardivo del bollo auto. Facciamo un passo indietro:
ono proprietario di una 964 immatricolata nel 1993, con scadenza di bollo nel mese di maggio.
A gennaio 2013 mi iscrivo a un club federato ASI e faccio tutta la trafila per il certificato di rilevanza storica. Contestualmente pago il bollo in forma ridotta come suggeritomi dal club.
Tutto regolare, mi arriva il certificato il 05/09/2013. Settimana scorsa mi arriva un avviso a mezzo posta nel quale mi contestano un pagamento insufficiente e tardivo, ma vengo invitato, in caso di auto esente, a produrre la documentazione necessaria (appunto il certificato di rilevanza storica e mio documento di identità). Provvedo e vengo informato che secondo la legge regionale 15/2012 sono tenuto a pagare comunque in quanto anche se nel certificato viene scritto che la mia auto è esente dall'anno 2013, fa fede la data di emissione del suddetto.
Sono andato a recuperare la legge in questione ma quanto mi è stato detto non trova riscontro, anzi si legge che fa fede l'annualità. Telefono all'assistenza bollo e chiedo di indicarmi dove poter avere informazioni ufficiali dato che da quanto ho letto risulterei esente; mi rispondono che anche se la legge non è scritta chiaramente la regione emilia romagna interpreta così per cui devo pagare.
Molto dubbioso sul fatto contatto il club federato e mi conferma che: è successo ad alcuni soci di ricevere la simpatica missiva; Alcuni sono andati col certificato di rilevanza storica all'aci e gli è stata annullata l'infrazione, ad altri hanno contestato quello che contestano a me.
Alla mia domanda: e allora cosa caspita devo fare? mi viene risposto: siamo in brache di tela, vada all'aci e incroci le dita.
Mi sembra di sognare.
A voi è capitato/sta capitando? come vi siete comportati/comporterete?

Grazie per l'aiuto
Saluti
Massimo

Offline Sovrasterzo

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Farei valere le mie ragioni, senza dubbio, affermazioni del tipo "anche se la legge non lo prevede espressamente" equivalgono a "eventuale ricorso vinto".

PS:

Ti chiedono il CRS e non l'ADS, simpatica questa cosa, quando l'ADS ha solo ed esclusivamente il fine in oggetto...

Non mollare! :)

Offline Sovrasterzo

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Cari amici, riprendo questo topic in seguito a diverse domande pervenutemi in merito alla situazione nella Regione Emilia Romagna.

Essendo la L.R. 15/2012 tutt'ora in vigore, ovvero mai modificata, tramite l'Art. 7/2 esenta tutt'ora dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli di interesse storico e collezionistico iscritti in uno dei Registri previsti dall'Art.60 del C.d.S. (D.Lgs. 285/92), ergo, gli ultraventennali iscritti devono solo pagare l'eventuale tassa di circolazione (25.82€/10.33€) in caso di utilizzazione su pubblica strada (NB: anche la sola sosta equivale all'utilizzazione su pubblica strada).

In sostanza la normativa che fu creata ad hoc per contrastare le autocertificazioni si è poi rivelata essere l'ancora di salvataggio dalla modifica dell'Art. 63 della L. 342/2000! :) Chiaramente sempre che non verrà modificata in futuro, ma ad oggi le cose stanno così, e speriamo bene che la Consulta, se verrà interpellata, non darà credito alla Risoluzione 4-DF Prot. 7542 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale il Ministero in oggetto ha espresso parere (non vincolante) di abrogazione di Leggi Regionali come questa.

PS:

L'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) non è trattata dalla Legge Regionale in oggetto, dunque non esiste esenzione in merito, per i veicoli di 20-30 anni, anche se iscritti nei Registri, ma nonostante tutto attendiamo l'abrogazione delle Province per dimenticare questo assurdo tributo (il D.d.L. Costituzionale il quale, tra le varie, le abrogherà, andrà in seconda lettura a brevissimo).
« Ultima modifica: 17 Settembre 2015, 10:09:12 da Sovrasterzo »

Offline pugnali53

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In veneto invece è così
http://www.regione.veneto.it/web/tributi-regionali/veicoli-storici
Però la data dell'ultimo aggiornamento 12/5/2015 mi puzza parecchio perchè fino a fine luglio 2015 alla stessa pagina c'era scritto pagina in costruzione e alle mie telefonate che chiedevano spiegazioni mi è sempre stato risposto in maniera evasiva...... riguardo ai veicoli dai 20 ai 29 anni.

Offline Sovrasterzo

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In veneto invece è così
http://www.regione.veneto.it/web/tributi-regionali/veicoli-storici
Però la data dell'ultimo aggiornamento 12/5/2015 mi puzza parecchio perchè fino a fine luglio 2015 alla stessa pagina c'era scritto pagina in costruzione e alle mie telefonate che chiedevano spiegazioni mi è sempre stato risposto in maniera evasiva...... riguardo ai veicoli dai 20 ai 29 anni.
Del Veneto scriviamone in un topic dedicato alla rispettiva L.R. in modo da non disperdere le informazioni :)

 

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