accetto il suggerimento di Sovrasterzo e riprendo qui il discorso relativo a "lista chiusa" vs "propria determinazione", invitandolo a chiarirmi come le sentenze della Cassazione abbiano stabilito che l'ASI non ha adempiuto a quanto stabilito dall'art. 63 della legge 342/2000.
Ciao Frosty, e grazie per aver scritto qui, così rimaniamo IT nell'altro topic.
Io ho trovato questo, ma mi sembra dica esattamente il contrario:
"Ed infatti non è in alcun modo condivisibile la tesi di parte controricorrente secondo cui le delibere che l'ASI ha emanato per assolvere al compito ad essa associazione demandato dall'art. 63, comma 3, dianzi trascritto annualmente reiterate con contenuto sostanzialmente pedissequo - sono contrarie alle norme di legge. Ed infatti dette delibere - siccome attuative della previsione di legge e del tutto conformi rispetto a quest'ultima - vincolano la Pubblica Amministrazione e costituiscono legittimo referente per il contribuente ai fini della verifica dei requisiti per avvalersi dell'esenzione prevista dalla più volte menzionata previsione di legge.
Ed infatti, a mente della precitata disposizione, è compito dell'ASI quello di predisporre un apposito elenco per la "individuazione" dei veicoli immatricolati da più di vent'anni e provvisti delle caratteristiche alla presenza delle quali la legge condiziona l'esenzione dal pagamento della tassa di possesso: per quanto qui rileva, il particolare interesse storico o collezionistico, in ragione del rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume dell'autoveicolo.
A questa "individuazione" l'ASI ha compiutamente adempiuto - nelle forme che la patte ricorrente ha debitamente delucidato, assolvendo al proprio onere di autosufficienza mediante la trascrizione in atto di ricorso e mediante produzione al fascicolo di primo grado come doc. 4 - con l'adozione delle delibere annuali nelle quali ha qualificato "di particolare interesse" tutti i veicoli prodotti da almeno vent'anni ed in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Tecnico Nazionale emesso dall'ASI medesima, di poi specificando che detta modalità di "identificazione", effettuata a mezzo di un criterio generale ed astratto anzicchè con la predisposizione di un elenco analitico di modelli e marche, è giustificata dalla necessità di evitare che - con l'applicazione di criteri non omogenei - alcuni contribuenti possano rimanere ingiustamente penalizzati."
ESTREMI
Autorità: Cassazione civile sez. VI
Data: 15 febbraio 2013
Numero: n. 3837
Dunque, con la
sentenza n. 3837 della Corte di Cassazione, quest'ultima sentenziò che l'autocertificazione di un Cittadino fosse stata idonea per usufruire dell'agevolazione, siccome l'ASI indicò (come tutti gli anni) nella propria determinazione "sono di
particolare interesse storico e collezionistico gli autoveicoli costruiti da almeno venti anni, purché iscritti nel Registri ASI, che abbiano conservato le caratteristiche... ecc...". Ecco, l'obbligo di iscrivere il veicolo non fu considerato lecito, mentre la parte inerente ai 20 anni si, ovvero, è come se la determinazione dell'ASI avesse recitato "sono di
particolare interesse storico e collezionistico i veicoli costruiti da almeno venti anni, che abbiano conservato le caratteristiche... ecc...".
Quindi, nella sentenza in oggetto la Cassazione sentenziò che la Regione Emilia Romagna non potesse assolutamente pretendere dal Cittadino alcuna iscrizione del veicolo nei Registri, dovendo invece necessariamente accettare l'autocertificazione, confermando dunque la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna n. 207/12/2008 (la quale accolse il ricorso del Cittadino che aveva autocertificato, e pagato la tassa forfettaria di circolazione, ma al quale fu notificata la cartella di pagamento per omesso pagamento della tassa a automobilistica), sentenza la quale fu ribaltata in appello dalla sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna n. 47/04/2010, dunque cassando quest'ultima, la quale aveva portato appunto fino alla Cassazione.
In sostanza:
- La Commissione tributaria provinciale (CTP) di Bologna da ragione al Cittadino, accogliendone il ricorso alla cartella notificatagli;
- La Commissione tributaria regionale (CTR) di Bologna, in appello, ribalta la sentenza dando ragione alla Regione Emilia Romagna;
- La Cassazione da, infine, nuovamente ragione al Cittadino, cassando la sentenza precedente.
Ove per "ragione al Cittadino" s'intende l'accettazione dell'autocertificazione, ovvero il non obbligo di iscriversi nei Registri dell'ASI, il quale abbia il diritto/dovere di stilare la lista dei veicoli ma non abbia il diritto/dovere di richiederne l'iscrizione, ai fini dell'esenzione dalla tassa di proprietà, e confermando la validità della determinazione dell'ASI, nella parte nella quale non richiama all'iscrizione.
Venendo alla tua domanda in senso stretto, in Cassazione il "ricorrente", ovvero il Cittadino (mentre il"controriccorrente" è la Regione Emilia Romagna), ricorse contro la tesi proposta ed accolta in sede d'appello dalla Regione E.R., ovvero che la L. 342/2000 obbligasse ad una valutazione singola dei veicoli, e che dunque non potesse bastare l'autocertificazione, al contrario di quanto proposto ed accolto dal Cittadino in primo grado, ovvero che bastasse questa autocertificazione (ai sensi dell'Art. 18 della Costituzione), per certificare l'appartenenza del veicolo alla determinazione dell'ASI, ovvero non fosse prevista una valutazione del singolo.
Questo perchè, secondo la Regione E.R., l'ASI ogni anno invia la lista dei veicoli iscritti alle singole Regioni, essendo dunque questa la vera "determinazione", non quella con la quale vengono richiamati all'iscrizione gli autoveicoli con almeno 20 anni.
Per questo motivo hai trovato la parte da te citata sopra, ovvero la Regione E.R. sosteneva che la determinazione annuale, quella che conosciamo tutti, non fosse quella alla quale fare riferimento, siccome servirebbe una valutazione dei singoli veicoli da parte dell'ASI, e quindi una successiva "determinazione" contenente la lista dei veicoli effettivamente iscritti comunicata direttamente dall'ASI ogni anno ad ogni Regione.
Il Cittadino invece sostenne, con ragione, che la determinazione fosse meramente quella nota, e che ai sensi dell'Art. 18 della Costituzione l'autocertificazione fosse idonea per definire l'appartenenza ad una "generalità" di veicoli, da non valutare singolarmente, dunque non servisse una valutazione del singolo.
Per concludere, la Cassazione diede torto alla Regione E.R., dichiarando la determinazione dell'ASI così come fatta idonea per poter essere autocertificata dai Cittadini, ergo, sancì la non applicazione della parte nella quale vengono richiamati i veicoli all'iscrizione nel Registro, mentre fu considerata idonea la restante.
N.B.
Nonostante la sentenza, diverse Regioni hanno ancora in vigore Leggi Regionali le quali richiamano all'iscrizione del veicolo nei Registri, le quali coadiuvano la parte erronea della determinazione annuale dell'ASI, ovvero quella che richiama all'iscrizione.
Alla luce di tutto questo, lo Stato, vuole risolvere il problema alla radice con l'Art. 44/31 del D.d.L. Stabilità 2015.
Scusa se sono stato prolisso, ma per entrare nel dettaglio era necessario. Ciao.