http://www.aavs.it/index.php?option=com_content&task=view&id=288&Itemid=78
questo e' il link dell'articolo a cui mi riferivo.
È uno dei pochissimi articoli, i quali si trovino in rete e non, fatto davvero come si deve. L'unico punto sul quale non mi ritrovo con esso è il riferimento alla Risoluzione n. 4/DF-1/4/2015 del Ministero delle Finanze, non essendo essa vincolante, o meglio essendo fine a se stessa verso gli utenti: quella che conta davvero è solo la sentenza della Consulta. A mio avviso per le Regioni ordinarie le vie di scampo sono ben poche (si sensi del 117 Cost.), forse qualche speranza ce l'hanno quelle a statuto speciale, ma siamo sempre a disquisire di "se", "forse", "speriamo", ecc, siccome restiamo un ordinamento regionale, non federale (è ben diverso).
A mio avviso è necessario giungere ad un accordo concreto con il Governo, come ho sempre sostenuto, nel modificare la normativa nazionale (L. 342/2000 Art. 63), ovvero proponendo l'obbligo d'iscrizione anche alle ultratrentennali per ottenere l'agevolazione tributaria, oltre ad un pagamento forfettario della tassa a automobilistica per tutti i veicoli iscritti a prescindere che circolino, così come riguardo alla tassa per i passaggi di proprietà (oggi l'IPT, in futuro l'IRI, o quel che sarà). Ve la confeziono in fondo dopo l'attenta riflessione seguente.Premesso questo, dall'articolo si evince come sia stata
respinta una proposta "simile" a quella presente nella prima pagina del topic (in realtà sembra simile, ma tra poco vi sviscererò come non lo sia assolutamente), la quale riporto di seguito:
http://www.aavs.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=62&Itemid=73Riporto il testo per Vostra comodità:
"1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dalla F.M.I., di cui al comma 3. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli di cui al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in € 51,64 per gli autoveicoli ed in € 25,82 per i motoveicoli."I nomi dei Parlamentari firmatari erano:
- Comaroli
- Tosato
- Crosio
- Arrigoni
- Calderoli
- Candiani
- Centinaio
- Consigli
- Divina
- Stefani
- Stucchi
- Volpi
Il
comma 1 avrebbe introdotto la necessità di iscrizione anche per le ultrantennali (e meno male), seppur fomentando i soliti dubbi se confrontato con il comma 3, non avendo specificato, come invece fatto in esso, "sono individuati previo esame di ogni esemplare". Inoltre, vi sono erroracci come l'aver scritto "veicoli" in luogo di "autoveicoli", e la parola "anche" riferita all'iscrizione dei motoveicoli alla FMI (anziché all'ASI), siccome scritto così significa che sarebbe stata necessaria una doppia certificazione per l'iscrizione dei motoveicoli, ovvero una da parte dell'ASI ed una da parte della FMI (ho evidenziato in marrone le parole in questione). Inoltre sarebbe stata demandata la competenza sulla dimostrazione dell'effettivo anno di costruzione ad "elenchi di veicoli" prodotti dall'ASI e dalla FMI (follia pura, immaginate i problemi per i veicoli americani, giapponesi, ecc, molto meglio demandare il tutto a certificazioni richieste alle cose costruttrici e dunque rilasciate direttamente da esse).
Il
comma 2 (qui siamo alla follia pura) avrebbe reintrodotto l'assurdità della definizione "veicoli di particolare interesse storico e collezionistico" (per le ultraventennali non ultratrentennali), ebbene si, la stessa che ha causato quasi 15 anni di equivoci, cause, sentenze, ecc., ordunque non posso che essere profondamente contrario ad un'assurdità del genere.
Il
comma 3, in riferimento alle ultraventennali (o meglio ai "veicoli di particolare interesse storico e collezionistico"), introduce l'esame di ogni esemplare per ottenere l'iscrizione (e fin qui ci siamo), ma poi equipara desuetamente il termine "determinazione" ad "iscrizione" (chiaro tentativo di far passare come tale le metodiche passate, ove il termine "determinazione" veniva utilizzato dall'ASI per ottenere iscrizioni, come sentenziato a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione, cosa la quale non avrebbe potuto fare in merito meramente ai vantaggi tributari per tali veicoli). Inoltre nomina come "idoneo certificato" quello che è il "certificato di rilevanza storica e collezionistica" previsto dall'art. 4 del Decreto 17/12/2009 in vigore dal 19/3/2010! È palese come non conoscano la normativa nella loro integrità.
Il
comma 4 avrebbe introdotto il pagamento della tassa automobilistica in misura forfettaria, 75€, solo in caso di circolazione, a mio avviso sbagliatissimo, molto meglio 25,82 € per tutti, siccome il controllo dell'effettiva circolazione non esiste, sia per l'abrogazione dal 1/1/1998 del 181 C.d.S. nella parte riguardante tale controllo da parte delle F.d.O., e sia perché le Regioni responsabili non comunicano in alcun modo con l'IVASS, ente di controllo delle assicurazioni, per conoscere i veicoli assicurati, dato di effettiva circolazione). Anche in merito al gettito, 25.82€ per tutti è nettamente superiore a 75€ per "qualcuno", siccome sappiamo perfettamente che tanti non la pagherebbero sapendo di quanto sia remota la possibilità di essere scoperti. Infine sarebbe stata applicata l'IPT esattamente nella misura la quale io proposi (sono dunque ovviamente concorde).
Di seguito la mia proposta confezionata ad hoc, preso anche atto o meglio avvalorata dal diniego in oggetto:""1. L'articolo 63 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 è sostituito dal seguente:
"Art. 63. Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico, dei quali all'articolo 60 comma 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. I veicoli dei quali al comma 1 sono assoggettati ad una tassa forfettaria annua di euro 25.82 per gli autoveicoli e di euro 10.33 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51.64 per gli autoveicoli ed in euro 25.82 per i motoveicoli."
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 60 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente:
4-bis. I veicoli dei quali al comma 4 possono essere iscritti a decorrere dall'anno solare nel quale compiano il ventesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli dei quali al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato." ""Come vedete il testo è molto più snello, rimandando volutamente a disposizioni normative già vigenti (come precisato più volte, la classificazione di "veicolo di interesse storico e collezionistico" è ad oggi estranea alla questione dei tributi agevolati!), ordunque non necessitando di inutili ulteriori disposizioni le quali andrebbero solo ed esclusivamente a generare i soliti equivoci.
Inoltre ho aggiunto una modifica al C.d.S., siccome ad oggi il limite minimo di 20 anni per l'iscrizione nei Registri non è stabilito dal C.d.S. stesso, bensì dal relativo Regolamento di attuazione (Art. 215 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495) e del Decreto sui veicoli "storici" (Art. 3 del Decreto 17 dicembre 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), i quali possono essere modificati molto facilmente non necessitando della procedura legislativa ordinaria (necessaria invece per il C.d.S., il quale è un D.Lgs.).
Dunque, in sintesi:
- Per poter ottenere l'agevolazione tributaria, iscrizione obbligatoria per tutti gli autoveicoli ed i motoveicoli in uno dei Registri previsti dall'Art. 60 del C.d.S. (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, e solo per i motoveicoli lo Storico FMI), ovvero a prescindere che abbiano 20 o 30 anni, secondo le metodiche note (riguardo ai requisiti, rilascio CRS, ecc.).
- Tassa automobilistica forfettaria per tutti quelli iscritti, a prescindere che circolino, di 25,82 € per gli autoveicoli e 10,33€ per i motoveicoli.
- IPT fissa (per il passaggio di proprietà) a 51,64 € per gli autoveicoli e 25,82 € per i motoveicoli.
Più chiaro di così non si può: tutti contenti, perché entrano più soldi di oggi alle Regioni/Stato senza dubbio (tra esportazioni e demolizioni, non hanno incassato di certo quello che credevano), ed oltre a questo si salva il patrimonio motoristico (quello sopravvissuto alla follia dell'anno scorso, ma almeno salviamo il salvabile).
Inoltre, avrei un ulteriore salvagente, in caso di diniego, ovvero la modifica del Decreto 17/12/2009 in merito ai requisiti per l'iscrizione, i quali dovrebbero essere valutati nuovamente a distanza di tempo, per confermare l'effettivo stato del veicolo (ripeto, è un salvagente, non mettiamo troppa carne al fuoco, è solo per avere un "piano B").
IO VI CHIEDO PER FAVORE, SE AVETE QUALUNQUE CONTATTO CON L'AVVOCATO LOI & C., FATEMELO SAPERE CHE VADO CON LORO A ROMA GRATIS, FATEGLI SAPERE DI TUTTO QUESTO!Io di più non posso fare.
allo stato attuale, come spesso capita nei nostrani ambiti burocratici, mi pare non ci sia una conclusione ma una sospensione. Attendiamo che il sommo Sovrasterzo c'illumini
Mi scuso per il ritardo nel parere richiestomi, e grazie per la fiducia
Neanch'io sono un'aquila ma tutto questo mi sà di grande inculxxx x chi possiede delle over 20enni, stavo x comperare un paio di auto di questa età ma finchè non ci vedo chiaro fermi tutti.
Saggia decisione.
ora siamo più o meno così
Vero
.
Come dicevo nell'altra discussione, oggi ho provveduto a pagare il bollo per il periodo da aprile (mese di acquisto e uscita dall'esenzione concessionari del veicolo) a dicembre: poco più di 200 euro, con 7 euro di sanzione. Adesso, entro il 31 gennaio, mi tocca pagare un'altro obolo di 250 euro circa: anche se mi proponessero uno sconto del 10% sicuramente non mi iscriverei a qualche club per ottenere la carità di 25€...
Tant'è che le iscrizioni ASI & C., nel 2015, sono calate vertiginosamente.