Assolutamente, però la tendenza sarà comunque quella di aumentare l'età minima sia per le esenzioni che per la storicità
Senza un regolamento/direttiva UE è molto difficile. La soluzione sarebbe proprio questa, che intervenisse la UE.
Anche quelli di Ruoteclassiche se ne sono resi conto e nella loro articolata proposta (che personalmente sottoscrivo) ne hanno tenuto conto al punto 3, prevedendo la possibilità per i veicoli ultraventennali di essere temporaneanemente ritirati dalla circolazione, in attesa del compimento del 25° anno.
Esattamente in cosa consiste questa proposta? Hai il testo? Comunque "ritirare temporaneamente dalla circolazione" è un termine giornalistico, non esiste in normativa, siccome la tassa automobilistica ("di proprietà") la si paga a prescindere dalla circolazione, fatto salvo il caso dei ciclomotori e delle "storiche".
Ecco, questa possibilità (il ritiro dalla circolazione in attesa del compimento del 25 anno) sarebbe secondo me la giusta strada per far capire che la tendenza è non quella di "fregare" lo stato ma di preservare le auto. Tra le altre cose, questo periodo di "limbo" potrebbe essere sfruttato anche per restauri in modo da potere permettere alle auto di essere in piena forma all'atto della rimessa in circolazione
Il ritiro della carta di circolazione non ha alcun nesso con la tassa automobilistica.
Abbiamo lavorato e questo é il massimo che si é potutuo ottenere per superare la Commissione ed andare in Parlamento.
Ciao Orso! E grazie per il Vostro impegno!
Em. art. 44_comma 31 veicoli storici.pdf
In sostanza in molti propongono di dimezzare il costo della tassa di proprietà, alcuni di passare anche da 20 a 25 anni, poi ci sono chicche come questa:
"al comma 4 il primo periodo è sostituito dal seguente: « I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati ad una tassa di possesso forfettaria annua di
lire 50 euro per gli autoveicoli e di lire 20 per i motoveicoli"
Poi qualcuno che vorrebbe mantenere le cose come stanno ma convertendo, giustamente, gli importi nella moneta che ci riguarda da quasi 13 anni:
"Al comma 4, dell’articolo 63, della legge 21 novembre 2000, n. 342, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli. I veicoli di cui al comma 2 sono assoggettati, ad una tassa di possesso forfettaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli »"Ma abbiamo anche l'alternativa:
"All’articolo 63, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: « lire 50.000 » sono sostituite dalle seguenti: «
euro 40 » e le parole: « lire 20.000 » sono sostituite dalle seguenti: «
euro 20 »
Ed infine la proposta più articolata (sostituzione integrale dell'Art. 63 della L. 342/2000):
"Art 63 (Tasse automobilistiche e disposizioni in materia di reimmatricolazione per particolari categorie di veicoli).
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli attualmente adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il venticinquesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
2. L’esenzione di cui al comma 1 è estesa altresì agli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli attualmente adibiti ad uso professionale, per i quali fino al 31 dicembre 2014 si è compiuto il ventesimo anno dalla loro costruzione. La norma di cui al primo periodo del presente comma si applica al contenzioso tributario pendente in materia di esenzione dalle tasse automobilistiche per la medesima categoria di veicoli.
3. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 50,00 per gli autoveicoli e di euro 20,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l’accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per gli autoveicoli esenti ai sensi dei commi 1 e 2 l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 50,00.
4. Per i veicoli in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo unico onere del pagamento da parte dell’attuale proprietario di tre annualità della tassa di circolazione forfettaria di cui al comma 3, maggiorate del 50 per cento. La reiscrizione ai sensi del presente comma consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo e non comporta la qualificazione di veicolo atipico."Quest'ultima, seppur articolata, ha un passaggio allucinante. Sorvolando il fatto che vogliano passare a 25 anni per tutti, senza distinzioni, il punto che mi interessa è prevedere la "reiscrizione", agevolata con apposito pagamento dedicato, senza comportare la "definizione di veicolo atipico": significa a prescindere dall'iscrizione negli apposti Registri previsti dal C.d.S. ovvero senza la classificazione si "storica", siccome sia i veicoli "di interesse storico e collezionistico" che i veicoli "d'epoca" fanno parte dei veicoli atipici. Allucinante, basterebbe far collimare i vantaggi sulla tassa automobilistica con la classificazione del C.d.S., per poi lavorare sue questo direttamente (in merito all'età) ed al D.M. 17/12/2009 (in merito alla metodica ed ai requisiti), ma il problema è che questi politici "conoscono" la normativa molto grossolanamente, e non saprebbero neppure di cosa gli parli.
PS:
Sarebbe prevista deroga per le ultraventennali al 31/12/2014.
Sovrasterzo mi spiace, avrei voluto fare di più, ma grazie per il tuo impegno
Grazie a Voi!
Dimenticavo: dalle 9.30 di oggi si apre la discussione in Aula
http://www.senato.it/2987
Grazie Orso!