Legge di Stabilità 2015 approvata: è finita Ora chiedo a tutti coloro i quali non votarono favore della mia proposta, cosa preferirebbero ad oggi tra:
- Tassa forfettaria di 25.82 €, a prescindere dalla circolazione, solo per i veicoli iscritti nei Registri ai sensi dell'Art. 60 del C.d.S., ovvero i "veicoli di interesse storico e collezionistico", dunque potenzialmente dai 20 anni di vetustà
- Tassa di circolazione forfettaria di 25.82 € solo per i veicoli ultratrentennali a prescindere dall'iscrizione nei Registri, ovvero a prescindere che siano "veicoli di interesse storico e collezionistico" (nuova normativa approvata)
Sono convinto che, ad oggi, tanti farebbero la firma per la prima...
Il nesso c'è tant'è che il legislatore aveva previsto queste agevolazioni fiscali solo per quelli di particolare interesse storico, non per quelli di mero interesse storico, significando che li considera di più alto rango;
Ale non c'è alcun nesso a livello normativo.
la Cassazione non dice che non c'è nesso dice che uno riguarda la circolazione dei veicoli e l'altro le agevolazioni, evidenziando peraltro che queste sono concesse solo ai veicoli di particolare interesse storico, come ho appena scritto, non afferma che sono slegate. E comunque queste sentenze non hanno funzione nomofilattica.
Le hai mai lette le sentenze?
Quando mi riferivo ai veicoli di interesse storico oltre i 30 anni intendevo quelli iscritti in uno dei registri Asi ecc..., non quelli oltre i 30 e basta che non diverranno mai di interesse storico se non li si iscrive
Lo scrivi a me che vivo di normativa
Inoltre i veicoli di interesse storico e collezionistico non sono una categoria pari agli autocarri, autovetture, autobus ecc.. da te citati: essi sono sottocategorie della più ampia categoria "autoveicoli" e si tratta di categorie distinte tant'è che un' autovettura non può essere un'autocarro o un' autobus(evidente) mentre la qualità di interesse storico e collezionistico trascende queste categorie perchè sia un 'autobus che un'autovettura ben posson ricevere lo status di interesse storico ad un certo momento della loro vita.
Sei fuori strada, l'Art. 54 del C.d.S. prevede che gli autoveicoli si distinguano in:
"a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada."Quando uno di questi viene iscritto all'ASI ottiene la classificazione di "veicolo interesse storico e collezionistico" (nella mia firma trovi il link alle circolari per poter aggiornare la C.d.C.) ai sensi dell'Art. 60/4 del C.d.S.
Questa é una visione tua e di tanti, comunque ben diversa da quella di molti altri appassionati;
Questa è la visione della normativa, avvalorata più volte dalla Cassazione stessa. Comunque ora il problema non si pone più, all'ASI sonmo stati tolti i poteri e quindi non potranno più continuare con il metodo desueto in oggetto. Sarò molto curioso di leggere i dati delle iscrizioni del 2015 per aver riscontro del numero di veri appassionati che si iscriveranno.
solo nel reciproco riconoscimento si troveranno soluzioni durature ed efficaci.
Guardate ancora nello specchietto retrovisore ? Non sarà mai produttivo !
Io gioco ben diversamente.
Adesso si devono cercare altre visioni e focalizzare nuovi obiettivi.
Pensare ad una legge ad hoc è altamente improbabile, anche se ci si potrebbe lavorare, ma solo a patto di essere
tutti uniti, altrimenti lasciamo perdere da subito.
Cioè tu credi ancora che in italia il parlamento abbia un qualsivoglia potere decisionale?
Certo, chi detiene il potere esecutivo (Governo) non può fare nulla senza il benestare di chi detiene il potere legislativo (Parlamento). Non lo dice "Oversteer" ma la Costituzione
A me (e non solo a me) sembra che sia ostaggio dei voti di fiducia ormai da decenni, per non dire delle commissioni, vero covo di analfabeti.
Scusami ma non ti seguo, come potrebbe essere ostaggio il Parlamento quando è proprio questo che vota la fiducia al Governo?
Comunque giacché non si può parlare di politica la chiudo qui
Neanch'io scrivo di politica.