Sovrasterzo ha un'ampia conoscenza delle leggi, spesso complesse, che riguardano la nostra passione
Grazie ITRAEL, troppo buono, ma anch'io non sono infallibile
ma, questa volta mi lascia dubbioso al pari di Danpol:
La ricevuta di pagamento della tassa di circolazione deve essere presentata alle forze dell'ordine che ne dovessero fare richiesta che, testimoniando in caso di verifica, l'effettiva circolazione del mezzo, hanno pieno diritto di pretenderne la visione.
Sul "pieno diritto" non sono proprio concorde, siccome l'Art. 181 del C.d.S., seppur stravolto dal '98 con la L. 449/97, non cita di doverlo portare con se (tranne che per i motocicli ed i ciclomotori), bensì prevede che debba essere esposto, siccome il testo è rimasto, assurdamente, il medesimo:
"Art. 181. Esposizioni dei contrassegni per la circolazione
1. É fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con se i contrassegni stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180."Dunque, nel 181, non vi è mai stato obbligo di "portare con se" il contrassegno della tassa automobilistica anche per gli autoveicoli ed i restanti motoveicoli esclusi i motocicli (ed i ciclomotori), bensì di esporlo unicamente, mentre ciclomotori e motocicli dovevano averlo con se...
...però, come sappiamo bene, tale obbligo è cessato nel '98, siccome l'Art. 17/24 della L. 449/97 prescrive:
"A decorrere dal 1 gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con se il contrassegno stesso."Dunque, quanto in oggetto abroga buona parte del comma 1 del 181 (tranne il contrassegno dell'assicurazione, in sostanza), ed il comma 2 solo per i motocicli: dove sarebbe scritto l'obbligo di portare con se il contrassegno della tassa automobilistica su veicoli i quali non siano ciclomotori...?
Così come è scritta, il contrassegno della tassa automobilistica dovrebbero averlo con se solo i ciclomotori...
C'è davvero da discutere parecchio su questa norma, la quale ha stravolto un articolo senza effettivamente modificarlo nel testo, e "prevedendo" questa deroga del "portare con se" solo per i motocicli, venendo poi applicata agli autoveicoli ed ai restanti motoveicoli meramente come interpretazione senza dubbio opinabile, siccome il 181 non lo ha
mai previsto prima (abrogare "esporre" non significa sostituirlo con "portare con se").
Riporto per completezza anche l'Art. 180 del C.d.S. il quale non menziona mai la tassa automobilistica:
"Art. 180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con se i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con se la patente di guida prescritta, se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con se anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con se l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82. 4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con se la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.
5. Il conducente deve avere con sè il certificato di abilitazione o di formazione professionale; la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.
6. Abrogato
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 25 a euro 99.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e dall'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti."L'erario, non essendo presente fisicamente sulle strade, non ha modo di contestare il mancato pagamento ma potrebbe, senza possibilità di verifica, supporre, un mancato pagamento, dovuto ma, credo, passando da tassa di possesso a tassa di circolazione, non sia più di competenza dell'erario.
Lo è comunque, tant'è che l'organo accertatore procede a segnalazione all'Agenzia delle Entrate nel caso non si presentasse il contrassegno entro "x" giorni dal verbale.
Per quanto riguarda la ricevuta dell'ex proprietario, se è stata pagata per il 2014, penso che Danpol abbia diritto di richiederne una copia per essere in regola in caso di controllo entro la fine di quest'anno, delle forze dell'ordine.
Temo che la fotocopia non sia la stessa cosa.
Al di fuori di questa puntualizzazione, sarei curioso di sapere se a qualcuno dei forumisti è mai stata richiesta la ricevuta di pagamento della predetta tassa
Quoto!
Ho capito.
Ti ringrazio per il chiarimento.
Sarei curioso anche io di leggere eventuali testimonianze.