Autore Topic: tassa di circolazione e passaggio  (Letto 7546 volte)

Offline Danpol

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tassa di circolazione e passaggio
« il: 11 Ottobre 2014, 18:03:11 »
salve a tutti,

vorrei porre una domanda: la tassa di circolazione che si paga per un auto storica è personale?
cioè...ho comprato da poco un auto storica, e ho chiesto al precedente proprietario di fornirmi la ricevuta di pagamento della tassa (dal momento che lui ci circolava), ma mi ha risposto che è personale, quindi io, nuovo proprietario dovrei pagarla per conto mio se voglio circolare...
Vi risulta?

Grazie.

Offline ITRAEL

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Re: tassa di circolazione e passaggio
« Risposta #1 il: 11 Ottobre 2014, 19:07:07 »
salve a tutti,

vorrei porre una domanda: la tassa di circolazione che si paga per un auto storica è personale?
cioè...ho comprato da poco un auto storica, e ho chiesto al precedente proprietario di fornirmi la ricevuta di pagamento della tassa (dal momento che lui ci circolava), ma mi ha risposto che è personale, quindi io, nuovo proprietario dovrei pagarla per conto mio se voglio circolare...
Vi risulta?

Grazie.
La tassa di circolazione è legata al proprietario che, appunto, circola. Per quello che ne so, all'inizio di ogni anno, il proprietario, se circola, dovrebbe pagare quanto previsto dalla tua regione e conservare in auto, la ricevuta, per eventuali controlli di vigilanza. Al termine dell'anno, quella ricevuta perde totalmente di valore perchè non ha significato fiscale, al contrario della tassa di possesso e quindi, nell'acquisto di un'auto "moderna" la copia della ricevuta di tassa di possesso pagata, può servire a qualcosa in caso di controlli fiscali(anche se è la data del passaggio di proprietà che fa testo), nel caso di un mezzo storico, no.
 
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Offline Sovrasterzo

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Re: tassa di circolazione e passaggio
« Risposta #2 il: 11 Ottobre 2014, 19:44:50 »
salve a tutti,

vorrei porre una domanda: la tassa di circolazione che si paga per un auto storica è personale?
cioè...ho comprato da poco un auto storica, e ho chiesto al precedente proprietario di fornirmi la ricevuta di pagamento della tassa (dal momento che lui ci circolava), ma mi ha risposto che è personale, quindi io, nuovo proprietario dovrei pagarla per conto mio se voglio circolare...
Vi risulta?

Grazie.
La tassa automobilistica è sempre legata al veicolo, sia che si tratti di "possesso", che di "circolazione" (per le "storiche"). La tassa di circolazione è dovuta annualmente (25,82 €), solo se circola effettivamente, ma se per l'annualità in corso è già stata pagata il problema non si pone. Con "è personale", intendeva probabilmente che, in caso di controlli, questi vengono fatti sul proprietario registrato al PRA nel periodo di interesse, dunque è corretto che la ricevuta la conservi lui.

PS: Te l'ha mostrata la ricevuta? Se ci tieni potresti farti fare una fotocopia.

La tassa di circolazione è legata al proprietario che, appunto, circola.
E' legata al veicolo, tant'è che l'Art. 63/4 della Legge 342/2000 specifica "i veicoli sono assoggettati" non il proprietario, ergo, va pagata per ogni storica posseduta circolante, non una volta all'anno per tutte come proprietario unico.

Citazione
Per quello che ne so, all'inizio di ogni anno, il proprietario, se circola, dovrebbe pagare quanto previsto dalla tua regione e conservare in auto, la ricevuta, per eventuali controlli di vigilanza. Al termine dell'anno, quella ricevuta perde totalmente di valore perchè non ha significato fiscale, al contrario della tassa di possesso e quindi, nell'acquisto di un'auto "moderna" la copia della ricevuta di tassa di possesso pagata, può servire a qualcosa in caso di controlli fiscali(anche se è la data del passaggio di proprietà che fa testo), nel caso di un mezzo storico, no.
La normativa tratta di tassa automobilistica, preservando un trattamento differente per le "storiche", trattando appunto di "circolazione" e non di "possesso", ma le metodiche sono le medesime, se non per la cifra forfettaria.

Di seguito l'Art. 63 della L. 342/2000 (saliente il comma 4):

"Art. 63. Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli."

Offline Danpol

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Re: tassa di circolazione e passaggio
« Risposta #3 il: 11 Ottobre 2014, 19:57:48 »
Intanto grazie per aver risposto.

Citazione
La tassa automobilistica è sempre legata al veicolo, sia che si tratti di "possesso", che di "circolazione" (per le "storiche"). La tassa di circolazione è dovuta annualmente (25,82 €), solo se circola effettivamente, ma se per l'annualità in corso è già stata pagata il problema non si pone. Con "è personale", intendeva probabilmente che, in caso di controlli, questi vengono fatti sul proprietario registrato al PRA nel periodo di interesse, dunque è corretto che la ricevuta la conservi lui
Scusa, ma appunto NON essendo tassa di possesso, quindi tributo erariale, non vi sarebbe ragione per cui il pra o chi per esso, che so, l'agenzia delle entrare, faccia dei controlli fiscali. Infatti poichè la tassa si paga solo se si circola, spetterebbe soltanto alle forze dell'ordine l'eventuale verifica nel corso di normali controlli stradali, sbaglio?
Dunque se l'annualità è stata pagata,  secondo il mio ragionamento, dovrebbe seguire il veicolo, chiunque ne sia il proprietario attuale...no?


Citazione
PS: Te l'ha mostrata la ricevuta? Se ci tieni potresti farti fare una fotocopia.

posso anche farmi fare la copia, ma se mi fermano per un controllo non credo possa essere ritenuta valida...
La questione non è di tenerci...è di evitare una multa!

Offline ITRAEL

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Re: tassa di circolazione e passaggio
« Risposta #4 il: 11 Ottobre 2014, 21:24:01 »
Scusa, ma appunto NON essendo tassa di possesso, quindi tributo erariale, non vi sarebbe ragione per cui il pra o chi per esso, che so, l'agenzia delle entrare, faccia dei controlli fiscali. Infatti poichè la tassa si paga solo se si circola, spetterebbe soltanto alle forze dell'ordine l'eventuale verifica nel corso di normali controlli stradali, sbaglio?
Dunque se l'annualità è stata pagata,  secondo il mio ragionamento, dovrebbe seguire il veicolo, chiunque ne sia il proprietario attuale...no?


posso anche farmi fare la copia, ma se mi fermano per un controllo non credo possa essere ritenuta valida...
La questione non è di tenerci...è di evitare una multa!
Sovrasterzo ha un'ampia conoscenza delle leggi, spesso complesse, che riguardano la nostra passione ma, questa volta mi lascia dubbioso al pari di Danpol:
La ricevuta di pagamento della tassa di circolazione deve essere presentata alle forze dell'ordine che ne dovessero fare richiesta che, testimoniando in caso di verifica, l'effettiva circolazione del mezzo, hanno pieno diritto di pretenderne la visione.
L'erario, non essendo presente fisicamente sulle strade, non ha modo di contestare il mancato pagamento ma potrebbe, senza possibilità di verifica, supporre, un mancato pagamento, dovuto ma, credo, passando da tassa di possesso  a tassa di circolazione, non sia più di competenza dell'erario.
Per quanto riguarda la ricevuta dell'ex proprietario, se è stata pagata per il 2014, penso che Danpol abbia diritto di richiederne una copia per essere in regola in caso di controllo entro la fine di quest'anno, delle forze dell'ordine.
A partire dal 1/1/2015, dovrà pagare la tassa di circolazione per l'anno in corso e, come già detto, tenerne la ricevuta disponibile durante la circolazione.
Al di fuori di questa puntualizzazione, sarei curioso di sapere se a qualcuno dei forumisti è mai stata richiesta la ricevuta di pagamento della predetta tassa  ::)

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Offline Sovrasterzo

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Re: tassa di circolazione e passaggio
« Risposta #5 il: 11 Ottobre 2014, 21:27:09 »
Intanto grazie per aver risposto.
Figurati.

Citazione
Scusa, ma appunto NON essendo tassa di possesso, quindi tributo erariale, non vi sarebbe ragione per cui il pra o chi per esso, che so, l'agenzia delle entrare, faccia dei controlli fiscali. Infatti poichè la tassa si paga solo se si circola, spetterebbe soltanto alle forze dell'ordine l'eventuale verifica nel corso di normali controlli stradali, sbaglio?
Hai ragione, ma non si sa mai se in futuro, per qualunque motivo non risultasse qualcosa, sarebbe comunque una ricevuta a suo favore, dunque è per questo che credo preferisca non liberarsene. Non è nuova la questione di richieste di pagamento non in esenzione dopo anni.

Citazione
Dunque se l'annualità è stata pagata,  secondo il mio ragionamento, dovrebbe seguire il veicolo, chiunque ne sia il proprietario attuale...no?
Si, segue  il veicolo, non il proprietario. Non credo che il suo problema siano i 25€ circa, te li potrebbe chiedere e fine, penso che preferisca piuttosto tenersi la ricevuta in via cautelativa (parere mio).

Citazione
posso anche farmi fare la copia, ma se mi fermano per un controllo non credo possa essere ritenuta valida...
Vero.

Citazione
La questione non è di tenerci...è di evitare una multa!
Premesso che non è un delitto, quindi nessuna multa ;) la sanzione amministrativa come potrebbe essere applicata senza sapere che il tal veicolo è "storico"? Come noto sia l'ADS che il CRS non si è tenuti a portarli con se, se non per vantaggi personali (luci spente di giorno fuori dai centri urbani ed eventuali esenzioni dei blocchi del traffico ove concesse), sempre che tu non faccia quanto ho in firma in merito all'aggiornamento della carta di circolazione. In sostanza il problema ce l'hanno solo le ultratrentennali, siccome sono in esenzione automatica, ma tra i 20 e i 30 anni bisogna che il veicolo sia iscritto. Non è un invito a non pagare, ci mancherebbe altro, meramente cerco di evidenziare come quanto previsto dall'Art. 181 del C.d.S. (integrato dall'Art. 17/27 della L. 449/1997) sia, a mio avviso, curioso. Addirittura i motocicli non sono tenuti a portarlo con se, come potranno mai sanzionarli senza controlli del PRA/ACI/Agenzia delle Entrate? E' tutto molto confuso.

PS: Qui c'è qualcuno che si è sentito chiedere la tassa di circolazione ad un controllo? Se si, era un veicolo con più o meno di 30 anni? Io per le storiche tra 20 e 30 anni non l'ho mai sentito, ma attendo le vostre testimonianze.

Offline Danpol

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Re: tassa di circolazione e passaggio
« Risposta #6 il: 11 Ottobre 2014, 21:40:32 »
Ho capito.
Ti ringrazio per il chiarimento.
Sarei curioso anche io di leggere eventuali testimonianze.

Offline Sovrasterzo

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Re: tassa di circolazione e passaggio
« Risposta #7 il: 11 Ottobre 2014, 22:04:05 »
Sovrasterzo ha un'ampia conoscenza delle leggi, spesso complesse, che riguardano la nostra passione
Grazie ITRAEL, troppo buono, ma anch'io non sono infallibile :)

Citazione
ma, questa volta mi lascia dubbioso al pari di Danpol:
La ricevuta di pagamento della tassa di circolazione deve essere presentata alle forze dell'ordine che ne dovessero fare richiesta che, testimoniando in caso di verifica, l'effettiva circolazione del mezzo, hanno pieno diritto di pretenderne la visione.
Sul "pieno diritto" non sono proprio concorde, siccome l'Art. 181 del C.d.S., seppur stravolto dal '98 con la L. 449/97, non cita di doverlo portare con se (tranne che per i motocicli ed i ciclomotori), bensì prevede che debba essere esposto, siccome il testo è rimasto, assurdamente, il medesimo:

"Art. 181. Esposizioni dei contrassegni per la circolazione

1. É fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con se i contrassegni stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180."


Dunque, nel 181, non vi è mai stato obbligo di "portare con se" il contrassegno della tassa automobilistica anche per gli autoveicoli ed i restanti motoveicoli esclusi i motocicli (ed i ciclomotori), bensì di esporlo unicamente, mentre ciclomotori e motocicli dovevano averlo con se...

...però, come sappiamo bene, tale obbligo è cessato nel '98, siccome l'Art. 17/24 della L. 449/97 prescrive:

"A decorrere dal 1 gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con se il contrassegno stesso."

Dunque, quanto in oggetto abroga buona parte del comma 1 del 181 (tranne il contrassegno dell'assicurazione, in sostanza), ed il comma 2 solo per i motocicli: dove sarebbe scritto l'obbligo di portare con se il contrassegno della tassa automobilistica su veicoli i quali non siano ciclomotori...?

Così come è scritta, il contrassegno della tassa automobilistica dovrebbero averlo con se solo i ciclomotori...

C'è davvero da discutere parecchio su questa norma, la quale ha stravolto un articolo senza effettivamente modificarlo nel testo, e "prevedendo" questa deroga del "portare con se" solo per i motocicli, venendo poi applicata agli autoveicoli ed ai restanti motoveicoli meramente come interpretazione senza dubbio opinabile, siccome il 181 non lo ha mai previsto prima (abrogare "esporre" non significa sostituirlo con "portare con se").

Riporto per completezza anche l'Art. 180 del C.d.S. il quale non menziona mai la tassa automobilistica:

"Art. 180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con se i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con se la patente di guida prescritta, se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con se anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con se l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82. 4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con se la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.
5. Il conducente deve avere con sè il certificato di abilitazione o di formazione professionale; la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.
6. Abrogato
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 25 a euro 99.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e dall'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti."


Citazione
L'erario, non essendo presente fisicamente sulle strade, non ha modo di contestare il mancato pagamento ma potrebbe, senza possibilità di verifica, supporre, un mancato pagamento, dovuto ma, credo, passando da tassa di possesso  a tassa di circolazione, non sia più di competenza dell'erario.
Lo è comunque, tant'è che l'organo accertatore procede a segnalazione all'Agenzia delle Entrate nel caso non si presentasse il contrassegno entro "x" giorni dal verbale.

Citazione
Per quanto riguarda la ricevuta dell'ex proprietario, se è stata pagata per il 2014, penso che Danpol abbia diritto di richiederne una copia per essere in regola in caso di controllo entro la fine di quest'anno, delle forze dell'ordine.
Temo che la fotocopia non sia la stessa cosa.

Citazione
Al di fuori di questa puntualizzazione, sarei curioso di sapere se a qualcuno dei forumisti è mai stata richiesta la ricevuta di pagamento della predetta tassa  ::)
Quoto!  ;)

Ho capito.
Ti ringrazio per il chiarimento.
Sarei curioso anche io di leggere eventuali testimonianze.
:)
« Ultima modifica: 11 Ottobre 2014, 22:14:05 da Sovrasterzo »

Offline giorgio47

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Re: tassa di circolazione e passaggio
« Risposta #8 il: 12 Ottobre 2014, 11:03:00 »
Credo che, oltre tutte le corrette considerazioni fatte più sopra, si abbia il diritto di avere almeno la copia della ricevuta della suddetta tassa, e che poi, in caso di contestazione, si debba anche richiedere l'originale. L'auto, moderna o d'epoca che sia, è un bene mobile registrato, e come tale il proprietario è tenuto, ed ha diritto, ad avere tutti i documenti relativi al bene stesso.

Offline aldoz

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Re: tassa di circolazione e passaggio
« Risposta #9 il: 12 Ottobre 2014, 17:46:28 »
Io ho l'impressione che le forze dell'ordine abbiano "perso l'abitudine" ad occuparsi della tassa di possesso/circolazione.

Nel corso dei, pochissimi, controlli i cui mi sono trovato (stavo per scrivere "subiti" ma mi è sembrato fuori luogo) sia con la macchina che con la moto, ma non storiche, non mi è mai stata richiesta la tassa di circolazione ma solo l'assicurazione che al giorno d'oggi, soprattutto nelle grandi città, sembra essere la principale preoccupazione.

Anche il fatto che una volta pagata, la tassa, sia valida di fatto dal primo gennaio al 31 dicembre rende di fatto indifferente anche il momento del pagamento... sarebbe molto più sensato farla valere per un anno da quando la paghi, allora si che veramente sarebbe possibile non pagarla quando non si circola, così com'è per non pagarla bisogna stare fermi per un intero anno solare.

Devo anche ammettere che, prima di leggere questa discussione e i riferimenti legislativi citati, sono stato portato a prendere per buona la "leggenda metropolitana" che addirittura le forze dell'ordine, ad esclusione della guardia di finanza, non avessero più il diritto di richiedere il tagliando della tassa di possesso proprio a causa della natura "fiscale" della tassa stessa.

In ogni caso il tagliando ha sempre viaggiato a bordo delle macchine e della moto, sia storiche che non, sotto sotto sono comunque convinto che sia meglio :-)

Offline Sovrasterzo

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Re: tassa di circolazione e passaggio
« Risposta #10 il: 12 Ottobre 2014, 22:28:46 »
Credo che, oltre tutte le corrette considerazioni fatte più sopra, si abbia il diritto di avere almeno la copia della ricevuta della suddetta tassa, e che poi, in caso di contestazione, si debba anche richiedere l'originale. L'auto, moderna o d'epoca che sia, è un bene mobile registrato, e come tale il proprietario è tenuto, ed ha diritto, ad avere tutti i documenti relativi al bene stesso.
Capisco il tuo punto di vista.

Io ho l'impressione che le forze dell'ordine abbiano "perso l'abitudine" ad occuparsi della tassa di possesso/circolazione.
Anche perché, come dimostrato sopra, la possono chiedere solo ed esclusivamente ai ciclomotori.

Citazione
Nel corso dei, pochissimi, controlli i cui mi sono trovato (stavo per scrivere "subiti" ma mi è sembrato fuori luogo) sia con la macchina che con la moto, ma non storiche, non mi è mai stata richiesta la tassa di circolazione ma solo l'assicurazione che al giorno d'oggi, soprattutto nelle grandi città, sembra essere la principale preoccupazione.
Giustamente, siccome sia l'Art. 181 del C.d.S. che l'Art. 17/24 della L. 449/97 non trattano mai di "storiche", bensì di categorie di veicoli (autoveicoli, ecc.), ponendo l'obbligo solo per i ciclomotori, dunque tutti i ciclomotori devono avere con se la ricevuta, non solo quelli "storici" (questo chiaramente perché non sono iscritti al PRA), per cui rimango fermamente convinto che la norma non obblighi questo, tant'è non ho mai sentito un appassionato di storiche che fosse uno venirmi a raccontare di questo accertamento fattogli.

Attendo comunque testimonianze dagli Amici del Forum.

Citazione
Anche il fatto che una volta pagata, la tassa, sia valida di fatto dal primo gennaio al 31 dicembre rende di fatto indifferente anche il momento del pagamento... sarebbe molto più sensato farla valere per un anno da quando la paghi, allora si che veramente sarebbe possibile non pagarla quando non si circola, così com'è per non pagarla bisogna stare fermi per un intero anno solare.
Anch'io ho letto sul sito dell'ACI questo (come anche in merito all'"obbligo" dell'iscrizione ASI...) ma non trovo la norma che lo evidenzi.

Citazione
Devo anche ammettere che, prima di leggere questa discussione e i riferimenti legislativi citati, sono stato portato a prendere per buona la "leggenda metropolitana" che addirittura le forze dell'ordine, ad esclusione della guardia di finanza, non avessero più il diritto di richiedere il tagliando della tassa di possesso proprio a causa della natura "fiscale" della tassa stessa.
Leggendo la norma a fondo si evince che possa essere chiesta solo ai ciclomotori.

Citazione
In ogni caso il tagliando ha sempre viaggiato a bordo delle macchine e della moto, sia storiche che non, sotto sotto sono comunque convinto che sia meglio :-)
Si, ma il doversi piegare alle assurdità continuamente è davvero triste. La Cassazione sentenzia contro l'obbligo d'iscrizione all'ASI, ma continuiamo ad iscriverci; la legge non dice che possano chiederci la ricevuta della tassa di circolazione, ma se lo fanno va bene lo stesso e se ci sanzionano paghiamo. Aldoz capisco bene il tuo punto di vista, da persona senz'altro navigata di questa nazione allo sbando, ma con tutto il rispetto non lo condivido. Io pagherò come sempre il tributo, così come l'Art. 63 della L. 342/2000 prescrive, ma non lo porterò con me (siccome nessuna norma me lo impone come dimostrato), e spero di venire sanzionato in merito, così da poter opporre ricorso, ed arrivare fino alla Cassazione. Poi staremo a vedere, norme alla mano, se avrò ragione io o loro.

PS:

In questo momento mi manca solo la coppola messa alla bersagliera come Fantozzi!  ;D 8)
« Ultima modifica: 12 Ottobre 2014, 22:44:54 da Sovrasterzo »

Offline orso

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Re: tassa di circolazione e passaggio
« Risposta #11 il: 12 Ottobre 2014, 23:08:18 »
...
In questo momento mi manca solo la coppola messa alla bersagliera come Fantozzi!  ;D 8)

non ci credo, ma sei simpatico  :D

Offline Sovrasterzo

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Re: tassa di circolazione e passaggio
« Risposta #12 il: 12 Ottobre 2014, 23:34:05 »
non ci credo, ma sei simpatico  :D
Ehehehhe grazie :) Ma a cosa non credi, alla coppola o al resto?  8)

Offline valetri75

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Re: tassa di circolazione e passaggio
« Risposta #13 il: 13 Ottobre 2014, 08:40:32 »
Le Forze dell'Ordine in sede di controllo non richiedono più la ricevuta del pagamento della tassa di possesso (o di circolazione per le storiche) semplicemente perchè, non essendo più obbligatorio portarla a bordo dell'auto, in caso di mancata possibilità di visione, non è possibile alcuna contestazione; in buona sostanza, se il conducente non è più obbligato a portrala con sè, qualora io gliela richieda e lui mi risponde che non ce l'ha, io cosa gli contesto? Nulla, quindi è inutile chiederla...

Offline Sovrasterzo

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Re: tassa di circolazione e passaggio
« Risposta #14 il: 13 Ottobre 2014, 11:14:39 »
Le Forze dell'Ordine in sede di controllo non richiedono più la ricevuta del pagamento della tassa di possesso (o di circolazione per le storiche) semplicemente perchè, non essendo più obbligatorio portarla a bordo dell'auto, in caso di mancata possibilità di visione, non è possibile alcuna contestazione; in buona sostanza, se il conducente non è più obbligato a portrala con sè, qualora io gliela richieda e lui mi risponde che non ce l'ha, io cosa gli contesto? Nulla, quindi è inutile chiederla...
Quoto in toto.

Se qualcuno ha esperienze di richiesta da parte delle F.d.O. in merito alla tassa automobilistica su veicoli i quali non siano ciclomotori, cortesemente la riporti, perché benché scriva l'ACI sul proprio sito, la normativa prevede l'obbligo solo ed esclusivamente per i ciclomotori, come dimostrato sopra con tutti i riferimenti.

 

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