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Il mondo delle auto d'epoca => Immatricolazioni, Bollo, ASI => Topic aperto da: Sovrasterzo - 13 Dicembre 2013, 22:32:23

Titolo: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: Sovrasterzo - 13 Dicembre 2013, 22:32:23
Così come già riportato in passato da dariodb (http://forum.passioneauto.it/index.php?action=profile;u=15623), il quale colgo l'occasione di ringraziare nuovamente, la sentenza n. 3837 della Corte di Cassazione (http://www.dottorini.com/57%29%20Sentenza%2001_sito.pdf) rigettò il ricorso proposto dalla Regione Emilia Romagna nei confronti di un contribuente, in merito alla mancata presentazione della documentazione comprovante l'iscrizione del veicolo nei Registri previsti, per poter usufruire dell'agevolazione fiscale prevista dall'Art. 63 della Legge 342/2000 (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000;342).
Nella sentenza venne specificato senza dubbio alcuno come non esistesse, esattamente come ad oggi, alcun obbligo di doversi iscrivere all'ASI per poter beneficiare dell'esenzione/riduzione dalla tassa di proprietà e dall'IPT, ovvero come non fosse/sia assolutamente necessario richiedere l'ADS, siccome la normativa prevede unicamente che i Registri incaricati debbano produrre una determinazione annuale, individuante i veicoli e le condizioni previste, alla quale ci si debba attenere.
Per di più questo è stato ribadito, facendo riferimento alla sentenza citata precedentemente, con la sentenza n. 23624 della Corte di Cassazione (http://www.dottorini.com/Cassazione_25-09-2013.pdf), nella quale è stato chiaramente precisato che l'autocertificazione sia valida.
Dunque, alla luce di questo, un'autocertificazione della corrispondenza del veicolo a tale determinazione è ben sufficiente per poter beneficiare dell'esenzione/riduzione inerente al "bollo" ed all'IPT, rendendo l'ADS totalmente inutile.

La stessa Regione Emilia Romagna, però, ha tuttora in vigore la Legge Regionale n. 15 del 21/12/2012 (http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&dl=77014925-08e7-75f4-80eb-50e550122440&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=10&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=tit2), entrata in vigore il 22/12/2012, la quale, all'Art. 7, stabilisce:

"Art. 7 Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli

1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
2. Dal 1° gennaio 2013 gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d’interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dal relativo regolamento attuativo, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. Ai fini dell’esonero fiscale, la certificazione d’iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche è prodotta alla Regione.
3. Fino al 31 dicembre 2012 la determinazione dell’Automobilclub storico italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche della Federazione motociclistica italiana (FMI), con cui sono individuati i veicoli ed i motoveicoli di anzianità tra i venti e i trenta anni, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di particolare interesse storico e collezionistico, prevista dall’articolo 63, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è valida per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dalla data del suo rilascio. L’esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale, sorto in virtù di tale disciplina, permane anche negli anni successivi solo nei confronti dell’intestatario del veicolo che ha richiesto all’ASI o alla FMI il rilascio della determinazione stessa.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica regionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche). In caso di omesso pagamento è accertata la violazione del mancato pagamento della tassa di circolazione con contestuale applicazione della sanzione amministrativa nella misura di euro 300,00 per gli autoveicoli e nella misura di euro 150,00 per i motoveicoli, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)."


Considerazioni:

1) In merito al comma 2, viene in pratica prescritto di presentare l'ADS, ovvero di iscrivere nei Registri il veicolo ottenendo tale documentazione, a prescindere dal fatto che la Legge 342/2000 preveda tutt'altro (Legge dell Stato).

2) In merito al comma 3, si prescrive il decadimento retroattivo di un diritto legato al veicolo facendo  riferimento al cambiamento del proprietario di esso, per di più facendo riferimento ad una fantomatica "richiesta" di una "determinazione" da parte del singolo, quando la determinazione annuale è generale e non assolutamente richiesta dai singoli.

3) Mi sorge il dubbio, o meglio mi vuole sorgere, che con il termine improprio "determinazione" e "certificazione di iscrizione" volessero intendere rispettivamente l'ADS ed il CRS, ovvero, per "determinazione" un documento prettamente ai fini fiscali, mentre con "certificazione di iscrizione" un documento riportante anche le caratteristiche tecniche (il CRS previsto dal D.M. 17/12/2009). Parere prettamente personale, sottolineo.

Dunque:

Com'è possibile che una Legge Regionale scavalchi spudoratamente una Legge dello Stato? Per di più, come se non bastasse, in seguito a tali sentenze che addirittura riguardano proprio la Regione in questione?
Titolo: Re: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: nigel68 - 14 Dicembre 2013, 07:39:13
I conflitti di attribuzione, poteri e competenze tra stato e regioni sono da sempre all'origine di infinite diatribe burocratiche. Ora, fatto salvo che esistono più avvocati iscritti al Collegio di Roma che in tutta la Francia :D , siccome la questione coinvolge aspetti fiscali, ho l'impressione che in italia fanno tutti a gara per picchiarla nel gnau al contribuente. La tassa automobilistica viene determinata in italia per legge dello Stato, ma affidata in riscossione alle Regioni, tanto per dare loro un contentino mascherato da "federalismo fiscale" (come con altri tributi) in cambio dei tagli ai trasferimenti. E' inutile, è un cane che si morde la coda, occorre una riforma globale dell'impianto generale della legislazione tributaria, come della Costituzione ma non è argomento di questo forum.
Titolo: Re: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: Sovrasterzo - 14 Dicembre 2013, 11:26:43
Sono d'accordo con il tuo parere, ma a mio avviso la Regione in questione ha palesemente sconfinato dalle sue competenze, perchè seppur la Costituzione le attribuisce dei poteri legislativi limitati al proprio territorio, questi non sono assolutamente in merito a materia di carattere nazionale, mentre questa lo è chiaramente (L. 342/2000, per di più citata nelle due sentenze della Cassazione, addirittura nei confronti della stessa Regione).

Ritengo dunque che i commi 2 e 3 dell'Art. 7 di questa legge siano assolutamente incostituzionali, ma il problema è che non so proprio cosa debbano fare per riuscire a renderli tali, perchè sembra proprio che questi delle Regioni siano intoccabili a dir poco.

Spero che dariodb abbia in serbo qualche importante novità.
Titolo: Re: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: Sovrasterzo - 15 Dicembre 2013, 18:28:22
Esiste un precedente! La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 288 del 19/12/2012 (http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=288), sancì l'incostituzionalità di parte della Legge Regionale della Regione Marche n. 28 del 28/12/2011, ovvero dell'Art. 10 (per ciò che ci interessa), il quale fu ritenuto tale siccome legiferava, in merito alla tassa automobilistica, su questioni già previste dalla Legge Statale.
Seppur non riguardi propriamente la tassa di circolazione per le auto "storiche", il discorso non cambia, il punto è che anche la Regione Emilia Romagna ha fatto lo stesso errore, ovvero ha legiferato su questioni già previste a livello nazionale.

Riporto il passaggio saliente della sentenza in oggetto:

"Se ne desume che la Regione, con riferimento alla tassa automobilistica che, in tale contesto, si qualifica come tributo proprio derivato:

a) non può modificarne il presupposto ed i soggetti d'imposta (attivi e passivi);
b) può modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell’art. 24 del d.lgs. n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell’anno precedente);
c) può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale."


Inoltre, con la risoluzione 112/E del 29/11/2011 dell'Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2011/novembre+2011+risoluzioni/risoluzione+112+del+29+11+2011/RIS+112e+del+29+11+11.pdf), che ha valenza nazionale, è stato chiarito che "l'attestazione" rilasciata dall'ASI (in pratica l'ADS) è necessaria solo se il veicolo non sia compreso nella determinazione annuale che deve essere prodotta dall'ASI.

Riporto il passaggio saliente della risoluzione in oggetto:

"L'esenzione dalla tassa automobilistica trova, quindi, applicazione qualora il veicolo sia compreso nelle apposite determinazioni predisposte dai suddetti enti che individuano in maniera definita le tipologie di veicoli in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 63, comma 2, per beneficiare delle agevolazioni fiscali in commento.
In assenza di specifica individuazione dei veicoli nelle suddette determinazioni, il contribuente potrà documentare con un’attestazione rilasciata dall’ASI o dalla FMI che il proprio veicolo ultraventennale è considerato di “particolare interesse storico e collezionistico” in quanto possiede i requisiti prescritti dalla norma agevolativa (articolo 63, comma 2, lettere a, b e c).
Con riferimento al quesito in esame, tenuto conto che il contribuente rappresenta che il proprio motoveicolo risulta specificamente individuato nell’elenco dei modelli indicati nella determinazione della FMI per il 2011 dallo stesso prodotta, si ritiene che possa trovare applicazione il regime di esenzione disciplinato dall’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 per i veicoli ultraventennali di “particolare interesse storico e collezionistico”."


Nel quesito si tratta di un motoveicolo e di conseguenza della FMI, ma il discorso è il medesimo, come chiarito in precedenza, per gli autoveicoli e l'ASI.
Titolo: Re: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: nigel68 - 15 Dicembre 2013, 19:58:17
Si ma a me la Corte Costituzionale fa ridere, è il solito organismo di parrucconi messi li dalla politica all'interno di un sistema legislativo intoccabile. In un paese serio il giorno dopo della sentenza, la legge regionale delle Marche era abolita, e il consiglio regionale obbligato a farne una nuova entro 10 giorni.
Titolo: Re: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: orso - 15 Dicembre 2013, 22:16:00
Grazie per aver fatto il punto sugli svilupppi giuridici, che rientrano in un ben più ampio scontro di poteri in atto lungo tutta la Nazione;
di sbagliato c'é il metodo, cioé tutto quanto é importante per progredire veramente.  ;)

http://forum.passioneauto.it/index.php?topic=6771.0

Si era detto sia delle Regioni...
Di fatto tutto resta invariato !…..Su questo contano le Regioni che sono il vero "drago" (non Asi o altri) contro cui rivolgere le proprie ire, costruttivamente sia chiaro.

...come del fatto che il conflitto non potrà mai essere foriero di soluzioni valide e stabili.
….. Sicuramente il settore del motorismo storico andrà ristrutturato, applicando le normative già in uso in altri Paesi Europei, alla realtà italica.
Una soluzione condivisa non sarà mai trovata in un Tribunale della Repubblica, un vero dialogo riformatore non potrà mai essere avviato con questo linguaggio e settaggio in avversariale competitivo.
Confido in un futuro migliore.
 
Titolo: Re: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: Sovrasterzo - 16 Dicembre 2013, 01:00:56
In un paese serio il giorno dopo della sentenza, la legge regionale delle Marche era abolita, e il consiglio regionale obbligato a farne una nuova entro 10 giorni.
Nigel capisco bene il tuo punto di vista in generale, ma in questo caso non fu dichiarata incostituzionale tutta la Legge Regionale in questione, bensì unicamente gli Artt. 10 e 22 di essa (a noi interessa solo l'Art. 10).
Successivamente alla sentenza quegli Artt. persero effettivamente di validità, come si può leggere dal testo in vigore della legge in questione (che ho purtroppo dimenticato di linkare in precedenza... :-[) e non vi fu più legiferato in merito proprio perchè non è possibile dal momento che sarebbe stata nuovamente scavalcata la normativa nazionale; dunque le cose andarono come previsto.

Questo è il testo in vigore della Legge Regionale della Regione Marche n. 28 del 28/12/2011 (http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1706#art10)

Come puoi vedere agli Artt. 10 e 22 sono stati riportati i riferimenti alla sentenza, dunque non sono più in vigore, ragione in più per portare anche la L.R. dell'Emilia Romagna di fronte alla Corte Costituzionale, e chiudere una volta per tutte questa farsa dell'autocertificazione.

Grazie per aver fatto il punto sugli svilupppi giuridici
Grazie Orso :)

Citazione
http://forum.passioneauto.it/index.php?topic=6771.0

Si era detto sia delle Regioni...
...come del fatto che il conflitto non potrà mai essere foriero di soluzioni valide e stabili.
Hai ragione, ma qui il punto principale voleva essere il fatto che Enti inferiori allo Stato volessero superare quest'ultimo, per di più facendo orecchie da mercante di fronte a sentenze di tutti i tipi, volendo poi qui capire la strada da poter perseguire per vedere valsi i nostri diritti, ovvero quelli precisati più e più volte dalla Cassazione, dalla Corte Costituzionale e dall'Agenzia delle Entrate.

PS: Le tempistiche inerenti alle varie sentenze, leggi, ecc. sono molto singolari, perchè tutte comprese in un lasso di tempo decisamente stretto...
Titolo: Re: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: orso - 16 Dicembre 2013, 19:24:35
... Hai ragione, ma qui il punto principale voleva essere il fatto che Enti inferiori allo Stato volessero superare quest'ultimo, ...
Comprendo il tuo disorientamento che lo stesso é di tutta una Nazione!
Non a caso ho parlato di scontro di poteri e, soprattutto,
che di sbagliato c'é il metodo, cioé tutto quanto é importante per progredire veramente.
Questo é un forum che serve da relax ed é giusto, oltre che da furbi, non parlare di politica;
allora mi fermo qui, anche perché dall'estero le cose si vedono diversamente.  :)


Titolo: Re: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: Sovrasterzo - 16 Dicembre 2013, 21:43:42
Questo é un forum che serve da relax ed é giusto, oltre che da furbi, non parlare di politica;
allora mi fermo qui, anche perché dall'estero le cose si vedono diversamente.  :)
Capisco  :)
Titolo: Re: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: dariodb - 12 Gennaio 2014, 07:22:40
Buongiorno a tutti ed in particolare a Sovrasterzo che ha aperto questo post e con il quale mi scuso se non gli ho risposto prima.
A Sovrsterzo chiedo di dirmi cosa cortesemente vorrebbe sapere da me che tutto sommato sono un "manovale del diritto", sebbene quasi tutto quello che c'è in rete, ottenuto nei vari tribunali, è da me stato "sponsorizzato".
Buona giornata.
dariodb

http://www.dottorini.com/auto-e-moto-storiche/
Titolo: Re: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: Sovrasterzo - 12 Gennaio 2014, 12:23:06
Buongiorno a tutti ed in particolare a Sovrasterzo che ha aperto questo post e con il quale mi scuso se non gli ho risposto prima.
Figurati Dario, nessun problema  :)

Citazione
A Sovrsterzo chiedo di dirmi cosa cortesemente vorrebbe sapere da me che tutto sommato sono un "manovale del diritto", sebbene quasi tutto quello che c'è in rete, ottenuto nei vari tribunali, è da me stato "sponsorizzato".
Manovale...? Sei il più esperto in assoluto su questo argomento!!!  ;)

Comunque quello che avrei voluto sapere trattasi del'esatto modus operandi per far si che tutta la varia giurisprudenza, la quale ha senza dubbio stabilito che l'autocertificazione sia più che sufficiente, possa venire finalmente rispettata. Dunque:

Qual'è la prassi esatta per far si che i commi 2 e 3 dell'Art.7 della L.R. n. 15 del 21/12/2012 della Regione Emilia Romagna (http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&dl=77014925-08e7-75f4-80eb-50e550122440&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=10&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=tit2) facciano la fine che meritano? Così come fu per l'Art. 10 della L.R. n. 28 del 28/12/2011 della Regione Marche (http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1706#art10).

Grazie mille  :)
Titolo: Re: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: dariodb - 12 Gennaio 2014, 20:37:47
Allora,
solo una Sentenza della CASSAZIONE a Sezioni unite obbliga il legislatore a cambiare una Legge.
Attualmente la Cassazione si è espressa solo 2 volte a favore di quello che predico da anni, ma a breve ne arriveranno almeno una decina di Sentenze della Cassazione, pensa un po' !!!
Purtroppo le Sentenze sono "ad personam" e possiamo solo utilizzarle per far valere i medesimi diritti, ma tocca fare Ricorso !
Attualmente ne sto preparando diversi contro diverse regioni, in E.R. c'è il mio amico Avv. Matteo Olivieri di Faenza che è un ASSO e conosce la materia come pochi !
Circa la L.R. Marche, devo segnalarti una anomalia del FERMO AMMINISTRATIVO che ha portato a bocciare questa L.R. della Marche dalla C.C., ma ora ti spiego perché.
Qualora una P.A. accendesse il Fermo Amministrativo su un veicolo, come sai il veicolo non può più essere usato sino a quando non saldi il debito, ma accade che il proprietario può non pagare più la Tassa di Possesso.
Ma dov'è la fregatura ?
La fregatura è che la Tassa Auto è di ogni singola Regione, ma può accadere che io residente in Umbria, vada in Sicilia e commetta una infrazione al Codice della Strada. L'Ente al quale fa capo il territorio nel quale ho commesso l'infrazione, mi contesta l'infrazione e mi spedisce la multa a casa. Io non la ritiro, e se anche la ritiro non la pago.
Cosa fa la Polizia Municipale di Canicattì ?
Dopo un po' di tempo mi "accende" il Fermo amministrativo sulla mia prima macchina e quindi è vero che non la posso più usare, ma la fregatura chi se la prende ?
La Regione Umbria che non vede più un solo euro della mia Tassa di possesso !!!
Infrazione commessa in Sicilia, la fregatura è della Regione che non prende più un solo euro.
Cosa ha provato a fare la Regione Marche con quella Legge ?
Ha provato a dire che se anche c'è il fermo amminstrativo su un veicolo, il proprietario deve continuare a pagare la Tassa di possesso, e francamente mi sembra giusto.
Sarebbe giusta la sospensione del versamento della Tassa auto se il creditore fosse la stessa Regione (sono sempre soldi suoi), ma tu dimmi cosa c'entra la Regione XXX con la Polizia Municpale di un Comune che sta a 1'000 km ?
NULLA !


Ciao.
dariodb
Titolo: Re: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: Sovrasterzo - 13 Gennaio 2014, 00:44:30
Attualmente la Cassazione si è espressa solo 2 volte a favore di quello che predico da anni, ma a breve ne arriveranno almeno una decina di Sentenze della Cassazione, pensa un po' !!!
Non so come raccontarti il sorriso a 32 denti che mi si è stampato in faccia in questo momento, il quale perdurerà fino a data da destinarsi  8)

Citazione
Purtroppo le Sentenze sono "ad personam" e possiamo solo utilizzarle per far valere i medesimi diritti, ma tocca fare Ricorso !
Capisco, quindi in sostanza è necessario non ottemperare a ciò che prevede la L.R. in oggetto, per poi attendere la sanzione, procedendo infine al ricorso. A questo punto, con le dovute tempistiche, si arriverà ad ottenere ciò che ci aspettiamo, è corretto? Quanto tempo servirebbe più o meno?

PS: Nelle mie ricerche ho scoperto la figura dell'interveniente, è secondo te possibile usufruirne nei processi in corso? Non ho idea se possa o meno essere una figura prevista anche di fronte alla Cassazione, piuttosto che se possa venire utilizzata per abrogare parte di una L.R. (anche alla luce della necessità delle Sezioni riunite come hai scritto).

PPS: Sarebbe possibile adire alla Corte Costituzionale? Oppure è solo competenza esclusiva della Cassazione a Sezioni riunite? Se fosse possibile, quale sarebbe il modus operandi per arrivare alla Corte Costituzionale?

Citazione
Circa la L.R. Marche, devo segnalarti una anomalia del FERMO AMMINISTRATIVO che ha portato a bocciare questa L.R. della Marche dalla C.C., ma ora ti spiego perché.
Qualora una P.A. accendesse il Fermo Amministrativo su un veicolo, come sai il veicolo non può più essere usato sino a quando non saldi il debito, ma accade che il proprietario può non pagare più la Tassa di Possesso.
Ma dov'è la fregatura ?
La fregatura è che la Tassa Auto è di ogni singola Regione, ma può accadere che io residente in Umbria, vada in Sicilia e commetta una infrazione al Codice della Strada. L'Ente al quale fa capo il territorio nel quale ho commesso l'infrazione, mi contesta l'infrazione e mi spedisce la multa a casa. Io non la ritiro, e se anche la ritiro non la pago.
Cosa fa la Polizia Municipale di Canicattì ?
Dopo un po' di tempo mi "accende" il Fermo amministrativo sulla mia prima macchina e quindi è vero che non la posso più usare, ma la fregatura chi se la prende ?
La Regione Umbria che non vede più un solo euro della mia Tassa di possesso !!!
Infrazione commessa in Sicilia, la fregatura è della Regione che non prende più un solo euro.
Cosa ha provato a fare la Regione Marche con quella Legge ?
Ha provato a dire che se anche c'è il fermo amminstrativo su un veicolo, il proprietario deve continuare a pagare la Tassa di possesso, e francamente mi sembra giusto.
Sarebbe giusta la sospensione del versamento della Tassa auto se il creditore fosse la stessa Regione (sono sempre soldi suoi), ma tu dimmi cosa c'entra la Regione XXX con la Polizia Municpale di un Comune che sta a 1'000 km ?
NULLA !
Molto interessante! Mi trovo inoltre pienamente d'accordo con il tuo parere, tant'è che ritengo di trovarmi di fronte all'ennesima volta nella quale il "giusto" non coincide, assurdamente, con il "lecito".

Grazie mille per l'interessantissima spiegazione  :)
Titolo: Re: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: Sovrasterzo - 13 Ottobre 2014, 12:56:48
La Cassazione pone fine ad ogni dubbio: per il "bollo" ridotto non serve l'attestato ASI - www.rivs.it (http://www.rivs.it/news.php?id=1506)
Titolo: Re: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: valetri75 - 13 Ottobre 2014, 14:12:51
Poichè il prossimo anno dovro intraprendere per la moto la trafile relativa alla riduzione del "bollo", qualcuno potrebbe inoltrarmi in MP una copia dell'autocertificazione da produrre all'ACI?
Grazie in anticipo
Titolo: Re: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: Contecassius - 13 Ottobre 2014, 14:28:37
Allora,
solo una Sentenza della CASSAZIONE a Sezioni unite obbliga il legislatore a cambiare una Legge.


Mi permetto di intervenire solo su questo punto, non è assolutamente vero che una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite obblighi il legislatore (che sia nazionale o regionale) a cambiare una legge, forse ti riferivi (in certi casi ovviamente) ad una sentenza della Corte Costituzionale
Titolo: Re: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: Sovrasterzo - 13 Ottobre 2014, 14:30:15
Mi permetto di intervenire solo su questo punto, non è assolutamente vero che una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite obblighi il legislatore (che sia nazionale o regionale) a cambiare una legge, forse ti riferivi (in certi casi ovviamente) ad una sentenza della Corte Costituzionale
Dario è stato bannato diverso tempo fa, non potrà risponderti, purtroppo.
Titolo: Re: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: Contecassius - 13 Ottobre 2014, 15:41:35
Dario è stato bannato diverso tempo fa, non potrà risponderti, purtroppo.

Ah non lo sapevo! In effetti era un intervento vecchiotto anche se riportato in vista recentemente
Titolo: Re: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: Sovrasterzo - 13 Ottobre 2014, 15:53:42
Ah non lo sapevo! In effetti era un intervento vecchiotto anche se riportato in vista recentemente
Ufficialmente sarebbe "sospeso" più che bannato, dunque spero che possano riabilitarlo siccome sono trascorsi tanti mesi di "purgatorio", o quanto meno me lo auguro.
Titolo: Re: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: Frosty the snowman - 08 Novembre 2014, 21:10:01
accetto il suggerimento di Sovrasterzo e riprendo qui il discorso relativo a "lista chiusa" vs "propria determinazione", invitandolo a chiarirmi come le sentenze della Cassazione abbiano stabilito che l'ASI non ha adempiuto a quanto stabilito dall'art. 63 della legge 342/2000. Io ho trovato questo, ma mi sembra dica esattamente il contrario:

"Ed infatti non è in alcun modo condivisibile la tesi di parte controricorrente secondo cui le delibere che l'ASI ha emanato per assolvere al compito ad essa associazione demandato dall'art. 63, comma 3, dianzi trascritto annualmente reiterate con contenuto sostanzialmente pedissequo - sono contrarie alle norme di legge. Ed infatti dette delibere - siccome attuative della previsione di legge e del tutto conformi rispetto a quest'ultima - vincolano la Pubblica Amministrazione e costituiscono legittimo referente per il contribuente ai fini della verifica dei requisiti per avvalersi dell'esenzione prevista dalla più volte menzionata previsione di legge.
Ed infatti, a mente della precitata disposizione, è compito dell'ASI quello di predisporre un apposito elenco per la "individuazione" dei veicoli immatricolati da più di vent'anni e provvisti delle caratteristiche alla presenza delle quali la legge condiziona l'esenzione dal pagamento della tassa di possesso: per quanto qui rileva, il particolare interesse storico o collezionistico, in ragione del rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume dell'autoveicolo.
A questa "individuazione" l'ASI ha compiutamente adempiuto - nelle forme che la patte ricorrente ha debitamente delucidato, assolvendo al proprio onere di autosufficienza mediante la trascrizione in atto di ricorso e mediante produzione al fascicolo di primo grado come doc. 4 - con l'adozione delle delibere annuali nelle quali ha qualificato "di particolare interesse" tutti i veicoli prodotti da almeno vent'anni ed in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Tecnico Nazionale emesso dall'ASI medesima, di poi specificando che detta modalità di "identificazione", effettuata a mezzo di un criterio generale ed astratto anzicchè con la predisposizione di un elenco analitico di modelli e marche, è giustificata dalla necessità di evitare che - con l'applicazione di criteri non omogenei - alcuni contribuenti possano rimanere ingiustamente penalizzati."
ESTREMI
Autorità:  Cassazione civile  sez. VI
Data:  15 febbraio 2013
Numero:  n. 3837
Titolo: Re: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: Sovrasterzo - 08 Novembre 2014, 23:14:52
accetto il suggerimento di Sovrasterzo e riprendo qui il discorso relativo a "lista chiusa" vs "propria determinazione", invitandolo a chiarirmi come le sentenze della Cassazione abbiano stabilito che l'ASI non ha adempiuto a quanto stabilito dall'art. 63 della legge 342/2000.
Ciao Frosty, e grazie per aver scritto qui, così rimaniamo IT nell'altro topic.

Citazione
Io ho trovato questo, ma mi sembra dica esattamente il contrario:

"Ed infatti non è in alcun modo condivisibile la tesi di parte controricorrente secondo cui le delibere che l'ASI ha emanato per assolvere al compito ad essa associazione demandato dall'art. 63, comma 3, dianzi trascritto annualmente reiterate con contenuto sostanzialmente pedissequo - sono contrarie alle norme di legge. Ed infatti dette delibere - siccome attuative della previsione di legge e del tutto conformi rispetto a quest'ultima - vincolano la Pubblica Amministrazione e costituiscono legittimo referente per il contribuente ai fini della verifica dei requisiti per avvalersi dell'esenzione prevista dalla più volte menzionata previsione di legge.
Ed infatti, a mente della precitata disposizione, è compito dell'ASI quello di predisporre un apposito elenco per la "individuazione" dei veicoli immatricolati da più di vent'anni e provvisti delle caratteristiche alla presenza delle quali la legge condiziona l'esenzione dal pagamento della tassa di possesso: per quanto qui rileva, il particolare interesse storico o collezionistico, in ragione del rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume dell'autoveicolo.
A questa "individuazione" l'ASI ha compiutamente adempiuto - nelle forme che la patte ricorrente ha debitamente delucidato, assolvendo al proprio onere di autosufficienza mediante la trascrizione in atto di ricorso e mediante produzione al fascicolo di primo grado come doc. 4 - con l'adozione delle delibere annuali nelle quali ha qualificato "di particolare interesse" tutti i veicoli prodotti da almeno vent'anni ed in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Tecnico Nazionale emesso dall'ASI medesima, di poi specificando che detta modalità di "identificazione", effettuata a mezzo di un criterio generale ed astratto anzicchè con la predisposizione di un elenco analitico di modelli e marche, è giustificata dalla necessità di evitare che - con l'applicazione di criteri non omogenei - alcuni contribuenti possano rimanere ingiustamente penalizzati."
ESTREMI
Autorità:  Cassazione civile  sez. VI
Data:  15 febbraio 2013
Numero:  n. 3837
Dunque, con la sentenza n. 3837 della Corte di Cassazione (http://www.dottorini.com/57%29%20Sentenza%2001_sito.pdf), quest'ultima sentenziò che l'autocertificazione di un Cittadino fosse stata idonea per usufruire dell'agevolazione, siccome l'ASI indicò (come tutti gli anni) nella propria determinazione "sono di particolare interesse storico e collezionistico gli autoveicoli costruiti da almeno venti anni, purché iscritti nel Registri ASI, che abbiano conservato le caratteristiche... ecc...". Ecco, l'obbligo di iscrivere il veicolo non fu considerato lecito, mentre la parte inerente ai 20 anni si, ovvero, è come se la determinazione dell'ASI avesse recitato "sono di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli costruiti da almeno venti anni, che abbiano conservato le caratteristiche... ecc...".

Quindi, nella sentenza in oggetto la Cassazione sentenziò che la Regione Emilia Romagna non potesse assolutamente pretendere dal Cittadino alcuna iscrizione del veicolo nei Registri, dovendo invece necessariamente accettare l'autocertificazione, confermando dunque la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna n. 207/12/2008 (la quale accolse il ricorso del Cittadino che aveva autocertificato, e pagato la tassa forfettaria di circolazione, ma al quale fu notificata la cartella di pagamento per omesso pagamento della tassa a automobilistica), sentenza la quale fu ribaltata in appello dalla sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna n. 47/04/2010, dunque cassando quest'ultima, la quale aveva portato appunto fino alla Cassazione.

In sostanza:

- La Commissione tributaria provinciale (CTP) di Bologna da ragione al Cittadino, accogliendone il ricorso alla cartella notificatagli;
- La Commissione tributaria regionale (CTR) di Bologna, in appello, ribalta la sentenza dando ragione alla Regione Emilia Romagna;
- La Cassazione da, infine, nuovamente ragione al Cittadino, cassando la sentenza precedente.

Ove per "ragione al Cittadino" s'intende l'accettazione dell'autocertificazione, ovvero il non obbligo di iscriversi nei Registri dell'ASI, il quale abbia il diritto/dovere di stilare la lista dei veicoli ma non abbia il diritto/dovere di richiederne l'iscrizione, ai fini dell'esenzione dalla tassa di proprietà, e confermando la validità della determinazione dell'ASI, nella parte nella quale non richiama all'iscrizione.

Venendo alla tua domanda in senso stretto, in Cassazione il "ricorrente", ovvero il Cittadino (mentre il"controriccorrente" è la Regione Emilia Romagna), ricorse contro la tesi proposta ed accolta in sede d'appello dalla Regione E.R., ovvero che la L. 342/2000 obbligasse ad una valutazione singola dei veicoli, e che dunque non potesse bastare l'autocertificazione, al contrario di quanto proposto ed accolto dal Cittadino in primo grado, ovvero che bastasse questa autocertificazione (ai sensi dell'Art. 18 della Costituzione), per certificare l'appartenenza del veicolo alla determinazione dell'ASI, ovvero non fosse prevista una valutazione del singolo.
Questo perchè, secondo la Regione E.R., l'ASI ogni anno invia la lista dei veicoli iscritti alle singole Regioni, essendo dunque questa  la vera "determinazione", non quella con la quale vengono richiamati all'iscrizione gli autoveicoli con almeno 20 anni.

Per questo motivo hai trovato la parte da te citata sopra, ovvero la Regione E.R. sosteneva che la determinazione annuale, quella che conosciamo tutti, non fosse quella alla quale fare riferimento, siccome servirebbe una valutazione dei singoli veicoli da parte dell'ASI, e quindi una successiva "determinazione" contenente la lista dei veicoli effettivamente iscritti comunicata direttamente dall'ASI ogni anno ad ogni Regione.

Il Cittadino invece sostenne, con ragione, che la determinazione fosse meramente quella nota, e che ai sensi dell'Art. 18 della Costituzione l'autocertificazione fosse idonea per definire l'appartenenza ad una "generalità" di veicoli, da non valutare singolarmente, dunque non servisse una valutazione del singolo.

Per concludere, la Cassazione diede torto alla Regione E.R., dichiarando la determinazione dell'ASI così come fatta idonea per poter essere autocertificata dai Cittadini, ergo, sancì la non applicazione della parte nella quale vengono richiamati i veicoli all'iscrizione nel Registro, mentre fu considerata idonea la restante.

N.B.

Nonostante la sentenza, diverse Regioni hanno ancora in vigore Leggi Regionali le quali richiamano all'iscrizione del veicolo nei Registri, le quali coadiuvano la parte erronea della determinazione annuale dell'ASI, ovvero quella che richiama all'iscrizione.

Alla luce di tutto questo, lo Stato, vuole risolvere il problema alla radice con l'Art. 44/31 del D.d.L. Stabilità 2015.

Scusa se sono stato prolisso, ma per entrare nel dettaglio era necessario. Ciao.
Titolo: Re: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: Frosty the snowman - 08 Novembre 2014, 23:29:56
Grazie della spiegazione; alla fine però è come dicevo io: nessun obbligo di legge nei confronti dell'ASI a stilare una lista di modelli "meritevoli".
Semplicemente la Cassazione ha stabilito che è possibile, per il cittadino, autocertificare che il proprio veicolo è conforme alla "determinazione" dell'ASI.
Allora il significato dei termini in lingua italiana è valido anche nell'interpretazione legislativa: "lista chiusa" e "propria determinazione" NON sono sinonimi.
Titolo: Re: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: Sovrasterzo - 08 Novembre 2014, 23:38:52
Grazie della spiegazione;
Figurati! :)

Citazione
alla fine però è come dicevo io: nessun obbligo di legge nei confronti dell'ASI a stilare una lista di modelli "meritevoli".
Assolutamente si, non è una lista "chiusa", come scrivevo nell'altro topic, bensì è una lista generale, anche per questo non può essere mai richiesta l'iscrizione nei Registri per l'agevolazione sulla tassa di proprietà. L'obbligo è di produrre una lista annuale, generica, non chiusa, e senza iscrizione.

Citazione
Semplicemente la Cassazione ha stabilito che è possibile, per il cittadino, autocertificare che il proprio veicolo è conforme alla "determinazione" dell'ASI.
Allora il significato dei termini in lingua italiana è valido anche nell'interpretazione legislativa: "lista chiusa" e "propria determinazione" NON sono sinonimi.
Certo! Come ti scrivevo nell'altro topic (http://forum.passioneauto.it/index.php?topic=7157.msg305224#msg305224), sono sinonimi "determinazione annuale" e "lista annuale", non "lista chiusa".

PS:

Hai letto nella sentenza integrale la distinzione che viene fatta tra la normativa della tassa e non? O meglio la differenziazione tra le classificazioni "di interesse storico e collezionistico" e "di particolare interesse storico e collezionistico"? Ecco, a leggere menzionato l'Art. 215 del Reg. di Att. ci sentiamo meno soli!!!  ;D
Titolo: Re: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: Massi911 - 14 Aprile 2015, 07:34:34
Ciao a tutti, mi chiamo Massimo, scrivo dalla provincia di Bologna. Riprendo questo topic a causa di un avviso da parte dell'aci E.R. pervenutomi i primi di Aprile dove mi viene contestato un pagamento insufficiente e tardivo del bollo auto. Facciamo un passo indietro:
ono proprietario di una 964 immatricolata nel 1993, con scadenza di bollo nel mese di maggio.
A gennaio 2013 mi iscrivo a un club federato ASI e faccio tutta la trafila per il certificato di rilevanza storica. Contestualmente pago il bollo in forma ridotta come suggeritomi dal club.
Tutto regolare, mi arriva il certificato il 05/09/2013. Settimana scorsa mi arriva un avviso a mezzo posta nel quale mi contestano un pagamento insufficiente e tardivo, ma vengo invitato, in caso di auto esente, a produrre la documentazione necessaria (appunto il certificato di rilevanza storica e mio documento di identità). Provvedo e vengo informato che secondo la legge regionale 15/2012 sono tenuto a pagare comunque in quanto anche se nel certificato viene scritto che la mia auto è esente dall'anno 2013, fa fede la data di emissione del suddetto.
Sono andato a recuperare la legge in questione ma quanto mi è stato detto non trova riscontro, anzi si legge che fa fede l'annualità. Telefono all'assistenza bollo e chiedo di indicarmi dove poter avere informazioni ufficiali dato che da quanto ho letto risulterei esente; mi rispondono che anche se la legge non è scritta chiaramente la regione emilia romagna interpreta così per cui devo pagare.
Molto dubbioso sul fatto contatto il club federato e mi conferma che: è successo ad alcuni soci di ricevere la simpatica missiva; Alcuni sono andati col certificato di rilevanza storica all'aci e gli è stata annullata l'infrazione, ad altri hanno contestato quello che contestano a me.
Alla mia domanda: e allora cosa caspita devo fare? mi viene risposto: siamo in brache di tela, vada all'aci e incroci le dita.
Mi sembra di sognare.
A voi è capitato/sta capitando? come vi siete comportati/comporterete?

Grazie per l'aiuto
Saluti
Massimo
Titolo: Re: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: Sovrasterzo - 14 Aprile 2015, 08:06:29
Farei valere le mie ragioni, senza dubbio, affermazioni del tipo "anche se la legge non lo prevede espressamente" equivalgono a "eventuale ricorso vinto".

PS:

Ti chiedono il CRS e non l'ADS, simpatica questa cosa, quando l'ADS ha solo ed esclusivamente il fine in oggetto...

Non mollare! :)
Titolo: Re: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: Sovrasterzo - 17 Settembre 2015, 09:47:45
Cari amici, riprendo questo topic in seguito a diverse domande pervenutemi in merito alla situazione nella Regione Emilia Romagna.

Essendo la L.R. 15/2012 tutt'ora in vigore, ovvero mai modificata, tramite l'Art. 7/2 (http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&dl=77014925-08e7-75f4-80eb-50e550122440&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=10&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=tit2) esenta tutt'ora dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli di interesse storico e collezionistico iscritti in uno dei Registri previsti dall'Art.60 del C.d.S. (D.Lgs. 285/92), ergo, gli ultraventennali iscritti devono solo pagare l'eventuale tassa di circolazione (25.82€/10.33€) in caso di utilizzazione su pubblica strada (NB: anche la sola sosta equivale all'utilizzazione su pubblica strada).

In sostanza la normativa che fu creata ad hoc per contrastare le autocertificazioni si è poi rivelata essere l'ancora di salvataggio dalla modifica dell'Art. 63 della L. 342/2000! :) Chiaramente sempre che non verrà modificata in futuro, ma ad oggi le cose stanno così, e speriamo bene che la Consulta, se verrà interpellata, non darà credito alla Risoluzione 4-DF Prot. 7542 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2014/Risoluzione_n._4-Tasse_automobilistiche.pdf), con la quale il Ministero in oggetto ha espresso parere (non vincolante) di abrogazione di Leggi Regionali come questa.

PS:

L'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) non è trattata dalla Legge Regionale in oggetto, dunque non esiste esenzione in merito, per i veicoli di 20-30 anni, anche se iscritti nei Registri, ma nonostante tutto attendiamo l'abrogazione delle Province per dimenticare questo assurdo tributo (il D.d.L. Costituzionale il quale, tra le varie, le abrogherà, andrà in seconda lettura a brevissimo).
Titolo: Re: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: pugnali53 - 17 Settembre 2015, 11:48:23
In veneto invece è così
http://www.regione.veneto.it/web/tributi-regionali/veicoli-storici
Però la data dell'ultimo aggiornamento 12/5/2015 mi puzza parecchio perchè fino a fine luglio 2015 alla stessa pagina c'era scritto pagina in costruzione e alle mie telefonate che chiedevano spiegazioni mi è sempre stato risposto in maniera evasiva...... riguardo ai veicoli dai 20 ai 29 anni.
Titolo: Re: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012
Inserito da: Sovrasterzo - 18 Settembre 2015, 00:06:54
In veneto invece è così
http://www.regione.veneto.it/web/tributi-regionali/veicoli-storici
Però la data dell'ultimo aggiornamento 12/5/2015 mi puzza parecchio perchè fino a fine luglio 2015 alla stessa pagina c'era scritto pagina in costruzione e alle mie telefonate che chiedevano spiegazioni mi è sempre stato risposto in maniera evasiva...... riguardo ai veicoli dai 20 ai 29 anni.
Del Veneto scriviamone in un topic dedicato alla rispettiva L.R. in modo da non disperdere le informazioni :)