Autore Topic: Sentenze Cassazione n. 3837 e 23624 Vs Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2012  (Letto 14150 volte)

Offline Sovrasterzo

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Così come già riportato in passato da dariodb, il quale colgo l'occasione di ringraziare nuovamente, la sentenza n. 3837 della Corte di Cassazione rigettò il ricorso proposto dalla Regione Emilia Romagna nei confronti di un contribuente, in merito alla mancata presentazione della documentazione comprovante l'iscrizione del veicolo nei Registri previsti, per poter usufruire dell'agevolazione fiscale prevista dall'Art. 63 della Legge 342/2000.
Nella sentenza venne specificato senza dubbio alcuno come non esistesse, esattamente come ad oggi, alcun obbligo di doversi iscrivere all'ASI per poter beneficiare dell'esenzione/riduzione dalla tassa di proprietà e dall'IPT, ovvero come non fosse/sia assolutamente necessario richiedere l'ADS, siccome la normativa prevede unicamente che i Registri incaricati debbano produrre una determinazione annuale, individuante i veicoli e le condizioni previste, alla quale ci si debba attenere.
Per di più questo è stato ribadito, facendo riferimento alla sentenza citata precedentemente, con la sentenza n. 23624 della Corte di Cassazione, nella quale è stato chiaramente precisato che l'autocertificazione sia valida.
Dunque, alla luce di questo, un'autocertificazione della corrispondenza del veicolo a tale determinazione è ben sufficiente per poter beneficiare dell'esenzione/riduzione inerente al "bollo" ed all'IPT, rendendo l'ADS totalmente inutile.

La stessa Regione Emilia Romagna, però, ha tuttora in vigore la Legge Regionale n. 15 del 21/12/2012, entrata in vigore il 22/12/2012, la quale, all'Art. 7, stabilisce:

"Art. 7 Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli

1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
2. Dal 1° gennaio 2013 gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d’interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dal relativo regolamento attuativo, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. Ai fini dell’esonero fiscale, la certificazione d’iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche è prodotta alla Regione.
3. Fino al 31 dicembre 2012 la determinazione dell’Automobilclub storico italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche della Federazione motociclistica italiana (FMI), con cui sono individuati i veicoli ed i motoveicoli di anzianità tra i venti e i trenta anni, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di particolare interesse storico e collezionistico, prevista dall’articolo 63, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è valida per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dalla data del suo rilascio. L’esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale, sorto in virtù di tale disciplina, permane anche negli anni successivi solo nei confronti dell’intestatario del veicolo che ha richiesto all’ASI o alla FMI il rilascio della determinazione stessa.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica regionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche). In caso di omesso pagamento è accertata la violazione del mancato pagamento della tassa di circolazione con contestuale applicazione della sanzione amministrativa nella misura di euro 300,00 per gli autoveicoli e nella misura di euro 150,00 per i motoveicoli, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)."


Considerazioni:

1) In merito al comma 2, viene in pratica prescritto di presentare l'ADS, ovvero di iscrivere nei Registri il veicolo ottenendo tale documentazione, a prescindere dal fatto che la Legge 342/2000 preveda tutt'altro (Legge dell Stato).

2) In merito al comma 3, si prescrive il decadimento retroattivo di un diritto legato al veicolo facendo  riferimento al cambiamento del proprietario di esso, per di più facendo riferimento ad una fantomatica "richiesta" di una "determinazione" da parte del singolo, quando la determinazione annuale è generale e non assolutamente richiesta dai singoli.

3) Mi sorge il dubbio, o meglio mi vuole sorgere, che con il termine improprio "determinazione" e "certificazione di iscrizione" volessero intendere rispettivamente l'ADS ed il CRS, ovvero, per "determinazione" un documento prettamente ai fini fiscali, mentre con "certificazione di iscrizione" un documento riportante anche le caratteristiche tecniche (il CRS previsto dal D.M. 17/12/2009). Parere prettamente personale, sottolineo.

Dunque:

Com'è possibile che una Legge Regionale scavalchi spudoratamente una Legge dello Stato? Per di più, come se non bastasse, in seguito a tali sentenze che addirittura riguardano proprio la Regione in questione?
« Ultima modifica: 13 Dicembre 2013, 22:42:30 da Sovrasterzo »

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Offline nigel68

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I conflitti di attribuzione, poteri e competenze tra stato e regioni sono da sempre all'origine di infinite diatribe burocratiche. Ora, fatto salvo che esistono più avvocati iscritti al Collegio di Roma che in tutta la Francia :D , siccome la questione coinvolge aspetti fiscali, ho l'impressione che in italia fanno tutti a gara per picchiarla nel gnau al contribuente. La tassa automobilistica viene determinata in italia per legge dello Stato, ma affidata in riscossione alle Regioni, tanto per dare loro un contentino mascherato da "federalismo fiscale" (come con altri tributi) in cambio dei tagli ai trasferimenti. E' inutile, è un cane che si morde la coda, occorre una riforma globale dell'impianto generale della legislazione tributaria, come della Costituzione ma non è argomento di questo forum.
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Offline Sovrasterzo

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Sono d'accordo con il tuo parere, ma a mio avviso la Regione in questione ha palesemente sconfinato dalle sue competenze, perchè seppur la Costituzione le attribuisce dei poteri legislativi limitati al proprio territorio, questi non sono assolutamente in merito a materia di carattere nazionale, mentre questa lo è chiaramente (L. 342/2000, per di più citata nelle due sentenze della Cassazione, addirittura nei confronti della stessa Regione).

Ritengo dunque che i commi 2 e 3 dell'Art. 7 di questa legge siano assolutamente incostituzionali, ma il problema è che non so proprio cosa debbano fare per riuscire a renderli tali, perchè sembra proprio che questi delle Regioni siano intoccabili a dir poco.

Spero che dariodb abbia in serbo qualche importante novità.

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Offline Sovrasterzo

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Esiste un precedente! La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 288 del 19/12/2012, sancì l'incostituzionalità di parte della Legge Regionale della Regione Marche n. 28 del 28/12/2011, ovvero dell'Art. 10 (per ciò che ci interessa), il quale fu ritenuto tale siccome legiferava, in merito alla tassa automobilistica, su questioni già previste dalla Legge Statale.
Seppur non riguardi propriamente la tassa di circolazione per le auto "storiche", il discorso non cambia, il punto è che anche la Regione Emilia Romagna ha fatto lo stesso errore, ovvero ha legiferato su questioni già previste a livello nazionale.

Riporto il passaggio saliente della sentenza in oggetto:

"Se ne desume che la Regione, con riferimento alla tassa automobilistica che, in tale contesto, si qualifica come tributo proprio derivato:

a) non può modificarne il presupposto ed i soggetti d'imposta (attivi e passivi);
b) può modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell’art. 24 del d.lgs. n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell’anno precedente);
c) può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale."


Inoltre, con la risoluzione 112/E del 29/11/2011 dell'Agenzia delle Entrate, che ha valenza nazionale, è stato chiarito che "l'attestazione" rilasciata dall'ASI (in pratica l'ADS) è necessaria solo se il veicolo non sia compreso nella determinazione annuale che deve essere prodotta dall'ASI.

Riporto il passaggio saliente della risoluzione in oggetto:

"L'esenzione dalla tassa automobilistica trova, quindi, applicazione qualora il veicolo sia compreso nelle apposite determinazioni predisposte dai suddetti enti che individuano in maniera definita le tipologie di veicoli in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 63, comma 2, per beneficiare delle agevolazioni fiscali in commento.
In assenza di specifica individuazione dei veicoli nelle suddette determinazioni, il contribuente potrà documentare con un’attestazione rilasciata dall’ASI o dalla FMI che il proprio veicolo ultraventennale è considerato di “particolare interesse storico e collezionistico” in quanto possiede i requisiti prescritti dalla norma agevolativa (articolo 63, comma 2, lettere a, b e c).
Con riferimento al quesito in esame, tenuto conto che il contribuente rappresenta che il proprio motoveicolo risulta specificamente individuato nell’elenco dei modelli indicati nella determinazione della FMI per il 2011 dallo stesso prodotta, si ritiene che possa trovare applicazione il regime di esenzione disciplinato dall’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 per i veicoli ultraventennali di “particolare interesse storico e collezionistico”."


Nel quesito si tratta di un motoveicolo e di conseguenza della FMI, ma il discorso è il medesimo, come chiarito in precedenza, per gli autoveicoli e l'ASI.

Offline nigel68

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Si ma a me la Corte Costituzionale fa ridere, è il solito organismo di parrucconi messi li dalla politica all'interno di un sistema legislativo intoccabile. In un paese serio il giorno dopo della sentenza, la legge regionale delle Marche era abolita, e il consiglio regionale obbligato a farne una nuova entro 10 giorni.
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Offline orso

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Grazie per aver fatto il punto sugli svilupppi giuridici, che rientrano in un ben più ampio scontro di poteri in atto lungo tutta la Nazione;
di sbagliato c'é il metodo, cioé tutto quanto é importante per progredire veramente.  ;)

http://forum.passioneauto.it/index.php?topic=6771.0

Si era detto sia delle Regioni...

Di fatto tutto resta invariato !…..Su questo contano le Regioni che sono il vero "drago" (non Asi o altri) contro cui rivolgere le proprie ire, costruttivamente sia chiaro.

...come del fatto che il conflitto non potrà mai essere foriero di soluzioni valide e stabili.
….. Sicuramente il settore del motorismo storico andrà ristrutturato, applicando le normative già in uso in altri Paesi Europei, alla realtà italica.
Una soluzione condivisa non sarà mai trovata in un Tribunale della Repubblica, un vero dialogo riformatore non potrà mai essere avviato con questo linguaggio e settaggio in avversariale competitivo.
Confido in un futuro migliore.
 
« Ultima modifica: 15 Dicembre 2013, 23:15:26 da orso »

Offline Sovrasterzo

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In un paese serio il giorno dopo della sentenza, la legge regionale delle Marche era abolita, e il consiglio regionale obbligato a farne una nuova entro 10 giorni.
Nigel capisco bene il tuo punto di vista in generale, ma in questo caso non fu dichiarata incostituzionale tutta la Legge Regionale in questione, bensì unicamente gli Artt. 10 e 22 di essa (a noi interessa solo l'Art. 10).
Successivamente alla sentenza quegli Artt. persero effettivamente di validità, come si può leggere dal testo in vigore della legge in questione (che ho purtroppo dimenticato di linkare in precedenza... :-[) e non vi fu più legiferato in merito proprio perchè non è possibile dal momento che sarebbe stata nuovamente scavalcata la normativa nazionale; dunque le cose andarono come previsto.

Questo è il testo in vigore della Legge Regionale della Regione Marche n. 28 del 28/12/2011

Come puoi vedere agli Artt. 10 e 22 sono stati riportati i riferimenti alla sentenza, dunque non sono più in vigore, ragione in più per portare anche la L.R. dell'Emilia Romagna di fronte alla Corte Costituzionale, e chiudere una volta per tutte questa farsa dell'autocertificazione.

Grazie per aver fatto il punto sugli svilupppi giuridici
Grazie Orso :)

Citazione
http://forum.passioneauto.it/index.php?topic=6771.0

Si era detto sia delle Regioni...
...come del fatto che il conflitto non potrà mai essere foriero di soluzioni valide e stabili.
Hai ragione, ma qui il punto principale voleva essere il fatto che Enti inferiori allo Stato volessero superare quest'ultimo, per di più facendo orecchie da mercante di fronte a sentenze di tutti i tipi, volendo poi qui capire la strada da poter perseguire per vedere valsi i nostri diritti, ovvero quelli precisati più e più volte dalla Cassazione, dalla Corte Costituzionale e dall'Agenzia delle Entrate.

PS: Le tempistiche inerenti alle varie sentenze, leggi, ecc. sono molto singolari, perchè tutte comprese in un lasso di tempo decisamente stretto...

Offline orso

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... Hai ragione, ma qui il punto principale voleva essere il fatto che Enti inferiori allo Stato volessero superare quest'ultimo, ...
Comprendo il tuo disorientamento che lo stesso é di tutta una Nazione!
Non a caso ho parlato di scontro di poteri e, soprattutto,
che di sbagliato c'é il metodo, cioé tutto quanto é importante per progredire veramente.
Questo é un forum che serve da relax ed é giusto, oltre che da furbi, non parlare di politica;
allora mi fermo qui, anche perché dall'estero le cose si vedono diversamente.  :)




Offline Sovrasterzo

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Questo é un forum che serve da relax ed é giusto, oltre che da furbi, non parlare di politica;
allora mi fermo qui, anche perché dall'estero le cose si vedono diversamente.  :)
Capisco  :)

Offline dariodb

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    • Come pagare il Bollo ridotto e documenti utili per Auto e Moto storiche
Buongiorno a tutti ed in particolare a Sovrasterzo che ha aperto questo post e con il quale mi scuso se non gli ho risposto prima.
A Sovrsterzo chiedo di dirmi cosa cortesemente vorrebbe sapere da me che tutto sommato sono un "manovale del diritto", sebbene quasi tutto quello che c'è in rete, ottenuto nei vari tribunali, è da me stato "sponsorizzato".
Buona giornata.
dariodb

http://www.dottorini.com/auto-e-moto-storiche/

Offline Sovrasterzo

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Buongiorno a tutti ed in particolare a Sovrasterzo che ha aperto questo post e con il quale mi scuso se non gli ho risposto prima.
Figurati Dario, nessun problema  :)

Citazione
A Sovrsterzo chiedo di dirmi cosa cortesemente vorrebbe sapere da me che tutto sommato sono un "manovale del diritto", sebbene quasi tutto quello che c'è in rete, ottenuto nei vari tribunali, è da me stato "sponsorizzato".
Manovale...? Sei il più esperto in assoluto su questo argomento!!!  ;)

Comunque quello che avrei voluto sapere trattasi del'esatto modus operandi per far si che tutta la varia giurisprudenza, la quale ha senza dubbio stabilito che l'autocertificazione sia più che sufficiente, possa venire finalmente rispettata. Dunque:

Qual'è la prassi esatta per far si che i commi 2 e 3 dell'Art.7 della L.R. n. 15 del 21/12/2012 della Regione Emilia Romagna facciano la fine che meritano? Così come fu per l'Art. 10 della L.R. n. 28 del 28/12/2011 della Regione Marche.

Grazie mille  :)

Offline dariodb

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    • Come pagare il Bollo ridotto e documenti utili per Auto e Moto storiche
Allora,
solo una Sentenza della CASSAZIONE a Sezioni unite obbliga il legislatore a cambiare una Legge.
Attualmente la Cassazione si è espressa solo 2 volte a favore di quello che predico da anni, ma a breve ne arriveranno almeno una decina di Sentenze della Cassazione, pensa un po' !!!
Purtroppo le Sentenze sono "ad personam" e possiamo solo utilizzarle per far valere i medesimi diritti, ma tocca fare Ricorso !
Attualmente ne sto preparando diversi contro diverse regioni, in E.R. c'è il mio amico Avv. Matteo Olivieri di Faenza che è un ASSO e conosce la materia come pochi !
Circa la L.R. Marche, devo segnalarti una anomalia del FERMO AMMINISTRATIVO che ha portato a bocciare questa L.R. della Marche dalla C.C., ma ora ti spiego perché.
Qualora una P.A. accendesse il Fermo Amministrativo su un veicolo, come sai il veicolo non può più essere usato sino a quando non saldi il debito, ma accade che il proprietario può non pagare più la Tassa di Possesso.
Ma dov'è la fregatura ?
La fregatura è che la Tassa Auto è di ogni singola Regione, ma può accadere che io residente in Umbria, vada in Sicilia e commetta una infrazione al Codice della Strada. L'Ente al quale fa capo il territorio nel quale ho commesso l'infrazione, mi contesta l'infrazione e mi spedisce la multa a casa. Io non la ritiro, e se anche la ritiro non la pago.
Cosa fa la Polizia Municipale di Canicattì ?
Dopo un po' di tempo mi "accende" il Fermo amministrativo sulla mia prima macchina e quindi è vero che non la posso più usare, ma la fregatura chi se la prende ?
La Regione Umbria che non vede più un solo euro della mia Tassa di possesso !!!
Infrazione commessa in Sicilia, la fregatura è della Regione che non prende più un solo euro.
Cosa ha provato a fare la Regione Marche con quella Legge ?
Ha provato a dire che se anche c'è il fermo amminstrativo su un veicolo, il proprietario deve continuare a pagare la Tassa di possesso, e francamente mi sembra giusto.
Sarebbe giusta la sospensione del versamento della Tassa auto se il creditore fosse la stessa Regione (sono sempre soldi suoi), ma tu dimmi cosa c'entra la Regione XXX con la Polizia Municpale di un Comune che sta a 1'000 km ?
NULLA !


Ciao.
dariodb
« Ultima modifica: 12 Gennaio 2014, 20:40:47 da dariodb »

Offline Sovrasterzo

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Attualmente la Cassazione si è espressa solo 2 volte a favore di quello che predico da anni, ma a breve ne arriveranno almeno una decina di Sentenze della Cassazione, pensa un po' !!!
Non so come raccontarti il sorriso a 32 denti che mi si è stampato in faccia in questo momento, il quale perdurerà fino a data da destinarsi  8)

Citazione
Purtroppo le Sentenze sono "ad personam" e possiamo solo utilizzarle per far valere i medesimi diritti, ma tocca fare Ricorso !
Capisco, quindi in sostanza è necessario non ottemperare a ciò che prevede la L.R. in oggetto, per poi attendere la sanzione, procedendo infine al ricorso. A questo punto, con le dovute tempistiche, si arriverà ad ottenere ciò che ci aspettiamo, è corretto? Quanto tempo servirebbe più o meno?

PS: Nelle mie ricerche ho scoperto la figura dell'interveniente, è secondo te possibile usufruirne nei processi in corso? Non ho idea se possa o meno essere una figura prevista anche di fronte alla Cassazione, piuttosto che se possa venire utilizzata per abrogare parte di una L.R. (anche alla luce della necessità delle Sezioni riunite come hai scritto).

PPS: Sarebbe possibile adire alla Corte Costituzionale? Oppure è solo competenza esclusiva della Cassazione a Sezioni riunite? Se fosse possibile, quale sarebbe il modus operandi per arrivare alla Corte Costituzionale?

Citazione
Circa la L.R. Marche, devo segnalarti una anomalia del FERMO AMMINISTRATIVO che ha portato a bocciare questa L.R. della Marche dalla C.C., ma ora ti spiego perché.
Qualora una P.A. accendesse il Fermo Amministrativo su un veicolo, come sai il veicolo non può più essere usato sino a quando non saldi il debito, ma accade che il proprietario può non pagare più la Tassa di Possesso.
Ma dov'è la fregatura ?
La fregatura è che la Tassa Auto è di ogni singola Regione, ma può accadere che io residente in Umbria, vada in Sicilia e commetta una infrazione al Codice della Strada. L'Ente al quale fa capo il territorio nel quale ho commesso l'infrazione, mi contesta l'infrazione e mi spedisce la multa a casa. Io non la ritiro, e se anche la ritiro non la pago.
Cosa fa la Polizia Municipale di Canicattì ?
Dopo un po' di tempo mi "accende" il Fermo amministrativo sulla mia prima macchina e quindi è vero che non la posso più usare, ma la fregatura chi se la prende ?
La Regione Umbria che non vede più un solo euro della mia Tassa di possesso !!!
Infrazione commessa in Sicilia, la fregatura è della Regione che non prende più un solo euro.
Cosa ha provato a fare la Regione Marche con quella Legge ?
Ha provato a dire che se anche c'è il fermo amminstrativo su un veicolo, il proprietario deve continuare a pagare la Tassa di possesso, e francamente mi sembra giusto.
Sarebbe giusta la sospensione del versamento della Tassa auto se il creditore fosse la stessa Regione (sono sempre soldi suoi), ma tu dimmi cosa c'entra la Regione XXX con la Polizia Municpale di un Comune che sta a 1'000 km ?
NULLA !
Molto interessante! Mi trovo inoltre pienamente d'accordo con il tuo parere, tant'è che ritengo di trovarmi di fronte all'ennesima volta nella quale il "giusto" non coincide, assurdamente, con il "lecito".

Grazie mille per l'interessantissima spiegazione  :)
« Ultima modifica: 13 Gennaio 2014, 00:46:15 da Sovrasterzo »


Offline valetri75

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Poichè il prossimo anno dovro intraprendere per la moto la trafile relativa alla riduzione del "bollo", qualcuno potrebbe inoltrarmi in MP una copia dell'autocertificazione da produrre all'ACI?
Grazie in anticipo

 

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