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La disciplina giuridica dell'uso di vetri colorati sui veicoli si fonda su due atti internazionali: il Regolamento CEE/ONU n. 43, in vigore in Italia dal 13.11.1981, e la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 92/22 del 31.3.1992, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, recepita in Italia con D.M. 30.3.1994, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 30.4.1994 n.99. Sia per i parabrezza che per gli altri vetri l'impiego è condizionato al rilascio di una omologazione (ai sensi del reg. ECE/ONU o della Dir. CEE/92), a fronte dell'accertamento di caratteristiche costruttive (tipo di materiali, tecniche di lavorazione,..), di resistenze agli urti e agli agenti atmosferici, di qualità dell'immagine e della trasparenza. Tutti i vetri omologati recano il marchio di omologazione "E" se conformi alla direttiva CEE/92, il marchio "e" se conformi al reg. ECE/ONU, il numero di omologazione e la classificazione del vetro. In senso più generale ciascun vetro deve rispondere a requisiti di trasparenza dell'immagine, non deve provocare alcuna deformazione notevole degli oggetti visti in trasparenza, né alcuna confusione tra i colori impiegati nella segnaletica stradale (quest'ultima circostanza riguarda solo i parabrezza). La colorazione del vetro è ammessa nel rispetto delle specifiche tecniche indicate dai due atti internazionali. Le pellicole colorate, viceversa, non sono oggetto nè di normative internazionali, nè di disposizioni interne all'Unione Europea. Peraltro alcuni Paesi dello Spazio economico europeo hanno adottato normative nazionali che disciplinano l'approvazione di pellicole colorate e la loro applicazione. Per quanto precede è vietato apporre pellicole adesive solo sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori, al fine di garantire piena visibilità e trasparenza, mentre per l'applicazione di tali pellicole sui rimanenti vetri è necessario che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime; che le pellicole siano omologate per il vetro sul quale sono state applicate (occorre il certificato di omologazione estero e la dichiarazione dell'installatore che il vetro, di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione della pellicola applicata). Inoltre la pellicola può essere installata sul lunotto posteriore solo se il veicolo è dotato di specchio retrovisore esterno sul lato destro. E' consentito applicare tendine rimovibili sui vetri laterali, mentre sul lunotto posteriore possono essere applicate, anche in questo caso, solo se il veicolo è dotato di specchietto retrovisore esterno sul lato destro.