inoltre per la Regione Piemonte
(è un pò lunga ma indica con delle specifiche ben chiare) quanto è relativo alla sottoscrizione di quote associative o al pagamento di contributi di alcun genere o specie.
Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 05
Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 54-11659
Disposizioni di attuazione delle norme di cui all’articolo 8 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, in materia di tassa di circolazione per le auto storiche e per particolari categorie di veicoli
A relazione dell’Assessore Ferrero:
Visto l’articolo 8 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, “Disposizioni in materia di tasse automobilistiche”, il quale dispone l’assoggettamento alla tassa di circolazione per le autovetture ed i motoveicoli che abbiano compiuto 30 anni dalla costruzione (comma 1), l’estensione del medesimo beneficio ai veicoli che, avendo compiuto 20 anni dalla data di immatricolazione, presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l’originale impianto costruttivo dello stesso veicolo (comma 2) e, per gli anni 2001, 2002 e 2003, l’esenzione dalla tassa di possesso per i proprietari dei veicoli individuati dall’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (comma 4);
Richiamati, in particolare, i commi 3 e 5, che demandano alla Giunta regionale di stabilire, con propria deliberazione, le modalità di attuazione delle norme di cui allo stesso articolo 8, definendo le procedure per il conseguimento dell’agevolazione di cui ai commi 1 e 2 e definendo le disposizioni di cui al citato articolo 63 della legge 342/2000;
Tutto ciò premesso;
la Giunta regionale, con voti unanimi,
delibera
- di adottare le seguenti modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23:
1. Per il conseguimento dell’agevolazione di cui al comma 2 i veicoli devono possedere, fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 80 della sezione I del capo III del titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (codice della strada) e di quelle richiamate nell’allegato A alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 43, i requisiti e le caratteristiche di cui all’allegato A alla presente deliberazione.
2. I requisiti e le caratteristiche di cui al punto 1 sono accertati e certificati, in relazione a ciascun veicolo identificato con il proprio numero di targa, dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Gli stessi requisiti e caratteristiche possono essere accertati e certificati anche dai registri storici istituiti dalle case automobilistiche che abbiano almeno una sede nel territorio dello Stato.
3. Con propria deliberazione la Giunta regionale può individuare, fra gli enti, le associazioni e le organizzazioni in genere, pubbliche o private, che operino prevalentemente od esclusivamente nel settore automobilistico e motociclistico e che abbiano fra gli scopi statutari la difesa, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio automobilistico e motociclistico, anche a fini di ricostruzione storica negli ambiti della cultura e dello spettacolo, altri soggetti abilitati ad eseguire gli accertamenti e le certificazioni di cui al punto 2, iscrivendoli in un apposito albo la cui conservazione e tenuta sono affidate alla struttura regionale competente in materia di tasse automobilistiche.
4. Le iscrizioni all’albo di cui al punto 3 sono eseguite su richiesta. Le richieste, indirizzate alla direzione bilanci e finanze, settore tributi, devono pervenire, per l’anno 2004, entro il 30 aprile; entro il 30 giugno la Giunta regionale provvede, sulla scorta dei pareri espressi dalla commissione di valutazione di cui al punto 6, all’iscrizione dei soggetti ritenuti idonei.
5. L’albo di cui al punto 3 è aggiornato di anno in anno; entro il 30 aprile di ogni anno chiunque sia in possesso dei prescritti requisiti può presentare richiesta di iscrizione; entro il 30 giugno successivo la Giunta regionale provvede, sulla scorta dei pareri espressi dalla commissione di valutazione di cui al punto 6, all’iscrizione dei soggetti ritenuti idonei, nonché alla cancellazione dei soggetti che, nello stesso termine del 30 aprile, abbiano presentato rinuncia e di quelli che siano stati successivamente dichiarati inidonei, anche a seguito di denuncia, per mancanza, sopravvenuta od accertata in seguito, dei prescritti requisiti o per reiterata violazione, regolarmente accertata e contestata dalla competente struttura regionale, delle norme di cui alla presente deliberazione.
6. Per garantire alla Giunta regionale il necessario supporto tecnico ai fini di cui ai punti 4 e 5 è istituita un’apposita commissione di valutazione composta dal direttore della direzione regionale bilanci e finanze, o suo delegato, che la presiede, dal direttore della direzione regionale commercio e artigianato, o suo delegato, dal direttore della direzione regionale trasporti, o suo delegato, e da due esperti individuati, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale. Le funzioni di segretario della commissione di valutazione sono svolte da un funzionario del settore tributi. La commissione di valutazione è formalmente nominata dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La commissione di valutazione, convocata dal presidente, s’intende validamente costituita se ad essa partecipano almeno tre componenti; i pareri sono deliberati a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Di ogni seduta della commissione è redatto, a cura del segretario, apposito processo verbale. I pareri della commissione di valutazione non sono vincolanti per la Giunta regionale; tuttavia, qualora la Giunta regionale deliberi in difformità dal parere espresso dalla commissione, deve darne adeguata motivazione. La partecipazione alle riunioni della commissione di valutazione è a titolo gratuito e, per i dipendenti regionali, rappresenta normale attività di servizio.
7. L’accertamento, ad opera dei soggetti abilitati, dei requisiti e delle caratteristiche di cui al punto 1, è certificato mediante rilascio del contrassegno avente le caratteristiche di cui all’allegato B; l’accertamento, con conseguente rilascio del contrassegno, deve essere comunicato a cura del soggetto abilitato che lo ha eseguito, anche attraverso procedure informatiche o posta elettronica, entro il mese successivo, alla struttura regionale competente in materia di tassa automobilistica, e l’esenzione opera a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alla data di accertamento e certificazione.
8. Restano validi, sino alla loro eventuale scadenza, i contrassegni ed i certificati rilasciati sino alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, anche se difformi da quelli di cui al punto 7, purché dagli stessi risulti con certezza il riconoscimento, in conformità alle prescrizioni di cui all’allegato A, del carattere storico del veicolo.
9. Per le operazioni di accertamento e certificazione i soggetti abilitati hanno diritto ad un compenso, da stabilirsi nel limite massimo determinato dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione di cui ai punti 3 e 5. Le operazioni di accertamento e certificazione non possono essere subordinate all’iscrizione del richiedente all’ente, associazione od organizzazione cui la richiesta è rivolta, né alla sottoscrizione di quote associative o al pagamento di contributi di alcun genere o specie.
10. Per i periodi antecedenti l’entrata in vigore delle presenti disposizioni restano valide le norme di cui all’articolo 63, commi 2 e 3, del capo II della legge 21 novembre 2000, n. 342. Il riconoscimento del particolare interesse storico e collezionistico è accertato e certificato dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI, in relazione a ciascun veicolo identificato con il proprio numero di targa, e l’esenzione opera a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alla data di accertamento e certificazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato A
REQUISITI E CARATTERISTICHE
DEI VEICOLI STORICI
1. REGOLE DI CARATTERE GENERALE
1.1. CARATTERISTICHE DI USO E MANUTENZIONE.
Ai soli fini di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, è veicolo storico un veicolo spinto meccanicamente, immatricolato per la prima volta da almeno vent’anni, anche nei registri speciali dei veicoli appartenenti ai corpi armati civili e militari dello Stato, preservato e mantenuto in una condizione prevalentemente corretta, in custodia di una persona od organizzazione che lo tenga per il proprio interesse storico e tecnico e non come mezzo di trasporto quotidiano, secondo le classificazioni adottate per il territorio nazionale dall’ASI, Automotoclub storico italiano, e, per i motocicli, dalla FMI, Federazione motociclistica italiana, in conformità a quelle adottate dalla FIVA, Fédération internationale des véhicules anciens, e riportate al punto 2 del presente allegato.
I veicoli devono essere preservati ed usati come forniti dal fabbricante al pubblico, includendo, per i soli autoveicoli, qualsiasi equipaggiamento originale od accessorio offerto dal fabbricante, o generalmente in vendita, durante il normale periodo di vita del veicolo, salvo quanto espressamente disposto al punto 1.2.
1.2. MODIFICHE CONSENTITE.
Qualsiasi modifica, alterazione o mutamento deve essere effettuata nello spirito del periodo in cui il veicolo era normalmente usato ed in modo tale che il veicolo medesimo possa essere riconvertito alla condizione originale con il minimo sforzo e il minimo costo possibili. Modifiche, alterazioni e cambiamenti devono essere, di norma, limitati a quelli richiesti dalle autorità competenti per garantire l’uso sicuro su strada o per la tutela dell’ambiente, ovvero a quelli resi necessari dall’indisponibilità o dall’impossibilità di riproduzione delle parti pertinenti a costi ragionevoli; devono inoltre essere documentate in modo che sia sempre possibile conoscere in che cosa ed in quale modo il veicolo differisce dalle condizioni originali.
2. CLASSIFICAZIONI
2.1. AUTOVETTURE.
2.1.1. Gruppi di preservazione.
Gruppo 1 - Autentico. Veicolo come originariamente prodotto, inalterato e poco deteriorato. Completamente originale, comprese le finizioni esterne e interne; eccezioni consentite solo per pneumatici, candele, batterie ed altri pezzi deteriorabili.
Gruppo 2 - D’origine. Veicolo sottoposto a normale impiego ma mai restaurato, con specifiche originali e una storia continua ed in condizioni originali anche se deteriorate. Parti che normalmente si deteriorano possono essere sostituite con parti rispondenti alle specifiche del periodo. Vernice, trattamenti galvanici e tappezzeria, rimpiazzate nel periodo d’uso, sono permesse.
Gruppo 3 - Restauro. Veicolo con identità conosciuta, completamente o parzialmente smontato, ricondizionato e rimontato, con solo minime deviazioni dalla specifica del costruttore in caso di indisponibilità di parti o di materiali. Ricambi originali possono essere rimpiazzati con altri delle medesime caratteristiche. Finizione interna ed esterna il più vicino possibile alla specifica del periodo.
Gruppo 4 - Ricostruito. Parti di uno o più veicoli dello stesso modello o tipo assemblate in un veicolo il più vicino possibile alle specifiche originali del costruttore. Parti possono essere state fabbricate nel processo di ricostruzione oppure prodotte fuori dal periodo (come carrozzeria, blocco motore, testa cilindri od altre parti non portatrici di identità). Finizione interna ed esterna il più vicino possibile alle specifiche del periodo.
2.1.2. Classificazione tecnica.
Tipo A - Standard. Veicolo dalle caratteristiche di serie quale consegnato dal costruttore. Per i veicoli del gruppo di preservazione da 2 a 4 gli allestimenti opzionali, le modifiche minime di abbellimento e gli accessori tipici disponibili sul mercato d’epoca sono accettati.
Tipo B - Modificato d’epoca. Veicolo specificatamente fabbricato o modificato nel suo periodo per una precisa finalità. Tipico nel suo genere e quindi di interesse storico ben determinato. Unicamente a ciò che concerne i gruppi di preservazione da 2 a 4, il fabbricante di tale veicolo è considerato costruttore. Tipo X - Eccezione. Veicolo standard che ha subito modifiche fuori periodo. Le modifiche introdotte devono rispettare le norme di cui alle descrizioni dei gruppi di preservazione 3 e 4 e fare ricorso a parti appropriate al periodo o fabbricate con le stesse caratteristiche (forma, materiali e risultati).
Tipo C - Riproduzione. Veicolo costruito fuori dalla propria epoca, con o senza parti autentiche, che imita un modello del periodo. Tale veicolo deve essere identificato in modo da indicare chiaramente che si tratta di una riproduzione. Il fabbricante di tale veicolo è considerato costruttore.
2.2. MOTOVEICOLI.
2.2.1. Classificazione.
Tipo Strada.
Turismo: motocicli originali in assetto stradale. Ciclomotori: sia motori ausiliari che veicoli completi con cilindrata originale fino a 50 cc. con avviamento a pedali e non.
Sport: motocicli in assetto stradale preparati per le manifestazioni di gruppo 2 (motoraid storici) e 4 (velocità costante).
Scooter, militari, sidecar: (anche motociclette con targa civile ma in assetto militare).
Tipo Fuoristrada.
Regolarità: motocicli prodotti esclusivamente per le competizioni anche se adatti alla circolazione su strada. Trial: motocicli prodotti esclusivamente per le competizioni anche se adatti alla circolazione su strada.
Motoalpinismo: motocicli di origine trial adatti per il fuoristrada escursionistico.
Tipo Replica: motociclette ricostruite in base ai disegni e documentazione originali con preciso rispetto di tutte le caratteristiche tecniche e meccaniche, oltre che di assetto complessivo, utilizzando in fase di lavorazione materiali e tecniche compatibili con l’epoca.
Tipo Special Artigianali: motociclette di limitato valore storico realizzate in tempi recenti derivandole dal corrispondente modello stradale per l’utilizzo nelle manifestazioni amatoriali; devono comunque utilizzare componentistica e soluzioni tecniche risalenti al periodo, con il dovuto rispetto dell’aspetto estetico, della documentazione storica e dei regolamenti sportivi dell’epoca.
La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)
Giunta regionale