Autore Topic: ASI? Cosa non funziona?  (Letto 72580 volte)

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Re: ASI? Cosa non funziona?
« Risposta #30 il: 08 Febbraio 2008, 14:14:55 »
Rocooper come puoi vedere la soluzione al problema è difficile! Immagina l'ASI, le istituzione e le compagnie assicurative che devono trovare soluzioni che soddisfino la maggior parte di appassionati. E' facile lamentarsi e dire che non fanno il loro dovere.

Io penso che ci sia poca cultura motoristica e che chi si avvicina a questo mondo non lo fa per pura passione, ma animato dal solo fatto di poter usufrire di agevolazioni fiscali e assicurative. Il numero degli iscritti ASI è cresciuto a dismisura (conta circa 120-130 mila iscritti), mentre di converso il numero di raduno e di partecipanti è diminuito. Anche la qualità dei raduni è assai inferiore al passato: chi tira piu' fuori le anteguerra?

Sono questi gli argomenti che secondo me un vero appassionato di auto storiche dovrebbe porsi; quale futuro per questo mondo se continuiamo piu' a preoccuparci delle convenzioni piuttosto che spendere le nostre risorse alla conservazione e alla divulgazione della nostra comune passione?


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Re: ASI? Cosa non funziona?
« Risposta #31 il: 14 Febbraio 2008, 23:49:17 »
non è mia, ma come informativa può essere utile.

art. 63 legge 342/2000.
 
La legge dice che tutti i veicoli che hanno almeno 20 anni possono usufruire del IPT ridotta! anche i veicoli che non sono iscritti ASI, e tanto meno a qualsiasi club di auto/moto storiche.
Io mi sono scaricato questo, leggete un pò!??:

IPT RIDOTTA: come pretenderla senza ASI per le auto ventennali!!

Presupposti:

1) L’art. 63 della legge 342/2000 sancisce un diritto oggettivo del cittadino e l’inadempienza dell’ASI nei confronti dello Stato non può essere un pretesto per non concedere tale diritto.

2) La Nota Ministeriale n 81335 ribadisce più volte la non necessità di certificazione e tanto meno di iscrizione a nessuna associazione (ASI compresa) per ottenere i benefici di esenzione fiscale previsti dall’art. 63 della legge 342/2000

3) Il passaggio di proprietà è per legge un “Atto Dovuto”, questo vuol dire che l’amministrazione pubblica è obbligata ad eseguirlo senza batter ciglio, questo anche in caso di mancato pagamento degli importi richiesti!!

4) Le province sono tenute alla sola riscossione dell’importo dell’IPT e non hanno nessun potere legislativo in materia, quindi quanto pare abbiano deciso, ossia IPT ridotto solo per le auto iscritte ASI, è fuori legge!!

Come Procedere:

Ci si presenta all’ACI con tutte le carte necessarie per un normale passaggio di proprietà più la ormai famosa nota ministeriale.
Una volta arrivati davanti all’addetto allo sportello gli si dice a chiare lettere che dovete fare un passaggio di proprietà e che essendo un’auto ventennale deve farvi la pratica con l’importo dell’IPT ridotto.
Se l’addetto allo sportello si dovesse rifiutare di eseguire la pratica gli si può “gentilmente” nominare l’art. 328 del Codice Penale (Omissione di atto dovuto) seguito dalla frase “ti denuncio”. Se l’addetto allo sportello vi dice qualcosa sugli importi pagati o che intendete pagare (ossia pretendere l’IPT ridotta) gli ricordate che non è compito suo contestare gli importi, ma che è compito dell’apposito ufficio che controlla la correttezza dei pagamenti (d'altronde quando presentate la dichiarazione dei redditi nessuno vi dice se avete fatto i conti giusti al momento della presentazione… e così funziona anche in questo caso) e che se vi invieranno una cartella esattoriale ricorrerete alla Commissione Tributaria.
Se vi dice che il passaggio ridotto lo concedono solo alle auto iscritte ASI prendete la nota ministeriale e gli fate leggere tutti i punti in cui viene ribadito che non è necessario nessun certificato e nessuna iscrizione e che ciò lo dice l’Ufficio delle Entrate a cui devono sottostare, ma che l’esenzione è automatica per l’unico requisito richiesto ossia l’età ed in più gli dite che se l’ASI è inadempiente nel fornire la lista indicata è un problema tra lo Stato e l’ASI e non tra lo Stato e il cittadino e che quindi non può essere la scusa per negare un diritto sancito dalla legge.
A questo punto state certi che l’addetto allo sportello vi farà la pratica perché avrà capito che non siete sprovveduti e che probabilmente sapete più cose di lui!!

Se poi vi arriverà la Cartella Esattoriale:

si può (si deve!!) presentare ricorso alla Commissione Tributaria (non serve l’avvocato, state tranquilli) alla quale si invierà la Nota Ministeriale e sicuramente non potranno sconfessare quanto dichiarato dal Ministero che nella realtà delle leggi è l’unico che può decidere qualsiasi cosa in materia di IPT.

Poi se qualcuno non ve lo fa, sentite un po questo?!!:

Chiedere di pagarlo ridotto in quanto il difetto è ASI e non suo, se viene opposto un rifiuto deve esigerlo sulla base di:
Cita:

328 Rifiuto di atti d`ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l`incaricato di un pubblico servizio , che indebitamente rifiuta (c.p.366, 3885) un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l`incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l`atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2 milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Offline carrera2

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Re: ASI? Cosa non funziona?
« Risposta #32 il: 15 Febbraio 2008, 00:02:41 »
inoltre per la Regione Piemonte

(è un pò lunga ma indica con delle specifiche ben chiare) quanto è relativo alla sottoscrizione di quote associative o al pagamento di contributi di alcun genere o specie.



  Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 05


Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 54-11659

Disposizioni di attuazione delle norme di cui all’articolo 8 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, in materia di tassa di circolazione per le auto storiche e per particolari categorie di veicoli

A relazione dell’Assessore Ferrero:

Visto l’articolo 8 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, “Disposizioni in materia di tasse automobilistiche”, il quale dispone l’assoggettamento alla tassa di circolazione per le autovetture ed i motoveicoli che abbiano compiuto 30 anni dalla costruzione (comma 1), l’estensione del medesimo beneficio ai veicoli che, avendo compiuto 20 anni dalla data di immatricolazione, presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l’originale impianto costruttivo dello stesso veicolo (comma 2) e, per gli anni 2001, 2002 e 2003, l’esenzione dalla tassa di possesso per i proprietari dei veicoli individuati dall’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (comma 4);

Richiamati, in particolare, i commi 3 e 5, che demandano alla Giunta regionale di stabilire, con propria deliberazione, le modalità di attuazione delle norme di cui allo stesso articolo 8, definendo le procedure per il conseguimento dell’agevolazione di cui ai commi 1 e 2 e definendo le disposizioni di cui al citato articolo 63 della legge 342/2000;

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voti unanimi,

delibera

- di adottare le seguenti modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23:

1. Per il conseguimento dell’agevolazione di cui al comma 2 i veicoli devono possedere, fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 80 della sezione I del capo III del titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (codice della strada) e di quelle richiamate nell’allegato A alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 43, i requisiti e le caratteristiche di cui all’allegato A alla presente deliberazione.

2. I requisiti e le caratteristiche di cui al punto 1 sono accertati e certificati, in relazione a ciascun veicolo identificato con il proprio numero di targa, dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Gli stessi requisiti e caratteristiche possono essere accertati e certificati anche dai registri storici istituiti dalle case automobilistiche che abbiano almeno una sede nel territorio dello Stato.

3. Con propria deliberazione la Giunta regionale può individuare, fra gli enti, le associazioni e le organizzazioni in genere, pubbliche o private, che operino prevalentemente od esclusivamente nel settore automobilistico e motociclistico e che abbiano fra gli scopi statutari la difesa, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio automobilistico e motociclistico, anche a fini di ricostruzione storica negli ambiti della cultura e dello spettacolo, altri soggetti abilitati ad eseguire gli accertamenti e le certificazioni di cui al punto 2, iscrivendoli in un apposito albo la cui conservazione e tenuta sono affidate alla struttura regionale competente in materia di tasse automobilistiche.

4. Le iscrizioni all’albo di cui al punto 3 sono eseguite su richiesta. Le richieste, indirizzate alla direzione bilanci e finanze, settore tributi, devono pervenire, per l’anno 2004, entro il 30 aprile; entro il 30 giugno la Giunta regionale provvede, sulla scorta dei pareri espressi dalla commissione di valutazione di cui al punto 6, all’iscrizione dei soggetti ritenuti idonei.

5. L’albo di cui al punto 3 è aggiornato di anno in anno; entro il 30 aprile di ogni anno chiunque sia in possesso dei prescritti requisiti può presentare richiesta di iscrizione; entro il 30 giugno successivo la Giunta regionale provvede, sulla scorta dei pareri espressi dalla commissione di valutazione di cui al punto 6, all’iscrizione dei soggetti ritenuti idonei, nonché alla cancellazione dei soggetti che, nello stesso termine del 30 aprile, abbiano presentato rinuncia e di quelli che siano stati successivamente dichiarati inidonei, anche a seguito di denuncia, per mancanza, sopravvenuta od accertata in seguito, dei prescritti requisiti o per reiterata violazione, regolarmente accertata e contestata dalla competente struttura regionale, delle norme di cui alla presente deliberazione.

6. Per garantire alla Giunta regionale il necessario supporto tecnico ai fini di cui ai punti 4 e 5 è istituita un’apposita commissione di valutazione composta dal direttore della direzione regionale bilanci e finanze, o suo delegato, che la presiede, dal direttore della direzione regionale commercio e artigianato, o suo delegato, dal direttore della direzione regionale trasporti, o suo delegato, e da due esperti individuati, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale. Le funzioni di segretario della commissione di valutazione sono svolte da un funzionario del settore tributi. La commissione di valutazione è formalmente nominata dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La commissione di valutazione, convocata dal presidente, s’intende validamente costituita se ad essa partecipano almeno tre componenti; i pareri sono deliberati a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Di ogni seduta della commissione è redatto, a cura del segretario, apposito processo verbale. I pareri della commissione di valutazione non sono vincolanti per la Giunta regionale; tuttavia, qualora la Giunta regionale deliberi in difformità dal parere espresso dalla commissione, deve darne adeguata motivazione. La partecipazione alle riunioni della commissione di valutazione è a titolo gratuito e, per i dipendenti regionali, rappresenta normale attività di servizio.

7. L’accertamento, ad opera dei soggetti abilitati, dei requisiti e delle caratteristiche di cui al punto 1, è certificato mediante rilascio del contrassegno avente le caratteristiche di cui all’allegato B; l’accertamento, con conseguente rilascio del contrassegno, deve essere comunicato a cura del soggetto abilitato che lo ha eseguito, anche attraverso procedure informatiche o posta elettronica, entro il mese successivo, alla struttura regionale competente in materia di tassa automobilistica, e l’esenzione opera a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alla data di accertamento e certificazione.

8. Restano validi, sino alla loro eventuale scadenza, i contrassegni ed i certificati rilasciati sino alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, anche se difformi da quelli di cui al punto 7, purché dagli stessi risulti con certezza il riconoscimento, in conformità alle prescrizioni di cui all’allegato A, del carattere storico del veicolo.

9. Per le operazioni di accertamento e certificazione i soggetti abilitati hanno diritto ad un compenso, da stabilirsi nel limite massimo determinato dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione di cui ai punti 3 e 5. Le operazioni di accertamento e certificazione non possono essere subordinate all’iscrizione del richiedente all’ente, associazione od organizzazione cui la richiesta è rivolta, né alla sottoscrizione di quote associative o al pagamento di contributi di alcun genere o specie.

10. Per i periodi antecedenti l’entrata in vigore delle presenti disposizioni restano valide le norme di cui all’articolo 63, commi 2 e 3, del capo II della legge 21 novembre 2000, n. 342. Il riconoscimento del particolare interesse storico e collezionistico è accertato e certificato dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI, in relazione a ciascun veicolo identificato con il proprio numero di targa, e l’esenzione opera a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alla data di accertamento e certificazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

REQUISITI E CARATTERISTICHE
DEI VEICOLI STORICI

1. REGOLE DI CARATTERE GENERALE

1.1. CARATTERISTICHE DI USO E MANUTENZIONE.

Ai soli fini di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, è veicolo storico un veicolo spinto meccanicamente, immatricolato per la prima volta da almeno vent’anni, anche nei registri speciali dei veicoli appartenenti ai corpi armati civili e militari dello Stato, preservato e mantenuto in una condizione prevalentemente corretta, in custodia di una persona od organizzazione che lo tenga per il proprio interesse storico e tecnico e non come mezzo di trasporto quotidiano, secondo le classificazioni adottate per il territorio nazionale dall’ASI, Automotoclub storico italiano, e, per i motocicli, dalla FMI, Federazione motociclistica italiana, in conformità a quelle adottate dalla FIVA, Fédération internationale des véhicules anciens, e riportate al punto 2 del presente allegato.

I veicoli devono essere preservati ed usati come forniti dal fabbricante al pubblico, includendo, per i soli autoveicoli, qualsiasi equipaggiamento originale od accessorio offerto dal fabbricante, o generalmente in vendita, durante il normale periodo di vita del veicolo, salvo quanto espressamente disposto al punto 1.2.

1.2. MODIFICHE CONSENTITE.

Qualsiasi modifica, alterazione o mutamento deve essere effettuata nello spirito del periodo in cui il veicolo era normalmente usato ed in modo tale che il veicolo medesimo possa essere riconvertito alla condizione originale con il minimo sforzo e il minimo costo possibili. Modifiche, alterazioni e cambiamenti devono essere, di norma, limitati a quelli richiesti dalle autorità competenti per garantire l’uso sicuro su strada o per la tutela dell’ambiente, ovvero a quelli resi necessari dall’indisponibilità o dall’impossibilità di riproduzione delle parti pertinenti a costi ragionevoli; devono inoltre essere documentate in modo che sia sempre possibile conoscere in che cosa ed in quale modo il veicolo differisce dalle condizioni originali.

2. CLASSIFICAZIONI

2.1. AUTOVETTURE.

2.1.1. Gruppi di preservazione.

Gruppo 1 - Autentico. Veicolo come originariamente prodotto, inalterato e poco deteriorato. Completamente originale, comprese le finizioni esterne e interne; eccezioni consentite solo per pneumatici, candele, batterie ed altri pezzi deteriorabili.

Gruppo 2 - D’origine. Veicolo sottoposto a normale impiego ma mai restaurato, con specifiche originali e una storia continua ed in condizioni originali anche se deteriorate. Parti che normalmente si deteriorano possono essere sostituite con parti rispondenti alle specifiche del periodo. Vernice, trattamenti galvanici e tappezzeria, rimpiazzate nel periodo d’uso, sono permesse.

Gruppo 3 - Restauro. Veicolo con identità conosciuta, completamente o parzialmente smontato, ricondizionato e rimontato, con solo minime deviazioni dalla specifica del costruttore in caso di indisponibilità di parti o di materiali. Ricambi originali possono essere rimpiazzati con altri delle medesime caratteristiche. Finizione interna ed esterna il più vicino possibile alla specifica del periodo.

Gruppo 4 - Ricostruito. Parti di uno o più veicoli dello stesso modello o tipo assemblate in un veicolo il più vicino possibile alle specifiche originali del costruttore. Parti possono essere state fabbricate nel processo di ricostruzione oppure prodotte fuori dal periodo (come carrozzeria, blocco motore, testa cilindri od altre parti non portatrici di identità). Finizione interna ed esterna il più vicino possibile alle specifiche del periodo.

2.1.2. Classificazione tecnica.

Tipo A - Standard. Veicolo dalle caratteristiche di serie quale consegnato dal costruttore. Per i veicoli del gruppo di preservazione da 2 a 4 gli allestimenti opzionali, le modifiche minime di abbellimento e gli accessori tipici disponibili sul mercato d’epoca sono accettati.

Tipo B - Modificato d’epoca. Veicolo specificatamente fabbricato o modificato nel suo periodo per una precisa finalità. Tipico nel suo genere e quindi di interesse storico ben determinato. Unicamente a ciò che concerne i gruppi di preservazione da 2 a 4, il fabbricante di tale veicolo è considerato costruttore. Tipo X - Eccezione. Veicolo standard che ha subito modifiche fuori periodo. Le modifiche introdotte devono rispettare le norme di cui alle descrizioni dei gruppi di preservazione 3 e 4 e fare ricorso a parti appropriate al periodo o fabbricate con le stesse caratteristiche (forma, materiali e risultati).

Tipo C - Riproduzione. Veicolo costruito fuori dalla propria epoca, con o senza parti autentiche, che imita un modello del periodo. Tale veicolo deve essere identificato in modo da indicare chiaramente che si tratta di una riproduzione. Il fabbricante di tale veicolo è considerato costruttore.

2.2. MOTOVEICOLI.

2.2.1. Classificazione.

Tipo Strada.

Turismo: motocicli originali in assetto stradale. Ciclomotori: sia motori ausiliari che veicoli completi con cilindrata originale fino a 50 cc. con avviamento a pedali e non.

Sport: motocicli in assetto stradale preparati per le manifestazioni di gruppo 2 (motoraid storici) e 4 (velocità costante).

Scooter, militari, sidecar: (anche motociclette con targa civile ma in assetto militare).

Tipo Fuoristrada.

Regolarità: motocicli prodotti esclusivamente per le competizioni anche se adatti alla circolazione su strada. Trial: motocicli prodotti esclusivamente per le competizioni anche se adatti alla circolazione su strada.

Motoalpinismo: motocicli di origine trial adatti per il fuoristrada escursionistico.

Tipo Replica: motociclette ricostruite in base ai disegni e documentazione originali con preciso rispetto di tutte le caratteristiche tecniche e meccaniche, oltre che di assetto complessivo, utilizzando in fase di lavorazione materiali e tecniche compatibili con l’epoca.

Tipo Special Artigianali: motociclette di limitato valore storico realizzate in tempi recenti derivandole dal corrispondente modello stradale per l’utilizzo nelle manifestazioni amatoriali; devono comunque utilizzare componentistica e soluzioni tecniche risalenti al periodo, con il dovuto rispetto dell’aspetto estetico, della documentazione storica e dei regolamenti sportivi dell’epoca.

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale


Offline carrera2

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Re: ASI? Cosa non funziona?
« Risposta #33 il: 15 Febbraio 2008, 00:13:34 »
questa è più corta:

il club RUOTE STORICHE DEL CANAVESE (Ivrea TO) richiede 40 euro annuo
0125 641803
oppure Rolando Pluma (telef. 347.7913425
www.ruotestorichecanavese.it

non intendete questo messaggio come publicitario ma solamente utile.
saluti a tutti

Offline abeletti

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Re: ASI? Cosa non funziona?
« Risposta #34 il: 15 Febbraio 2008, 07:01:49 »
Io ho iniziato questa avventura l'anno scorso. Devo immatricolare una Camaro Z28 del 1980 arrivata direttamente dall'america. Sul tema delle auto d'importazione purtroppo nessuno SA NIENTE, tu ti iscrivi all'autoclub pensando che ti informino su tutta la procedura necessaria ma in realtà ti danno notizie confuse, contraddittorie e a volte inesatte....per cui oltre a spendere i 150 euro (club più ASI, per Bologna) ti devi "sbattere" a cercare e "intuire" i passi da intraprendere per arrivare alla famigerata IMMATRICOLAZIONE. (Tanto per fare un esempio la compilazione della scheda gialla (Sostituto delle caratteristiche tecniche del veicolo) per ASI l'ho rifatta 4 volte...) Sperando un giorno o l'altro di riuscire a circolare con la mia auto auguro a tutti quelli nella mia condizione un sincero "In bocca al lupo!!"
Alessandro

Offline massimo19mare

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Re: ASI? Cosa non funziona?
« Risposta #35 il: 15 Febbraio 2008, 07:21:23 »
salve intanto l'ASI agisce come un monipolio e la dismostrazione è che sempre più compagnie di assicurazione richiedono l'iscrizione della VETTURA all'ASI.
Poi c'è il problema delle schede tecniche sostitutive : ho richiesto questa scheda per una mia macchina importata dall'inghilterra e mi è stata rifiutata mentre per un'altra uguale alla mia è stata concessa, forse era un amico di un amico.

Offline debert

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Re: ASI? Cosa non funziona?
« Risposta #36 il: 15 Febbraio 2008, 07:24:22 »
Il male dell'Asi?
e' quello di essere inadempiente. Infatti l'art.63 della L.342 del 21.11.2000 stabiliva che Asi e Fmi avrebbero dovuto redigere gli elenchi dei veicoli di particolare interesse storico collezionistico (dai 20 ai 30 anni). Ebbene, la Fmi ha onorato l'impegno pubblicando nel proprio sito la lista di moto ultraventennali che beneficiano delle agevolazioni analoghe alle ultretrentennali. L'Asi non l'ha mai fatto sollevando questioni ridicole e costringendo all'isccrizione, per mere questioni di bottega.
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2010, 20:45:22 da Emanuele924 »

Offline abeletti

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Re: ASI? Cosa non funziona?
« Risposta #37 il: 15 Febbraio 2008, 07:28:41 »
Questa sera vado al club (aperto solo al venerdì) a chiedere come procede la mia richiesta delle caratteristiche tecniche sostitutive presentato all'inizio di gennaio....dopo 2 settimane ho scoperto che era ancora sul tavolo del club.....CHE TRISTEZZA !!

Offline galletto

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Re: ASI? Cosa non funziona?
« Risposta #38 il: 15 Febbraio 2008, 08:39:56 »
ciao a tutti.
Sono possessore di una Porsche 911H del 1975, che mi è costata il triplo esatto di quanto valutato dalle riviste del settore tra acquisto e restauro (a causa soprattutto della disonestà del primo restauratore). Ora l'auto è impeccabile e va da zero a cento in sei secondi.
Riferendomi a quanto finora scritto sull'ASI, concordo sul fatto che esistono personaggi con la puzza sotto al naso che ci prendono in giro e che esistono le raccomandazioni per le iscrizioni (ma del resto questa è una vergognosa prassi in tutte le cose che avvengono in questa Italia, dove chi merita è castigato), però la cosa più importante a mio avviso, che non viene portata avanti da nessuno (ASI per primo) con la giusta fermezza, è la libera circolazione dei veicoli storici a prescindere dalle leggi sull'inquinamento (che sono promulgate solamente-sempre a mio avviso- solamente per vendere nuove auto) Infatti in quasi tutto il mondo le auto storiche circolano liberamente (compresa la California che ha adottato misure anti inquinamento più serie delle nostre già dalla metà degli anni settanta). Noi invece abbiamo un Formigoni che vieta in tutta la Lombardia la circolazione dei veicoli euro zero e uno, compresi i veicoli storici! Non solo, ma pur essendo stata dichiarata dagli organi istituzionali statali quale legge che crea disparità tra i cittadini dello stato, è entrata lo stesso in vigore. Io ho scritto a Formigoni che -abitando nel Veneto- volendo fare il giro del lago di Garda con la mia auto d'epoca, avrebbe dovuto farmi trovare un mezzo per proseguire una volta entrato in territorio lombardo. Questa è una legge inammissibile, poichè impedisce la libera circolazione delle persone, ed è un pretesto per poter far vendere alcune centinaia di migliaia di auto nuove a coloro che in Lombardia possiedono auto euro zero o uno. Quando anche Galan mi impedirà di circolare (già ora posso circolare solo il sabato e la domenica, purchè non ecologica) io che ho percorso neanche trecento chilometri da settembre ad ora e poco ho inquinato, cosa me ne farò di un modello statico in garage? Bisogna soprattutto tener presente che esistono studi che affermano che le automobili inquinano poco più del dieci per cento sul totale, mentre un solo aereo inquina come cinquecento auto, e un autobus di linea per più di cento auto. Allora a questo bisogna dire BASTA, bisogna scendere in piazza con le nostre auto storiche -pagando la contravvenzione a queste disposizioni di leggi ingiuste- ma bloccando completamente i centri storici, mentre l'ASI e i clubs farebbero bene ad attivarsi per impedire che altre leggi come quella di Formigoni vengano approvate e applicate. BISOGNA FARE QUALCOSA, perchè noi italiani siamo i più tartassati del mondo!
« Ultima modifica: 15 Febbraio 2008, 08:41:32 da galletto »

Offline CITO

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Re: ASI? Cosa non funziona?
« Risposta #39 il: 15 Febbraio 2008, 09:17:03 »
ho l'impressione che i gestori dell'asi a torino siano assimilabili alla casta dei politici che sono a roma
vi racconto le mie ultime esperienze:
a - rinnovo omologazione carta fiva mia giulietta spyder del 61 omologata asi nel 1990 : visita ispettiva del 11-11-06 dopo numerosi solleciti senza risposte esaaurienti in merito mi è arrivata il 12-02-08 (avevano perso i documenti)
b- visita omologazione porsche 356 del 24-04-07
    mi sono arrivati i documenti alla fine novembre 2007 certificato con il 50% dei dati tecnci e indirizzo errati, in più la targa ottone consritte errate

per quanto sopra i punti a- e b- ho scritto per e.mail e racomandata tre lettere alla c.a. del presidete loi

non si sono mai degnati di rispondere : tanta maleducazione

ecco tutto quanto di mia ultima esperienza
« Ultima modifica: 15 Febbraio 2008, 09:23:34 da CITO »

Offline tglbrn

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Re: ASI? Cosa non funziona?
« Risposta #40 il: 15 Febbraio 2008, 09:18:30 »
Quello dell’ASI è veramente un argomento scottante per tanti motivi; provo ad elencarne alcuni:
- è vero ciò che dice bbuccyo che si è costretti a passare tramite un club associato ASI per poter usufruire dei “servizi” dell’ASI, anche se ci sono club, come il nostro che fa pagare cifre meno astronomiche di quelle indicate sempre da bbuccyo (il nostro club fa pagare in totale, compresa la tessera ASI 80 Euro l’anno, pur dovendoci appoggiare ad un club federato, non essendo ancora riusciti a federarci noi)
- quanto indicato sopra comporta un allungamento dei tempi di iscrizione del tesserato ma ancor di più per iscrivere una vettura (mediamente 3 mesi) per non parlare del periodo che va da settembre a fine anno che a quanto pare l’ASI non accetta più domande di iscrizione (UN VERO SCANDALO per un Club, l’ASI che si professa al servizio del pubblico!?!?!)
- Altro scandalo sono le omologazioni ASI: io ho una vettura FIAT 130 del 1976 in condizioni pari al nuovo, ma ahimè la vettura è stata riverniciata del colore originale e per questo si è meritata solo la classe "A 2", mentre una BMW 518 di proprietà di mio genero con vernice di ¾ colori con sfogliatura del trasparente ha avuto la classe "A 1". Ci sarebbe da discutere sui metodi di assegnazione di queste classi!?!?!
- Secondo me è opinabile anche il fatto che un privato cittadino, che paga la quota associativa all’ASI non possa rivolgersi all’ASI stessa per avere delucidazioni senza incorrere in rimproveri da parte dell’ASI stessa presso al club federato!?!?
- Traete voi le conclusioni su tali comportamenti; e non mi si venga a dire che l’ASI non ha personale per poter gestire queste cose; i 45 Euro per ogni iscritto li pretende tutti gli anni, pena il decadimento del certificato di iscrizione dell’auto. Viene da chiedersi che cosa ne faccia l’ASI delle centinaia di migliaia di quote associative!?!?!
Bruno

Offline galletto

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Re: ASI? Cosa non funziona?
« Risposta #41 il: 15 Febbraio 2008, 10:06:05 »
a tglbrn rispondo che l'ASI delle centinaia di migliaia di quote annue, attraverso il presidente Loi compra una villa, la restaura a modo suo, e la rende sede dell'ASI.
Senza voler fare pubblicità, comunico che un club molto serio, che ti fa spendere 80 euro la prima volta e 75 euro le successive (comprese le 45 euro ASI) è il CLUB TOPOLINO DI CONEGLIANO in provincia di Treviso. Io sono di Padova, ma non importa la città, conta la serietà (e nella serietà è compreso il fatto di non essere esosi nella quota associativa).
Insisto poi nel fatto che NON SERVE A NULLA ISCRIVERSI A UN CLUB SERIO E/O ALL'ASI SE NON CI FANNO PIU' CIRCOLARE EMETTENDO PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI ASSURDI! Credetemi, non intendo inquinare, uso i mezzi pubblici per recarmi al lavoro, uso la Vespa per muovermi velocemente in città, percorro pochissimi chilometri l'anno con l'auto, MA NON ACCETTO CHE MI SI IMPEDISCA DI CIRCOLARE! Oltretutto, non accetto che si misuri l'inquinamento in base all'anno di costruzione del mezzo di trasporto, dato che la mia Porsche 911H del 1975 emette una quantità di CO2 inferiore alle catalizzate, dato che era stata progettata per la California, che nel 1975 aveva già leggi anti inquinamento simili alle attuali europee!

Offline felicino

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Re: ASI? Cosa non funziona?
« Risposta #42 il: 15 Febbraio 2008, 10:24:04 »
per anni asi ha nicchiato sul fatto che le auto iscritte devono fare la revisione annuale.
ancora oggi non è stata fatta totale chiarezza.
le auto costrette a revisione annuale sono quelle omologate o anche solo quelle con attestato di storicità?
o magari anche quelle per le quali si è richiesto il certificato sostitutivo delle caratteristiche tecniche!
è evidente che l'iscrizione all'ASI costa anche una settantina di euro in più all'anno per auto posseduta e registrata asi!!!!!!!!(una revisione in più rispetto a chi non è iscritto).io ho 6 auto d'epoca , se fossero tutte iscritte asi dovrei sostenere un extracosto di oltre 400 euro ogni due anni.
ma allora , se l'auto è ultratrentennale , e quindi di diritto d'epoca , con tassa di circolazione ridotta , perchè registrare l'auto all'asi?
per le assicurazioni basta che il proprietario sia socio di un club asi per poter assicurare tutte le auto possedute e non chiede di ognuna se è registrata asi.
morale , sopprattutto se si possiedono più auto , stando così le cose conviene iscriversi ad un club asi ma non registrare nè omologare alcuna auto all'asi: e allora a cosa serve l'asi?
saluti
FELI

Offline dariosvp

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Re: ASI? Cosa non funziona?
« Risposta #43 il: 15 Febbraio 2008, 12:22:13 »
  Sicuramente in ASI molte cose non corrispondono alle esigenze degli appassionati di auto storiche, a cominciare dalla Commissione Tecnica Auto, ma leggendo "La Manovella" la rivista ufficiale (al prezzo di copertina di Euro 6,50 spedita ogni mese a tutti gli associati il cui costo è compreso nella tessera annuale), l'ASI si sta prodigando per superare il blocco delle storiche e per portare la revisione ogni 4 anni.
  A volte, qualcosa che certifichi la storicità del mezzo posseduto,è utile.
  Qualche tempo fa, ho subito un incidente per colpa di un automobilista "distratto". Ho aggiustato l'auto e presentato la fattura all'Assicurazione della controparte. Visto l'ammontare della cifra, mi è stata contestata la spesa perchè l'Auto era "vecchia"!  Con l'aiuto della mia Assicurazione a l'Attestato di Omologazione ASI (una volta si chiamava cosi') mi hanno liquidato l'intero importo della spesa senza altri problemi.
  Naturalmente sono socio ASI anche se non ne condivido tutte le prese di posizione.
  Cordialmente

Offline Pianaz

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Re: ASI? Cosa non funziona?
« Risposta #44 il: 15 Febbraio 2008, 13:04:11 »
L'ASI con il suo comportamento (pretesa di iscrizione per ottenere un beneficio fiscale) va contro la Legge Costituzionale (art. 18), contro l'Art. 63/2000 e la relativa nota ministeriale (legge sulle esenzioni del bollo), contro le leggi europee in materia di favoreggiamento d'associazione privata!!!!

Perchè dovrei iscrivermi ad un'associazione del genere?? Un'associazione che non rispetta le più elementari regole sulla libertà??

Quello che sta facendo è del tutto immorale e a suo esclusivo vantaggio... 100.000 x 42€= 4.200.000,00 euro esentasse, senza mostrare un bilancio e senza dichiarare dove vanno ogni anno tutti quei soldi, a questo aggiungete il fatto che a mangiarci ci sono anche tutti i club ad essa collegati... un giro di milioni di euro!

Beh io vivo senza ASI, sono in Lombardia, zero problemi per il bollo (come in Toscana e Umbria), zero problemi per l'assicurazione e circolazione limitata come per le ASI!

Poi perchè una auto uguale alla mia dovrebbe circolare e la mia no?? Mi spiegate che effetto ha sulle emissioni una tessera???

E poi cosa sono tutte quelle auto iscritte ASI con impianto GPL o Metano installato di recente??? NON SONO AUTO DI APPASSIONATI, ma solamente povere auto vecchie e sfruttate fino a quando cadranno a pezzi!!

Per fortuna c'è qualcuno in Italia che non si fa mettere i piedi in testa dal primo che arriva e così l'amico Umbro ha liberato la propria regione e anche nel Lazio un amico continua a lottare dal 2000 per il riconoscimento dei suoi diritti!

La FMI ha seguito la legge, l'ASI NO!

Non iscrivetevi a chi infrange la legge, a chi vi chiede soldi per un vostro diritto.... altrimenti è come cedere al PIZZO della Mafia!!!

L'ASI è un carrozzone mangia soldi, peggio dell'ACI e del PRA!!!

Ciao Marco

 

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