Autore Topic: Sentenza Cassazione NO ASI + altro  (Letto 16092 volte)

Offline Sovrasterzo

  • Gentleman driver
  • *****
  • Post: 1030
Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
« Risposta #30 il: 08 Maggio 2013, 23:42:31 »
Certo che sono onorata della tua amicizia per questo l'ho richiesta.
Dopo quello che mi hai scritto nell'altro topic? Sinceramente ci sono rimasto molto male, perchè io volevo solo aiutarti con quello che avevo scoperto dopo mesi di fatiche, saltando da un club all'altro avendo sempre opinioni totalmente opposte (chiedere a Nigel, che mi ha aiutato molto, per credere). Non volevo di certo fare il professore o il pro ASI della situazione.

Offline maury61

  • Gentleman driver
  • *****
  • Post: 4301
  • Finalmente pubblicato !!!!
Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
« Risposta #31 il: 09 Maggio 2013, 07:54:09 »
E' bellissimo! Sembrate quasi marito e moglie !!!  ;D ;D ;D
Vedete la mia proposta nell'altro topic!  ;)
Maury la Hyena  ;)

Offline DOPPIA GOBBA

  • Moderatore globale
  • Gentleman driver
  • *****
  • Post: 10205
  • my labrador

Offline Sovrasterzo

  • Gentleman driver
  • *****
  • Post: 1030
Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
« Risposta #33 il: 10 Maggio 2013, 22:11:42 »
Vedete la mia proposta nell'altro topic!  ;)
Maury ti ringrazio molto ma per me è troppo lontano. Comunque grazie lo stesso.  ;)

Offline Sovrasterzo

  • Gentleman driver
  • *****
  • Post: 1030
Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
« Risposta #34 il: 10 Maggio 2013, 22:55:52 »
Per Dario:

La Legge 342/2000, all'Art. 63, stabilisce:

" Art. 63. (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano,  in  quanto compatibili, le  disposizioni che  disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli."


Stabilito che:

L'elenco previsto al comma 1 servirebbe unicamente a dirimere il dubbio inerente al periodo di costruzione dei veicoli in oggetto, siccome non tutti potrebbero essere in grado di reperire la necessaria documentazione attestante l'anno di costruzione presso le rispettive case costruttrici dei propri veicoli, ovvero non potrebbero dimostrare i 30 anni di anzianità del proprio veicolo.

Inoltre:

In merito ai commi 2 e 3, tralasciando il fatto che l'ASI iscriva tutti gli autoveicoli con almeno 20 anni dalla costruzione che siano in "ottime" condizioni, ovvero la lettera c) del comma 2 non mi sembra sia mai stata assolutamente rispettata, trattasi comunque di determinazione di competenza dell'ASI stessa.

Quindi:

La Cassazione scrive in merito all'autocertificazione per i veicoli ultratrentennali o per gli ultraventennali? Ovvero in merito al comma 1 o al comma 2 e 3?

Te lo chiedo perchè non capisco assolutamente come un Cittadino possa autocertificare che il suo veicolo rientri tra i casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2, quando solo l'ASI stessa sia abilitata a farlo.

Grazie, ciao.

Offline dariodb

  • Pilota senior
  • ****
  • Post: 292
    • Come pagare il Bollo ridotto e documenti utili per Auto e Moto storiche
Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
« Risposta #35 il: 12 Maggio 2013, 09:36:55 »
Buongiorno,
atteso che sono un "dilettante" del DIRITTO, la semantica incriminata è quella relativa alla DETERMINAZIONE AGGIORNATA ANNUALMENTE cui al III comma.
Sorvolando sulla Vetustà (UNICO presupposto oggettivo), sono pertanto veicoli di "particolare" (particolare e non tutti come fa l'asi, da qui NASCONO i MILIONI di euro che ha fatto con GRAVI danni alle casse delle Regioni !) interesse storico e collezionistico quelli al II comma individuati con propria DETERMINAZIONE.
Se i furbastri dell'asi individuassero TUTTI quei veicoli la cui carrozzeria è CICLAMINO, io posso dire che la mia macchina è CICLAMINO (art.47 del DPR 445/2000), oppure se individuassero TUTTI quei veicoli la cui cilindrata è superiore a 1600 cc, io potrei autocertificare la stessa ed all'asi nessuno potrebbe dirle nulla.
La DETERMINAZIONE è sua !

Nel caso specifico di TUTTE le DETERMINAZIONI emesse dal 2001 ad oggi, l'asi richiama il proprio Regolamento Tecnico nel quale c'è scritto che l'Attestato di Datazione e Storicità viene rilasciato (ad probationem e non ad substantiam !) a TUTTI i veicoli 20ntennali purché abbiano (presupposti soggettivi):
1) Motore originale o compatibile;
2) Carrozzeria/telaistica in buono stato;
3) Interni/selleria in uno stato decoroso.

Ora non bisogna essere dell'asi (ma costoro che studi hanno fatto ? - Io che sono un Ingegnere devo prendere lezioni da qualcuno di loro o loro ne possono sapere più di me ? NON CREDO !) per poter affermare che:
1) il motore della mia macchina è il suo altrimenti mi boccerebbero la macchina in fase di revisione;
2) la carrozzeria è in buono stato, tant'è che se fosse un ammasso di ruggine la revisione non si passa;
3) gli interni sono decorosi laddove c'è comunque una normale usura dovuta all'utilizzo del bene che ha comunque 20 anni o più.

Ora il DPR 445/2000 con l'art.47 mi consente di DICHIARARE FATTI e STATI A MIA CONOSCENZA.
Sarà a mia conoscenza quanto segue, ovvero è Penale se dichiaro il falso e quindi:
1) Posso DICHIARARE che il motore della mia macchina è il suo ?
Sì !
2) Posso DICHIARARE che la carrozzeria è in buono stato ?
Sì !
3) Posso DICHIARARE che gli interni sono in uno stato decoroso ?
Sì !
Oppure ci vogliono gli "scienziati" dell'asi per sentirmi dire queste cose ?
Mah...

Da ultimo, l'asi è INADEMPIENTE nei confronti dello STATO dal 2001, poiché sei l I comma parla di elenchi, il secondo comma si aggancia al primo il cui termine della vetustà è ridotto a 20 !
E dove sono gli elenchi ?
Capisci dove c'è la furbata ?
La furbata c'è perché MAI NESSUNO l'ha messa in mora.

Buona domenica.
dario

Offline Sovrasterzo

  • Gentleman driver
  • *****
  • Post: 1030
Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
« Risposta #36 il: 12 Maggio 2013, 10:45:23 »
Ciao Dario, grazie per la gentile risposta.

Premesso che io sono assolutamente d'accordo con te, tant'è che cercai in tutti i modi (tempo fa) di evitare questa "tassa" dell'iscrizione all'ASI (in particolare in merito alla tessera Socio annuale, ma anche a tutto il resto), non riuscii purtroppo in alcun modo a ricavarne nulla, perchè ero totalmente sprovvisto di fonte normativa che giocasse a mio favore (come ben sai). Ora però non è più così, perchè grazie alla sentenza che hai postato, ovvero grazie al fatto che questa fa riferimento all'omissione da parte dell'ASI dell'individuazione dei veicoli ultraventennali nella propria determinazione, è quindi possibile omettere la richiesta dell'ADS. In particolare vorrei dunque porti alcune domande pratiche in merito:

1 - Come va fatta nello specifico l'autocertifcazione? Devono essere riportati particolari riferimenti normativi inerenti alla sentenza in oggetto? Se si, come esattamente? Esiste una specie di "prestampato" da poter compilare?
2 - L'autocertificazione va presentata all'ACI, all'Agenzia delle Entrate, oppure ad entrambi? Nel caso in cui facessero resistenze, richiamando in sostanza il solito iter, come ci si dovrebbe comportare?
3 - Dal momento che si fosse riusciti ad ottenere gli sgravi fiscali tramite l'autocertifcazione in oggetto, resterebbero comunque i problemi estranei al lato fiscale, ovvero quello delle assicurazioni (per avere le agevolazioni) e quello in merito alle deroghe (anabbaglianti accesi in extraurbano di giorno, "blocchi del traffico" e particolari casi inerenti i componenti del veicolo): Per questi non c'è comunque nulla da fare, a causa del DM 17/12/2009, e quindi serve a prescindere l'iscrizione nel Registro ASI (a questo punto con la sola richiesta del CRS e non più dell'ADS)?

Scusa le tante domande.

PS: Sono d'accordo anche sul discorso della assurdità inerente alla competenza "tecnica" dei Clubs stessi (con l'amico Quetzalcoatl, che ha riportato la sua esperienza, ne abbiamo trattato parecchio in altro topic).

Grazie ancora, ciao.

Offline manuelita

  • Pilota junior
  • **
  • Post: 54
Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
« Risposta #37 il: 14 Maggio 2013, 00:05:28 »
Ciao Dario, grazie per la gentile risposta.

Premesso che io sono assolutamente d'accordo con te, tant'è che cercai in tutti i modi (tempo fa) di evitare questa "tassa" dell'iscrizione all'ASI (in particolare in merito alla tessera Socio annuale, ma anche a tutto il resto), non riuscii purtroppo in alcun modo a ricavarne nulla, perchè ero totalmente sprovvisto di fonte normativa che giocasse a mio favore (come ben sai). Ora però non è più così, perchè grazie alla sentenza che hai postato, ovvero grazie al fatto che questa fa riferimento all'omissione da parte dell'ASI dell'individuazione dei veicoli ultraventennali nella propria determinazione, è quindi possibile omettere la richiesta dell'ADS. In particolare vorrei dunque porti alcune domande pratiche in merito:

1 - Come va fatta nello specifico l'autocertifcazione? Devono essere riportati particolari riferimenti normativi inerenti alla sentenza in oggetto? Se si, come esattamente? Esiste una specie di "prestampato" da poter compilare?
2 - L'autocertificazione va presentata all'ACI, all'Agenzia delle Entrate, oppure ad entrambi? Nel caso in cui facessero resistenze, richiamando in sostanza il solito iter, come ci si dovrebbe comportare?
3 - Dal momento che si fosse riusciti ad ottenere gli sgravi fiscali tramite l'autocertifcazione in oggetto, resterebbero comunque i problemi estranei al lato fiscale, ovvero quello delle assicurazioni (per avere le agevolazioni) e quello in merito alle deroghe (anabbaglianti accesi in extraurbano di giorno, "blocchi del traffico" e particolari casi inerenti i componenti del veicolo): Per questi non c'è comunque nulla da fare, a causa del DM 17/12/2009, e quindi serve a prescindere l'iscrizione nel Registro ASI (a questo punto con la sola richiesta del CRS e non più dell'ADS)?

Scusa le tante domande.

PS: Sono d'accordo anche sul discorso della assurdità inerente alla competenza "tecnica" dei Clubs stessi (con l'amico Quetzalcoatl, che ha riportato la sua esperienza, ne abbiamo trattato parecchio in altro topic).

Grazie ancora, ciao.

Si premette, innanzitutto, che in assenza di pronunce a S.S.U.U. della Suprema Corte di Cassazione volta a dare interpretazioni univoca e definitiva alla giurisprudenza difforme come quella in esame, ci sono sempre dei margini di rischio nell’instaurare un contenzioso.

Quanto all’autocertificazione, peraltro, difficilmente  la P.A. potrebbe sottrarsi dalle implicazioni negative di  all’art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni , concernenti l'obbligo per l’amministrazione stessa di adozione di misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni.

Invero, l’art. 18 comma 3 ,dispone che sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare .

Peraltro, proprio la natura generale del provvedimento ASI, di carattere dichiarativo e non costituente prova legale assoluta , in quanto tale documento rientra di fatto tra quelli richiamati dall’art. 15 della l.183/2000, la quale dispone che “nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”, specificando ulteriormente che tale attestato “Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Il potere autocertificativo, peraltro, esplica la sua puntuale conferma nelle numerosissime pronunce che trovano il loro denominatore comune, nella parte motivazionale :  "fatta salva la possibilità per la Regione (comunque non dell'ASI priva di tale potere ispettivo) di riscontrare le dichiarazioni rese, elevando, ove necessario, le doverose contestazioni ”.

Non v’è dubbio, anche sotto il profilo del rispetto del principio di semplificazione dell’azione amministrativa che trova indubbia applicazione in concreto nell’istituto dell’autocertificazione, l’interpretazione della normativa in oggetto favorevole all’autocertificazione , e rispondente a logiche di diritto suggellate da prevalente giurisprudenza più volte richiamata.

In risposta ai tuoi quesiti, allo stato, è possibile presentare alla Regione  una cosiddetta Istanza di Interpello ai sensi dell’art. 11 della Legge nr. 212 del 2000, al quale seguirà accettazione o rigetto da parte della P.A. entro 120 gg., scaduti i quali la legge ritiene il silenzio assenso nella tesi prospettata dal contribuente; oppure agire con autocertificazione , alternativamente all’istanza di interpello o anche dopo (ovviamente se l’istanza di interpello dovesse essere rigettata anche le probabilità di autocertificare difatti si annullano).

In caso di respingimento, contro l’atto di accertamento , dovrai proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria (entro e non oltre 60 gg dal ricevimento dell’accertamento ); dunque notificare l’atto alla controparte secondo gli artt. 137 e segg. Codice proc. Civile , e costituirti in giudizio nei 30 gg successivi.

Per controversie sino a € 2.582, 28 non è necessaria l'assistenza da parte di un difensore abilitato (anche se in ogni caso altamente consigliato!).

Il modello di autocertificazione , per gentil concessione di Dario, lo trovi qui : http://www.dottorini.com/modello%203a%29%20Autocertificazione%20Bollo%20REGIONI%20Statuto%20Ordinario_2011.pdf

« Ultima modifica: 14 Maggio 2013, 00:17:38 da manuelita »

Offline Sovrasterzo

  • Gentleman driver
  • *****
  • Post: 1030
Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
« Risposta #38 il: 14 Maggio 2013, 23:31:31 »
Grazie per la risposta.

Da quello che ho capito c'è la concreta possibilità, dopo tre anni, di potersi ritrovare davanti ad un giudice perchè in sostanza la regione potrebbe non aver accettato questa "documentazione" (istanza o autocertificazione). Quindi, nonostante l'ultima sentenza di cui tratta il topic, non sarebbe cambiato molto, ovvero, io speravo che una sentenza del genere fosse sufficiente per cambiare definitivamente le cose senza doversene più preoccupare (in sostanza che non fossimo più obbligati a richiedere l'ADS per i vantaggi fiscali senza dover temere nulla a distanza di tempo).

Premesso questo, mi chiedo sinceramente se valga la pena di rischiare un contenzioso del genere per risparmiare 20€ di ADS, o per lo meno per coloro che con il veicolo vogliono circolare. Questo perchè, purtroppo, le assicurazioni richiedono l'iscrizione del veicolo ad un Club, quindi una volta pagata l'iscrizione (per la "tessera Socio ASI + Club") di circa 150€ (totali in media) ed i 20 € per il CRS più le foto, non saranno i 20 € di ADS a cambiare molto le cose... Il problema vero è l'iscrizione all'ASI e tutto l'iter che c'è dietro per iscrivere il veicolo (foto, commissario, ecc), che è spesso lunghissimo (anche se recentemente è stato introdotto il famoso fac-simile che ha migliorato i tempi).

Quindi, almeno per chi voglia circolare con il veicolo, mi sembra forse più "ragionevole" (anche se così alla fine si fa il gioco dell'ASI...) spendere 20 € di ADS e non pensarci più, visti e considerati anche i costi delle eventuali spese processuali.

Discorso ben diverso per coloro ai quali interessassero solo i vantaggi fiscali (ad esempio per vendere unicamente l'auto risparmiando sul passaggio di proprietà, piuttosto che sul bollo) e che quindi sarebbero ben felici di poter utilizzare il vantaggio di questa/e sentenza/e, ovvero di risparmiarsi tutta la trafila dell'ASI.

PS: Come noto, le sentenze in merito sono state molte, tant'è che anche nell'autocertificazione postata è riportato il riferimento ad una sentenza diversa da quella in oggetto ("sentenza Corte Costituzionale 455/05").

Questo significa che la sentenza più recente non modifica sostanzialmente quello che già avveniva prima? Ovvero  il risultato è ancora "casuale" nonostante tutto e potremo ritrovarci in un contenzioso a distanza di tempo? Oppure l'autocertificazione è superata e dovrà esserne semplicemente preparata un'altra?

PPS: Nel "riquadro centrale" dell'autocertificazione c'è scritto, riassumendo, che i dati della dichiarazione devono essere trattati solo in merito al "bollo" ed all'assicurazione. Perchè? I vantaggi fiscali sono inerenti al "bollo" ed all'IPT, ovvero al passaggio di proprietà, perchè invece fa riferimento anche all'assicurazione, dal momento che nessuna normativa impone alle compagnie assicuratrici quali documenti richiedere in merito? Dunque la "documentazione" in oggetto potrebbe addirittura valere ai fini assicurativi?

Attendo anche una gentile ulteriore risposta di Dario.

Grazie a tutti, ciao.

Offline Sovrasterzo

  • Gentleman driver
  • *****
  • Post: 1030
Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
« Risposta #39 il: 21 Maggio 2013, 15:45:43 »
Ho chiesto un po' in giro e di queste possibilità di cui trattiamo nel topic non sa nulla nessuno: In pratica o si ottiene l'ADS o niente.

Se ci fossero novità fatemi sapere.

Grazie a tutti.

Offline Sovrasterzo

  • Gentleman driver
  • *****
  • Post: 1030
Re: Sentenza Cassazione NO ASI + altro
« Risposta #40 il: 09 Luglio 2013, 11:19:03 »
A distanza di tempo gli enti preposti continuano a richiedere l'ADS per gli sgravi fiscali, dunque come si fa ad avvalersi delle sentenze nominate tempo fa? E' necessario arrivare al contenzioso in tribunale per forza? Spero proprio di no, altrimenti è palese che pagando i 20€ dell'ADS si risolverebbe in fretta.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23