Per Dario:
La Legge 342/2000, all'Art. 63, stabilisce:
" Art. 63. (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli."
Stabilito che:
L'elenco previsto al comma 1 servirebbe unicamente a dirimere il dubbio inerente al periodo di costruzione dei veicoli in oggetto, siccome non tutti potrebbero essere in grado di reperire la necessaria documentazione attestante l'anno di costruzione presso le rispettive case costruttrici dei propri veicoli, ovvero non potrebbero dimostrare i 30 anni di anzianità del proprio veicolo.
Inoltre:
In merito ai commi 2 e 3, tralasciando il fatto che l'ASI iscriva tutti gli autoveicoli con almeno 20 anni dalla costruzione che siano in "ottime" condizioni, ovvero la lettera c) del comma 2 non mi sembra sia mai stata assolutamente rispettata, trattasi comunque di determinazione di competenza dell'ASI stessa.
Quindi:
La Cassazione scrive in merito all'autocertificazione per i veicoli ultratrentennali o per gli ultraventennali? Ovvero in merito al comma 1 o al comma 2 e 3?
Te lo chiedo perchè non capisco assolutamente come un Cittadino possa autocertificare che il suo veicolo rientri tra i casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2, quando solo l'ASI stessa sia abilitata a farlo.
Grazie, ciao.