Sono stati necessari 9 anni di lotta, a forza di carte bollate, ma finalmente la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini del diritto all’esenzione dalla tassa di possesso per i veicoli tra i 20 e i 30 anni, è illegittimo il comportamento delle Regioni che pretendono una certificazione sul singolo veicolo da parte dell’ASI. A determinare il diritto all’esenzione sono infatti solo le delibere annuali emanate dall’ASI quali atti a contenuto generale e astratto, cioè valide per ogni veicolo, con le quali dal 2001 viene costantemente attribuito il diritto all’esenzione a tutti i veicoli costruiti da più di venti anni, in almeno discrete condizioni di carrozzeria, con un motore compatibile con quello montato in origine e con selleria in condizioni almeno decorose.
La sentenza 3837/2013 della Cassazione trae origine dalla caparbietà del Club Storico Faentino (non federato all’ASI) e di un contribuente suo associato, vittima delle illegittime pretese della Regione Emilia Romagna di una certificazione ASI sulla sua autovettura del 1983. Club e contribuente che sono stati costretti dall’ostruzionismo della Regione a percorrere tutti e tre i gradi di giudizio per potere definitivamente vedere annullata una cartella esattoriale notificata da Equitalia e relativa alla tassa di possesso 2004, quando l’autovettura, conservata in condizioni perfette, già godeva da un anno del pieno diritto all’esenzione. A margine valga considerare che l’importo della tassa di possesso richiesta, naturalmente, risulta irrisorio rispetto alle spese che è stato necessario sostenere per ottenere giustizia, in tutti questi anni e gradi di giudizio.
La Suprema Corte con tale storica sentenza ha stabilito che il criterio di identificazione dei veicoli storici è, appunto, generale ed astratto, e che il cittadino contribuente ha diritto di riconoscere autonomamente se la propria autovettura possieda le caratteristiche minime per accedere all’esenzione. Posto quindi tale diritto del cittadino, alla Regione è inibito di attivare una procedura di riscossione coattiva del credito (cioè di emettere una cartella esattoriale o un atto di accertamento). L’unico mezzo per la Regione di negare il diritto all’esenzione, è quello di svolgere un’indagine e provare l’eventuale assenza in capo al veicolo dei (peraltro non severi) requisiti minimi sopra ricordati.
La Cassazione sottolinea che questa è l’unica possibile applicazione della normativa di riferimento, a tutela del contribuente, fino a che le Regioni eventualmente non individuino e predispongano apposite procedure per l’individuazione pratica della sussistenza dei requisiti minimi per l’esenzione. A tale proposito valga d’esempio ricordare la lungimirante regolamentazione vigente da anni nella Regione Umbria, laddove il contribuente è tenuto a presentare all’Amministrazione una semplice attestazione scritta della sussistenza dei requisiti, redatta da un perito meccanico, da un ingegnere o da una qualsiasi associazione di amatori di veicoli storici, purché iscritta in un registro regionale.
La Cassazione sottolinea che interpretare in modo diverso la norma istitutiva dell’esenzione dal bollo di cui all’art. 63 L. 342/00 provoca un effetto perverso: la completa e sostanziale elusione a danno dei contribuenti dello stesso diritto all’esenzione! A tale tentativo di elusione del diritto, chiaramente perseguita dalla Regione Emilia Romagna con la sua richiesta di onerosa iscrizione di ogni singolo veicolo nei registri ASI, la Suprema Corte ha fatto conseguire la condanna della Regione medesima alle spese del procedimento. Peccato che tali spese non usciranno dalle tasche dei funzionari regionali responsabili dell’ingiustificato calvario di questo e di centinaia di altri proprietari di autovetture storiche, ma da quelle di tutti noi poveri contribuenti…tratto da http://www.epocauto.it/Ho contattato un club federato per iscrivere una vettura ereditata da poco ( ha da poco compiuto 20 anni dalla prima immatricolazione)al fine di ottenere il relativo certificato di attestazione datazione e storicità.
A prescindere dalla poca serietà riscontrata nei due club federati interpellati , in quanto per l'iscrizione , quota ingresso e documentazioni mi richiedevano 190 euro, piuttosto che 170 sul fatto che mi avrebbero rilasciato due certificati ads + cds , sebbene necesito solo del primo per l'esenzione del bollo suto.
Ma veniamo al punto.
La sentenza sopra riportata escluderebbe la necessità dell'iscrizione ASI, a patto che la vettura sia presente nelle apposite delibere annuali emanate dall'ASI stessa.
Ho cercato ovunque, ma queste delbere non le trovo.
Mi aiutate gentilmente a reperirle ?
Ringrazio anticipatamente
Manuela