Non capendo io niente come mio solito, ora non capisco neanche come possa io essere diventato improvvisamente amico, ma sicuramente me ne compiaccio.
Premesso che dovresti essere onorato della mia amicizia, ma ovviamente se non è gradita la ritiro immediatamente.
Nei termini che seguono, la ragione non è di nessuno!
L'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, al comma 2 estende l'esenzione anche ai veicoli ventennali di particolare interesse storico e collezionistico.
Il comma 3 dell’articolo 63 dispone, inoltre, che
“I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente”.
A tal riguardo, in sostanza il Supremo Organo della Magistratura , rinviene la NON espressa richiesta l'iscrizione dei predetti registri.
In sostanza l' iscrizione
NON E' RICHIESTA, ma l'esenzione esplica la sua applicazione alle determinazioni dell'ente che certifica i requisiti previsti al comma 2, dell'art. 63.
Ovvero, possono beneficiare del regime agevolativo i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico , associati o meno all’ASI ,
se compresi nelle determinazioni annuali predisposte dall'ente.
Non potendo dimostrare l'esistenza del veicolo in tali determinazioni, a mio sommesso parere, vieno meno anche il potere autocertificativo.
Sarebbe sicuramente gradita una politica diversa e trasparente , magari come quella adottata dalla FMI che pubblica i suoi elenchi annualmente.