si,ok, in teoria non era possibile radiarlo per demolizione tenendo le targhe, ma molto spesso accadeva,(anche per vespe o moto)...
quindi magari o non erano cosi fiscali sul fatto di riconsegnare la targa (magari gli bastava il libretto) o in molti facevano denuncia di smarrimento..
Comunque ho una circolare...
indirizzata alle motorizzazioni..
PROT. N. 19277/23.25 riporto la parte interessata,,,+
PREMESSA
E’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto
ministeriale – di seguito indicato come “decreto” - concernente i veicoli di interesse
storico e collezionistico.
............................................
2.2.1.2 Veicoli radiati e custoditi in aree private, radiati per demolizione
a) Iscrizione al Registro
l’iscrizione al Registro è subordinata all’acquisizione di:
- una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei
lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo
di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante
legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo
propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai
componenti della carrozzeria;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato
medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale
riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, alla causa
della cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo, al luogo di
rinvenimento dello stesso e alle modalità di conservazione.
b) Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
La domanda di visita e prova, a norma dell’art. 75 del CdS, deve essere presentata, per i
veicoli la cui data di costruzione è anteriore al 1° gennaio 1960, al competente Centro
Prova Autoveicoli (CPA), per i veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio 1960 al competente
UMC. La competenza è stabilita secondo quanto previsto dall’art. 236 del Regolamento di
esecuzione del CdS (…. omissis……presso l'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica.
Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti
venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale
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della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha
sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia.)
Alla suddetta domanda di visita e prova, compilata sul mod. TT 2119, devono essere, tra
l’altro, allegati in visione:
- certificato di rilevanza storica e collezionistica;
- estratto cronologico rilasciato dal PRA o certificato di cancellazione, con indicazione,
per i veicoli cancellati a partire dal 30 giugno 1998, del centro di raccolta presso il quale
il veicolo è stato consegnato;
- eventuali documenti di circolazione originari ancora in possesso del richiedente;
- dichiarazione circa l’eventuale possesso delle targhe originali.
La visita e prova è condotta in base a quanto specificato nell’allegato II del decreto.
Per le operazioni che rientrano nella sua specifica competenza il CPA,
subordinatamente all’esito positivo della visita e prova, emette il certificato di
approvazione allegando copia autentica della documentazione prodotta unitamente alla
domanda e prima specificata.
c) rilascio dei documenti di circolazione
Il competente UMC, sulla base degli esiti positivi della visita e prova dallo stesso
effettuata ovvero sulla scorta del certificato di approvazione emesso dal CPA, rilascia i
documenti di circolazione e le targhe secondo le modalità di cui all’art. 93 del Codice
della strada, annotando nelle righe descrittive “veicolo di interesse storico e
collezionistico, iscritto al n. …… del Registro…(specificare)”, acquisisce agli atti, in
allegato alla domanda, le copie dei documenti sopra citati.
Può accadere che il richiedente la riammissione alla circolazione sia in possesso dei
documenti di circolazione originari e/o delle targhe.
Nel caso di possesso delle targhe originarie, la riammissione alla circolazione può
essere effettuata, a richiesta dell’interessato, con la riattivazione dello targa originale. Il
documento di circolazione originale, se presente, è aggiornato, oltre che in relazione ai
dati dell’intestatario, con l’annotazione “veicolo di interesse storico collezionistico, iscritto
al n. …… del Registro…, riammesso alla circolazione in data ……….” L’annotazione è
apposta manualmente, ovvero, qualora disponibili le procedure meccanografiche, con la
stampa di apposita etichetta.
Nel caso di possesso dei soli documenti di circolazione, si procede alla
reimmatricolazione con l’emissione di nuovi documenti di circolazione e nuove targhe. I
documenti originali possono essere restituiti all’interessato, previa annotazione “non
valido ai fini della circolazione”