Chi circola alla guida di un veicolo munito di targa riprodotta per imitazione di quella originale, con le stesse indicazioni di questa, senza avere provveduto agli adempimenti di cui al 1º e 2º comma dell’art. 102 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, vale a dire senza averne denunciato lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione ovvero, dopo i quindici giorni dalla presentazione della denuncia detta, senza richiesta di nuova immatricolazione, risponde della violazione prevista dal 6º comma del citato art. 102 e non già della contravvenzione di cui all’art. 100, 12º comma, d.leg. n. 285 del 1992; quest’ultima norma, infatti, sanziona la circolazione con targa non propria del veicolo ma appartenente ad altro mezzo nonché l’ipotesi di circolazione con targa contraffatta consistente sia nella contraffazione degli estremi della targa originaria o nella creazione di una targa per imitazione sia nella sostituzione della targa vera, occultata o soppressa, con altra contenente estremi diversi, coincidenti o meno con quelli di altra targa di un diverso veicolo.
Cass., sez. IV, 12-01-1995, Parti: Verduna, Riv. giur. circolaz. e trasp., 1995, 813