Buongiorno a tutti, vorrei condividere con voi la lettera che ho scritto ed inviato a tutti gli organi politici e amministrativi della Regione Puglia, ai club federati ASI della regione, alla Procura, agli organi di stampa, ecc... riguardante la mancata applicazione nella nostra regione della Legge Regionale in vigore riguardante le esenzioni bollo per le auto ventennali, che è autonoma rispetto alla defunta l.342/2000. Vengono trattati anche l'argomento dei diritti quesiti e quello degli effetti fiscali delle norme tributarie in base allo statuto del contribuente.
Molti degli argomenti riguardano tutte le regioni che vogliono mantenere la propria esenzione o inserirne di nuove.
Mi piacerebbe anche un parere giuridico da parte di qualcuno più competente di me.
Grazie.
Oggetto: Esenzione tassa automobilistica regionale auto e moto ventennali;
Mancata applicazione della Legge Regione Puglia n.25/2003.
Con la presente si intende denunciare il comportamento illegittimo delle delegazioni ACI concessionarie della riscossione della tassa automobilistica regionale per la Regione Puglia, le quali si rifiutano di applicare il comma 2 dell’art. 5 della Legge Regionale n. 25 del 4 dicembre 2003 (come modificato dall’art.6 della L.R. n.45 del 28 dicembre 2012) secondo il quale la suddetta tassa è dovuta in misura fissa annuale di € 30,00 per gli autoveicoli ed € 20,00 per i motoveicoli (qualora posti in circolazione) “a uso privato e destinati esclusivamente al trasporto di persone, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché muniti di apposito certificato rilasciato da Automobil club storico italiano (ASI), Associazione italiana automotoveicoli classici (AIAC), Storico Lancia, Italiano Fiat e Italiano Alfa Romeo, recante gli estremi identificativi del veicolo iscritto nel registro dei predetti enti;
b) ai motoveicoli, a uso privato e destinati esclusivamente al trasporto di persone, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, inseriti nell’elenco dei motoveicoli di particolare interesse storico predisposto dalla Federazione motociclistica italiana (FMI), ovvero muniti del certificato, recante gli estremi identificativi del motoveicolo, rilasciato dalla medesima Federazione.”.
Tali delegazioni infatti, in spregio della predetta normativa, stanno esigendo dai proprietari dei suddetti veicoli il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà anziché della predetta tassa di circolazione, e da notizie apprese pare che questo comportamento sia avallato dal’Ufficio Tributi di codesta spett.le Amministrazione Regionale.
Questo comportamento è certamente conseguenza del clamore mediatico suscitato dall’abrogazione da parte del comma 666 della Legge 190 del 23 dicembre 2014 (in vigore dal 1° gennaio 2015) dei commi 2 e 3 dell’art. 63 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000, che disciplinavano l’esenzione dalla tassa di che trattasi per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico costruiti da più di vent’anni ma meno di trenta, come confermato da quanto pubblicato su questa pagina web:
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate-con-aci/regione-puglia/veicoli-storici.html Possiamo ipotizzare che ciò si basi sulla allegra convinzione che, a seguito di questo intervento del legislatore nazionale, la L.R. 25/2003 non sia più in vigore.
Bisogna premettere che la Legge della Regione Puglia disciplina una modalità di esenzione che, sebbene simile a quella prevista dagli abrogati commi della L.342/2000 non vi fa però riferimento alcuno, prevedendo in maniera del tutto autonoma le modalità di individuazione dei veicoli ultraventennali non più assoggettati alla tassa di proprietà bensì a quella di circolazione, nonché differenti e maggiori tariffe rispetto alla norma statale abrogata.
Attualmente quindi, non essendo intervenuta alcuna legge regionale di abrogazione, né facendo la L.R.25/2003 alcun riferimento alla normativa nazionale abrogata, questa deve ritenersi pienamente in vigore ed è fatto dovere di applicarla tanto a tutti i cittadini quanto a tutte le Pubbliche Amministrazioni del territorio regionale.
Inoltre è stata diffusa la voce che le Regioni siano obbligate ad adeguare la propria normativa in materia di tassa automobilistica regionale a quella dello Stato, a pena di impugnativa da parte del Governo delle norme regionali difformi con ricorso di incostituzionalità in via principale.
Premesso che, fino a successiva abrogazione o fino a declaratoria di incostituzionalità, qualsiasi norma di legge deve ritenersi pienamente in vigore e quindi, si ripete, vi è il dovere di darne applicazione, tale bislacca interpretazione in materia di tassa automobilistica regionale è priva di concreto fondamento giuridico: probabilmente chi la sta diffondendo ignora la disciplina introdotta a seguito del c.d. “federalismo fiscale” nonché quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 288/2012.
In tale pronuncia il giudice di costituzionalità inquadra la Tassa Automobilistica Regionale tra i tributi propri derivati, ai sensi dell’art. 7 comma 1, della legge 5 maggio 2009 n. 42 (Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali), vale a dire quelli istituiti e regolati da leggi statali il cui gettito è attribuito alle Regioni, le quali possono modificarne le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria.
Precisa inoltre l’articolo 8 del successivo decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (che costituisce attuazione della predetta legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale), che “fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale”.
Con la citata sentenza la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità di una norma della Regione Marche che escludeva una forma di esenzione prevista dalla legge dello Stato e cioè quella a favore dei veicoli sottoposti alle cosiddette “ganasce fiscali”.
In materia di tassa automobilistica regionale la Corte Costituzionale ha sintetizzato quali sono le facoltà attribuite al potere legislativo di ciascuna regione:
a) non può modificarne il presupposto ed i soggetti d’imposta (attivi e passivi);
b) può modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell’art. 24 del d.lgs. n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell’anno precedente);
c) può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge (e, quindi, non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale).
Dal dettato della Corte appare evidente quindi che con proprie leggi le Regioni possono ben introdurre forme di esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale, sebbene non possano escludere quelle da questa già previste: se così non fosse, infatti, non avrebbe senso la facoltà attribuita dalla legge alle Regioni di disporre esenzioni, se queste dovessero essere esclusivamente quelle già previste dalla legge dello Stato.
Il comma 666 della Legge 190/2014 ha soppresso l’esenzione prevista dalla legge nazionale per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, ma non ha certo posto un divieto per le Regioni di introdurre ex novo o mantenere analoghe forme di esenzione, come invece abbiamo visto essere consentito in materia di tributi propri derivati dalla lettera c) del sopra citato comma 1 dell’art.7 della L.42/2009: pertanto le Regioni pur non essendo più obbligate a mantenere tale forma di esenzione rimangono comunque nella piena facoltà di farlo.
In conclusione la L.R. 25/2003 oltre ad essere ovviamente pienamente in vigore, è anche insindacabile dal punto di vista della legittimità costituzionale, tanto più che i criteri di individuazione dei veicoli ultraventennali che possono beneficiare dell’esenzione non sono arbitrari ma ricalcano quelli stabiliti dall’art. 60 comma 4 del Codice della strada per l’individuazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico (sebbene da questo dettati solo ai fini della disciplina della circolazione).
Piuttosto da più parti si solleva il fondato dubbio che sia il comma 666 della L.190/2014 ad essere in forte odore di incostituzionalità, nella parte in cui abrogando tale forma di esenzione per tutti i predetti veicoli tra i venti ed i trent’anni di età, non fa salvi i diritti acquisiti da tutti i proprietari di quelle vetture che, in base alla normativa allora vigente, avevano certificato il proprio veicolo presso i soggetti riconosciuti e presentato apposita domanda di esenzione presso gli enti regionali preposti ottenendo quindi il beneficio dell’esenzione dal tributo.
Far tornare a pagare la tassa automobilistica regionale di proprietà per tutte quelle vetture che già erano entrate in esenzione integrerebbe nei confronti dei loro proprietari un’ingiusta violazione dei diritti quesiti come delineata dalla Corte Costituzionale con sentenza n.390/95, in quanto verrebbe introdotto un “regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto”: si pensi infatti alle conseguenze (imprevedibili a suo tempo) per tutti quei soggetti che hanno acquistato veicoli che usufruivano del beneficio dell’esenzione dalla tassa di proprietà proprio confidando sull’agevolazione fiscale e che ora d’improvviso si trovano a dover pagare la tassa di proprietà per ciascuna di esse ancora per diversi anni, probabilmente non avendone nemmeno la capacità economica.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge n.212 del 27 luglio 2000 (c.d. “Statuto del Contribuente”) relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono: pertanto è fortemente dubbio che gli effetti fiscali del comma 666 della L.190/2014, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2015, si possano verificare nel medesimo anno, dovendo con ogni probabilità essere rinviati all’anno successivo.
Analoghe conseguenze temporali si avrebbero ovviamente in caso di nuova legge regionale che eventualmente fosse approvata per abrogare la L.R. 25/2003, tuttora pienamente in vigore per i cittadini pugliesi.
Come infatti già sostenuto in dottrina, nonché confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 14 aprile 2004 n.7080, quelli contenuti nello Statuto del Contribuente costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e quindi, sebbene contenuti in una legge ordinaria, essi hanno una rilevanza del tutto particolare nell'ambito della legislazione tributaria ed una sostanziale superiorità rispetto alle altre disposizioni vigenti in materia.
La Regione Puglia ha la piena opportunità politica di sconfessare la scriteriata scelta legislativa del Governo nazionale, che nell’evidente intento di supportare l’ACI ed il suo “Aci Storico” in contrapposizione all’ASI, e dietro la ridicola favola della lotta alle “false auto storiche”, a fronte di introiti tributari di prevedibile modesta entità, produrrà la quasi totale distruzione del patrimonio storico automobilistico e motociclistico rappresentato dai veicoli costruiti dal 1985 in poi a causa della conseguente rottamazione o cessione all’estero di gran parte di essi, e che a sua volta causerà gravissimi danni economici a tutto l’indotto rappresentato dagli operatori del settore (club, assicurazioni, officine, piccoli artigiani, ricambisti, ecc…) nonché sarà foriera di un enorme contenzioso tributario che per le ragioni giuridiche suesposte vedrà la Regione sicuramente soccombente.
Al di là delle motivazioni di legge ci auguriamo che codesta Amministrazione Regionale sappia cogliere l’opportunità politica concessale dal vigente quadro costituzionale per venire incontro ai numerosissimi collezionisti ed appassionati, nonché per non danneggiare la propria stessa economia, mantenendo le forme di esenzione già in vigore eventualmente instaurando tavoli di confronto con le associazioni rappresentative per l’introduzione di una più moderna e dettagliata disciplina che scongiuri gli abusi.
In definitiva l’intento della presente è:
• Rendere noto a tutti i cittadini che qualora la Regione Puglia decidesse di abrogare l’esenzione prevista dalla L.R. 25/2003, così avallando in maniera scellerata l’abominio partorito dal Governo Renzi, lo farà per un’autonoma scelta politica non essendo in nessun modo obbligata dal vigente quadro costituzionale in materia di finanza regionale, finendo per subirne le conseguenze nelle elezioni regionali del maggio prossimo;
• Ribadire che la L.R. 25/2003 e l’esenzione prevista dal suo art.5 sono pienamente in vigore e pertanto qualsiasi comportamento posto in essere dalla Amministrazione Regionale e dal suo concessionario per la riscossione della tassa automobilistica regionale ACI in spregio di tale normativa sono assolutamente illegittimi;
• Invitare l’Ufficio Tributi Propri della Regione Puglia a disporre per l’applicazione rigorosa della normativa in vigore astenendosi da fantasiose interpretazioni contra legem a danno dei cittadini;
• Invitare tutti i cittadini pugliesi proprietari di veicoli esenti dalla tassa di proprietà ai sensi del predetto art.5 della L.R. 25/2003 a non pagare tale tassa opponendosi all’estorsione eventualmente subita presso le delegazioni ACI appellandosi a tale normativa e pagando soltanto, ove dovuta, la tassa di circolazione;
• Invitare la Procura della Repubblica presso il tribunale di Bari a vigilare ed intraprendere tutte le azioni necessarie per contrastare gli abusi nei confronti dei cittadini contribuenti derivanti dalla mancata applicazione delle norme in vigore qualora questi presentino risvolti penali;
• Invitare altresì le forze politiche di maggioranza e di opposizione del Consiglio Regionale a vigilare affinché l’Amministrazione ed il concessionario della riscossione si attengano a quanto sopra;
• Invitare tutti gli appassionati ed i collezionisti a dare la massima diffusione a questa informativa, onde evitare che notizie fuorvianti, tendenziose e prive di ogni fondamento giuridico distorcano il quadro della realtà a danno dei cittadini onesti ed a vantaggio di chi vuole imporre il pagamento di una tassazione odiosa, ingiusta, illegittima ed in larga parte incostituzionale.