Questa è del 3 Aprile.
www.comuni.itBollo auto storiche, niente esenzione !
Leggi regionali abrogate, decide il MEF.
Le leggi regionali che disponevano l’esenzione del bollo auto per i veicoli ultraventennali (ma non
ultratrentennali) sono incompatibili con la legge statale e devono pertanto
ritenersi abrogate. Lo dispone la risoluzione delle Finanze n. 4/DF dell’1/4/2015.
Facciamo un passo indietro e ripercorriamo la querelle sul bollo auto storiche che nasce dall’art. 1,
comma 666, della legge 190/2014 che ha abrogato i commi 2 e 3 dell’art. 63 della 342/2000
dove si disponeva l’esenzione dal pagamento del bollo auto storiche a decorrere dall’anno in
cui si compiva il ventesimo anno dalla loro costruzione.
Da qui, il caos: essendo (teoricamente) il bollo auto storiche una legge regionale, diverse regione
avevano puntato sulla autonomia impositiva ritenendo valida l’applicazione delle proprie norme
regionali che prevedevano ancora l’esenzione; altre, invece, addirittura avevano approvato
leggi di reintroduzione dell’esenzione.
A dirimere una volta per tutte la questione ci ha pensato il MEF, che stabilisce:
la tassa automobilistica (bollo auto) non può ritenersi tributo proprio
della regione (Corte Cost. sent. 296/2003; 311/2003; 455/2005; 451/2007);
la disciplina di dette tasse rientra nell’ambito della sfera di competenza esclusiva
dello Stato, in materia di sistema tributario di cui all’art. 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione, (Corte Cost. sentenze 97/2013; 26/2014);
le tasse automobilistiche rientrano tra i “tributi propri derivati”, cioè
quelli “istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni”.
In virtù di quanto sopra, la regione:
non può modificarne il presupposto ed i soggetti d’imposta (attivi e passivi);
può modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell’art. 24 del
dlgs 504/92 (tra il 90 ed il 110% degli importi vigenti nell’anno precedente);
può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non può
escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale
(Corte Cost. sentenza 288/2012).
In definitiva, se da un lato il legislatore è libero di intervenire sul bollo auto, le regioni non
possono che agire entro il perimetro dettato dalla legge statale. Le leggi regionali in
materia di bollo auto storiche devono ritenersi abrogate: tutti i possessori
di auto storiche con meno di 30 anni di età devono pagare.