Nel caso si sia veramente interessati a rimettere in circolazione un'auto demolita ed ormai radiata dal PRA.
Le condizioni necessarie perché ciò avvenga, sono le seguenti:
- l'inclusione del modello nel gruppo di modelli iscrivibili all'ASI o a uno de tre registri storici di autoveicoli a esso equiparati;
- la perfetta efficienza;
- l'assenza di un contributo statale per la rottamazione erogato relativamente a quella vettura.
Per le vetture con ancora la targa la procedura è relativamente semplice.
Infatti:
- ottenuto dal PRA l'estratto cronologico, è necessario portare l'auto al collaudo;
- con il documento rilasciato in questa sede, un'autocertificazione relativa alla proprietà del veicolo e una fotocopia di un documento d'identità di chi ha sottoscritto l'autocertificazione, ci si deve recare all'ufficio provinciale della Motorizzazione, dove, dopo il previsto collaudo, vengono emessi la nuova targa e la nuova carta di circolazione dell'auto.
Fatto questo, con la copia autentica della carta di circolazione ci si deve recare, entro 60 giorni, ad iscrivere l'auto al PRA, presso il quale si compila il modulo NP2/A ("modulo azzurro").
Le limitazioni per rimettere in circolazione veicoli costruiti da tempo non sono così restrittive: c'è una circolare della Direzione Generale della MCTC (la numero 170/86 del 15 settembre 1986) che considera immatricolabili i veicoli "muniti dei dispositivi previsti dal vigente Codice della Strada, con i temperamenti previsti dall'art. 146 (però del vecchio Codice, n.d.r.) per i veicoli di precedente costruzione"; trattasi, in pratica, di tutti quei veicoli d'interesse storico o collezionistico, che non sono, però, da confondere con i "veicoli d'epoca" ( non adeguati all'attuale Codice perché privi, ad esempio di freni anteriori).
Per questi veicoli, l'unica possibilità di circolare è rappresentata dai raduni, organizzati su determinate strade e a velocità ridotte (art. 60 del Nuovo Codice della Strada, comma 3, punto a).
Sono ammissibili alla circolazione le vetture prive di catalizzatore o di attacchi per le cinture di sicurezza; (punto 2.2 della circolare citata)
I veicoli che conservino immutati gli stessi organi essenziali che avevano prima della loro radiazione dal PRA o del la loro cessione da parte di ministeri, enti, ecc. possono essere immatricolati indipendentemente dalla loro anzianità senza che sia necessaria l'integrale rispondenza alle norme attualmente in vigore, essendo invece sufficiente la rispondenza alle norme del Codice della Strada, con i temperamenti di cui all'articolo 146". Anche nel caso di veicoli appartenenti alle forze dell'ordine o militari.
I problemi maggiori si incontrano invece quando nessuna delle targhe avute dal veicolo è nota.
Infatti, la circolare precedentemente citata stabilisce che:
Nel caso di veicoli di non dimostrata provenienza originaria (residuati bellici, veicoli abbandonati, ecc.) quale documentazione d'origine potrà assumersi l'atto di aggiudicazione emesso dalla pubblica autorità competente, mentre la certificazione delle caratteristiche tecniche può essere sostituita da una dichiarazione rilasciata dall'ente (ASI, ecc.) cui il veicolo risulta iscritto".
Occorre, quindi, presentare una denuncia di ritrovamento del veicolo al Comune nel cui territorio lo stesso è stato trovato e attendere un anno, periodo durante il quale, se il proprietario non dichiara che quel veicolo gli appartiene (dimostrando relativa documentazione di proprietà), il veicolo sarà aggiudicato a chi l'ha reperito.
Se il veicolo è stato trovato presso un demolitore, come documentazione d'origine vale la fattura d'acquisto emessa dal venditore.
Se il veicolo appartiene a un privato, che lo detiene da tempo senza targhe e documenti, vale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'acquirente.