scusatemi ma non sono daccordo con Orso.
manomissione , falsificazione , alterazione.... varrebbe la pena di prendere un vocabolario e andare a verificare con significa esattamente.
l'aticolo 100 è indicato per chi circola con targa midificata in modo da renderla diversa da come era in origine. cambiando una lettera, modificando la forma, alterando i colori o utilizzando sostanze che la rendano illeggibile agli autovelox ecc. o anche usando una targa che non è dell'automezzo o che non corrisponde a quanto riportato del libretto.
il restauto di una targa originale, che viene ripristinata con i colori originali, resa BEN leggibile e che rispecchia i dati riportati a libretto non mi pare proiprio si possa definire falsificaca, alterata ecc..al massimo potrebbe incorrere nelle sanzioni previste per l'articolo 102.
qui comunque cito anche io un qarticolo molto esauriente con annessi diverse sentenze della cassazione che chiariscono alcuni punti.
http://www.codicestradainfantino.it/codice%20articoli/art.102.htmper quanto riguarda il circolare con targa RIPRODOTTA ecco cosa dicono
Chi circola alla guida di un veicolo munito di targa riprodotta per imitazione di quella originale, con le stesse indicazioni di questa, senza avere provveduto agli adempimenti di cui al 1º e 2º comma dell’art. 102 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, vale a dire senza averne denunciato lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione ovvero, dopo i quindici giorni dalla presentazione della denuncia detta, senza richiesta di nuova immatricolazione, risponde della violazione prevista dal 6º comma del citato art. 102 e non già della contravvenzione di cui all’art. 100, 12º comma, d.leg. n. 285 del 1992; quest’ultima norma, infatti, sanziona la circolazione con targa non propria del veicolo ma appartenente ad altro mezzo nonché l’ipotesi di circolazione con targa contraffatta consistente sia nella contraffazione degli estremi della targa originaria o nella creazione di una targa per imitazione sia nella sostituzione della targa vera, occultata o soppressa, con altra contenente estremi diversi, coincidenti o meno con quelli di altra targa di un diverso veicolo.
Cass., sez. IV, 12-01-1995, Parti: Verduna, Riv. giur. circolaz. e trasp., 1995, 813
quindi una multa ma nessun illecito penale.
personalemente, da restauratore di targhe, vi porto le mie considerazioni:
- PREFERIRE IL RESTAURO DELLA TARGA ORIGINALE RISPETTO A UNA COPIA è indiscutibile. prima cosa la targa è un pezzo di macchina unico. quindi vale la pena di salvarlo no? inoltre costa più o meno uguale e cosa non da poco spesso e sovente il bollino statale è salvabile e quindi rimane originale,
- che io sappia MAI nessuno è stato sanzionato perchè a ripristinato i colori della targa. ai raduni vedo targhe orribili, bollini che sembrano margherite e chi più ne ha più ne metta. eppure circolano teanquillamente. per fortuna mi sembra che tra le f.d.o. circoli un certo buon senso.
se poi avete restaurato la targa originale riportandola leggibile come da nuova perchè dovrebbero prendersi la briga di multarvi? ma anzi... con tutti quelli che le manomettono x non prendere le multe vengono a multare voi perchè l'avete ripristinata a nuovo??? vebbè che in italia tutto può succedere.... ma io non ho mai sentito. anzi. ho avuto persone che venivano dalla mtc o dal collaudo ed erano stati esortati a sistemare la targa altrimenti non gli passavano la revisione
- nel caso il bollino statale si sia scolorito, come fareste a riconoscere una targa vera da una copia? vi dico già che a volte la marchiatura a fuoco era talmente leggera che con gli anni sparisce pure quella. e aggiungo pure che dietro al bollino a volte c'è la scritta IPS ma la maggior parte delle volte non c'è.
cosa fate? un'analisi al radiocarbonio?
- finisco con un'esempio per chi ancora ha dubbi: se avete in mano un abanconata da 10 euro e vostro figlio ve la strappa a metà cosa fate?
correte alla banca centrale per farvela cambiare o gli mettete un pezzo di scotch?