al punto 4 nella sezione "veicoli esclusi dal fermo" dice "4. veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici;
Fanno questa distinzione per scindere dalla normativa inerente alla tassa automobilistica.
Un veicolo, per il C.d.S., è "storico" solo se iscritto nei Registri previsti dall'Art. 60, ma purtroppo viene spesso confusa la normativa sulla tassa automobilistica (L. 342/2000 Art.63), seppur sono due cose differenti, ma non completamente, vediamo perché (dal comma 4):
"Art. 60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal PRA perchè destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato alla Direzione generale della M.C.T.C., per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli determinati dal regolamento.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335 se si tratta di autoveicoli, o da euro 41 a euro 168 se si tratta di motoveicoli."Dunque, per il C.d.S., il veicolo non diventerà mai automaticamente "storico", bensì serve sempre l'iscrizione; al contrario, in merito alla tassa automobilistica, l'esenzione è automatica a prescindere dopo i 30 anni, mentre dopo i 20 anni serve che il veicolo rientri nell'apposita determinazione dell'ASI o FMI (seppur sappiamo che comunque l'ASI richieda a prescindere l'iscrizione, ma è un'altra storia), senza tener conto se il veicolo sia effettivamente considerato "storico" ai sensi del C.d.S.:
L. 342/2000:
"Art. 63. Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli."Come puoi leggere, hanno utilizzato la medesima definizione, ovvero "di interesse storico e collezionistico" come nell'Art. 60 del C.d.S., non facendovi però assolutamente riferimento, bensì andando a definirla tramite le lettere "a", "b" e "c" del comma 2.
Con tutto questo pasticcio, ovvero due definizioni identiche per due normative completamente differenti, hanno normato i vantaggi fiscali tramite o i 30 anni (in automatico) o i 20 anni (con questo elenco/determinazione annuale, seppur mai vista da parte dell'ASI), ma anche "imposto" indirettamente, diciamo così, limiti ai Registri sulle caratteristiche minime alle quali attenersi per l'iscrizione: in pratica il solito casino, perché è stata sempre interpretata così, ma non c'è scritto alcun riferimento specifico all'Art. 60 del C.d.S.! Tant'è che non vengono neanche nominati i Registri Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo. Sono quindi due cose differenti, mischiate a più non posso, su argomenti differenti (a causa del legislatore).
Dunque, con la frase da te riportata in merito all'iscrizione, hanno voluto precisare che non c'entra nulla l'esenzione della tassa automobilistica, la quale non richiede (richiederebbe...) mai alcuna iscrizione, bensì intendono l'iscrizione ai sensi dell'Art. 60 del C.d.S. per ottenere la classificazione di veicolo di interesse storico e collezionistico, appunto ai sensi del C.d.S. stesso.
Perché questo? Per scremare quei veicoli i quali, nonostante godano dei vantaggi fiscali, non siano mai stati controllati effettivamente da nessuno in merito alla reale "storicità".
PS:
L'aggiornamento della C.d.C. (vedi la mia firma) ritornerebbe certamente utile per evitare di circolare con l'ADS o il CRS a bordo.
Ps: ma ciò vale anche per i MotoCicli FMI?
Si, l'Art. 60 del C.d.S. distingue, tra le varie, i Registri, ma sempre di "veicoli storici" si tratta (discorso a parte per quelli d'epoca, i quali sono tutt'altra cosa, come hai letto nell'Art. 60).