ma quanta confusione regna? quante informazioni sbagliate o mal comprese?
Attualmente non è possibile circolare in Italia con un auto con targa straniera. E' concesso per un anno dall'importazione, in attesa di reimmatricolazione.
La radiazione nel paese d'origine è una cosa che interessa il vecchio proprietario, a noi non serve. Servono i documenti originali, la scheda ASI (o quella originale della casa costruttrice, ma spesso è impossibile da ottenere), e la bolla di sdoganamento in caso di importazione da un paese extra CEE. In ogni caso la targa sarà italiana nuova, e sul libretto sarà riportata la dicitura "veicolo di interesse storico iscritto nel registro ASI n...., esente da installazione e uso delle cinture di sicurezza (secondo il famoso articolo che non esenta un bel nulla se ci sono gli attacchi).
Beh, più i cittadini/contribuenti sono male informati, più c'è qualcuno che ci guadagna alle nostre spalle...
La circolare del 22 giugno 2000 dei Dipartimento dei Trasporti Terrestri (numero B53/2000/MOT) ribadisce che: “l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria MI che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco".
Ma perché questa data ?
Questa data è presa come riferimento, poiché la COMMISSIONE EUROPEA ha fissato, da questa data in poi, quali siano le norme tecniche per degli attacchi a NORMA e ciò vuol dire che se anche la mia FULVIA ha dei fori filettati dove poter ancorare delle cinture, tali attacchi non sono a norma, ergo possono essere pericolosi e quindi non vige alcun obbligo all'installazione.
Infatti:
Questa ha chiarito che, dal punto di vista tecnico, a seguito dei regolamento ECE/ONU e delle direttive CEE relative agli ancoraggi, solo i veicoli immatricolati dopo il 15 giugno 1976 hanno punti di attacco conformi ed omologati.
Prima di quella data gli attacchi possono esservi ma non necessariamente adatti alla installazione di cinture di tipo corrente.
Tant'è che la Circolare B53/2000/MOT, in un capoverso recita:
Come è noto, tali veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), debbono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta se "predisposti sin dall'origine con gli specifici punti di attacco,
aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti".
Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate in un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 232 del codice della strada, in quanto, com'è noto, la materia di specie è in regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti di recepimento nell'ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie. Quindi, anche se ci sono gli attacchi, essi devono avere determinate caratteristiche.
E qui terminano le norme !
Dal punto di vista della sicurezza, è opportuno montarle ed utilizzarle soprattutto quando si viaggia, io, per esempio, quando faccio lunghi viaggi le monto, ma quando sono arrivato a destinazione e visto l'uso saltuario che ne faccio della FULVIA, le smonto completamente perché indossarle ed utilizzarle in paese, è una fatica .Ovviamente tutto ciò, vale sempre indipendentemente da iscrizioni varie.
Ciao.
dariodb
http://www.dottorini.org/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemid=2